COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI ANP
DIRIGENTI E PRESIDI INCARICATI
Per l’anno 2005 sono state
confermate, alle stesse condizioni, le coperture
assicurative a favore dei Soci, stipulate con la CARIGE
ASSICURAZIONI SpA (già Levante Norditalia Assicurazioni),
relative alla RESPONSABILITA’ CIVILE (verso i terzi e
verso la P.A.) e alla TUTELA GIUDIZIARIA. Il contratto per
la copertura assicurativa da parte della compagnia decorre
dall’1/1/1999.
La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE (polizza n. 8282133, si
veda il testo integrale nelle pagine che seguono) nei
confronti della pubblica amministrazione o di terzi è
prestata con un massimale unico di un miliardo per ciascun
dirigente, senza applicazione di alcuna franchigia.
In particolare sono garantiti:
• i danni a terzi (allievi o dipendenti o terzi in
genere), per i quali sussista una responsabilità del capo
di istituto anche a titolo di colpa grave;
• i danni patrimoniali all'Amministrazione, accertati
dagli organi di controllo, derivanti da fatti colposi
nell'esercizio delle funzioni (negligenze anche gravi,
violazioni di obblighi di servizio dovuti ad errata,
tardiva, incompleta o illegittima interpretazione o
applicazione di norme di legge, di regolamenti, di
disposizioni di enti o di organi della pubblica
Amministrazione).
Sono ovviamente esclusi i danni derivanti da fatto doloso,
le sanzioni penali o amministrative anche pecuniarie, gli
oneri di natura fiscale.
Si riferiscono alla copertura assicurativa CARIGE:
• i sinistri relativi ad eventi o situazioni verificatisi
nel periodo decorrente dall’1/1/1999;
• i sinistri riferiti ad eventi o situazioni verificatisi
nel decennio precedente all’1/1/1999, ma per i quali le
richieste di risarcimento sono state avanzate per la prima
volta durante il periodo di efficacia dell’attuale
contratto, sempre che l'assicurato non abbia avuto in
precedenza alcuna notizia di pretese risarcitorie (in
questo caso il sinistro doveva essere comunicato dal socio
alla compagnia di assicurazione con la quale era al
momento in essere il rapporto assicurativo);
• i sinistri relativi a eventi o situazioni verificatisi
durante l’efficacia del contratto, per i quali le
richieste di risarcimento pervengano all’assicurazione
entro e non oltre dieci anni dalla data di dimissioni
volontarie o di collocamento in quiescenza del socio.
Le denunce di sinistro, da presentare solo nei casi in
cui si profili la responsabilità dell'assicurato o quando
sia pervenuta la richiesta di risarcimento del terzo
danneggiato o dell'Amministrazione (costituzione in mora
nei confronti dell'assicurato), devono essere inoltrate
per iscritto entro quindici giorni dalla conoscenza, alla
CARIGE
ASSICURAZIONI - AGENZIA REFE
VIALE GORIZIA 25, 60019 SENIGALLIA (AN) - TEL 071 60100
FAX 071/7930744
e contestualmente a ANP – SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA
VIALE DEL POLICLINICO 129/A 00161 ROMA FAX 06/44254516.
La garanzia TUTELA GIUDIZIARIA (polizza n. 8295107, si
veda il testo integrale nelle pagine che seguono), con un
massimale per evento assicurativo (sinistro) di quaranta
milioni, comprende le spese giudiziali e stragiudiziali di
difesa per:
• l'intervento di un legale scelto dall'assicurato;
• le spese del legale di controparte in caso di
transazione autorizzata dalla società o di soccombenza;
• le spese per l'intervento di un legale scelto
dall'assicurato, nonché le spese di giustizia, in un
procedimento penale con esclusione dei casi in cui sia
accertato il comportamento doloso con sentenza passata in
giudicato;
• la difesa degli assicurati in ogni procedimento civile,
amministrativo o disciplinare anche per fatti determinati
da colpa grave;
• la difesa delle liti attive che l'assicurato dovesse
intraprendere nei confronti della pubblica Amministrazione
a tutela del suo status.
La garanzia è invece esclusa per le violazioni derivanti
da fatto doloso o per oneri di natura fiscale.
La garanzia può essere invocata per:
• fatti, implicanti l'esercizio del diritto di difesa, che
si verifichino durante la durata del contratto;
• situazioni, implicanti il diritto di difesa, che si
presentino durante l'efficacia del contratto, ma riferiti
a fatti o comportamenti colposi precedenti (da non oltre
dieci anni) purché non conosciuti in alcun modo
dall'assicurato (individualmente considerato) al momento
di adesione al contratto;
• situazioni verificatesi durante l’efficacia del
contratto, per le quali la richiesta di risarcimento per
l’esercizio del diritto di difesa pervenga
all’assicurazione entro e non oltre dieci anni dalla data
di dimissioni volontarie o di collocamento in quiescenza
del socio. Le denunce di sinistro devono essere
inoltrate per iscritto entro quindici giorni dalla
conoscenza del fatto in relazione al quale il socio può
avvalersi della garanzia di tutela giudiziaria, alla
CARIGE
ASSICURAZIONI - AGENZIA REFE
VIALE GORIZIA 25, 60019 SENIGALLIA (AN) - TEL 071 60100
FAX 071/7930744
e contestualmente a
ANP –
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
VIALE DEL POLICLINICO 129/A 00161 ROMA FAX 06/44254516
POLIZZA DI
RESPONSABILITA' CIVILE (N.8282133)
DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni le parti attribuiscono il
significato sotto precisato:
Assicuratola persona fisica o giuridica la cui
responsabilità è coperta dal contrattoAssicurazioneil
contratto di assicurazioneContraentela persona fisica o
giuridica che stipula il contratto di assicurazioneCosesia
gli oggetti materiali che gli animaliDannoil pregiudizio
economicamente valutabile, conseguente ad un
sinistroFranchigial'importo prestabilito di danno non
indennizzabile o risarcibileIndennizzola somma dovuta
dalla Società in caso di sinistroMassimalile somme
stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta
l'assicurazione Polizzail documento che prova il contratto
di assicurazionePremiola somma dovuta dal Contraente alla
SocietàRischiola probabilità che si verifichi il
sinistroScopertola percentuale di danno non indennizzabile
o risarcibileSinistroil verificarsi del fatto dannoso per
il quale è prestata l'assicurazioneSocietàla Carige
Assicurazioni S.p.A.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato
relative alle circostanze del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.
1892,1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla
Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro,
però, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
(art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno di pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
30.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive
scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società.
Il Contraente o l'assicurato, al momento del pagamento se
in data successiva del 30.mo giorno dopo quello di
scadenza, sono tenuti a dichiarare, anche se non richiesti
espressamente, di non aver subito sinistri nel frattempo
e, comunque, esonerano la Società di ogni relativo onere
ed obbligo essendo esplicita volontà delle parti che la
garanzia assicurativa non operi di diritto per quel
periodo, anche se la Società avesse iniziato a gestire il
sinistro.
L'omessa e reticente dichiarazione in ordine ai sinistri
verificatisi successivamente alle ore 24 del 30.mo giorno
dalla scadenza del premio sino alle ore 24 del giorno in
cui viene effettuato il pagamento del premio per la
riattivazione del contratto, comportano, comunque,
decadenza della prestazione assicurativa.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso della diminuzione del rischio la Società è tenuta
a ridurre il premio o le rate dei premi successivi alla
comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso
scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società e contestualmente all'ANP, nel più
breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni da
quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).
Per sinistri di particolare gravità la denuncia di
sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di
comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione
sinistri presso la sede della Società, indicando altresì
il numero di polizza.
Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti,
comunicazione di ogni utile elemento di individuazione
delle persone coinvolte.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915
C.C.).
Art. 8 - Estensione territoriale.
L'assicurazione vale per i danni causati in Italia e nei
paesi previsti dalle vigenti normative in materia di
viaggi di istruzione.
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di
assicurazione.
La presente polizza ha la durata di un anno, ma in
mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
spedita almeno 90 giorni prima della scadenza
dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.
Art.10 - Gestione delle pratiche di sinistri - spese
legali.
La Società assume fino a quando ne ha interesse la
gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a
nome del Contraente e o dell'Assicurato, designando, ove
lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a
quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti
i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e o al
Contraente. Sono a carico della Società le spese sostenute
per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi
detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La
Società ha discrezionale facoltà, senza previa
comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne da
dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato
l'indennità dovuta.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le
notizie utili per una corretta gestione della pratica del
sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti
e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti
dalla Società stessa.
In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può
rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in
ragione del pregiudizio derivante.
Art.11 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico
dell'Assicurato.
Art.12 - Foro competente.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del
convenuto.
Art.13 - Comunicazioni tra le parti - rinvio alle norme di
legge.
Le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per
scritto. Per tutto quanto non è diversamente regolato in
questo contratto, valgono le norme di legge.
NORME
PARTICOLARI CHE REGOLANO ENTRAMBE LE SEZIONI DELLA POLIZZA
Art.14 -Persone assicurate.
L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata
per i Presidi e o i Direttori Didattici e o figure
equiparate, si di ruolo sia incaricati, di scuola statale
e non, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro
funzioni professionali e comunque concernenti la loro
attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o
reggenti.
Art.15 - Decesso dell'Assicurato.
In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della
Società di tenere indenni gli eredi dall'azione della
Pubblica Amministrazione, in sede di rivalsa o dalle
richieste di danni avanzate da terzi per sinistri
verificatisi durante il periodo di validità del contratto
di assicurazione ferme le norme in materia previste dalla
legge.
Art.16 - Persone non considerate terzi.
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il
coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Art.17 - Rischi esclusi dall'assicurazione.
L'assicurazione non comprende i danni:
- da furto, rapina e a cose altrui derivante da incendio;
- derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi
impianti fissi;
- derivanti da emanazioni radianti o da processi di
trasmutazioni dell'atomo;
- da circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree a
queste equiparate, di veicoli a motore nonché da
navigazione di natanti e da impiego di aeromobili.
Art.18 - Secondo rischio.
Qualora contemporaneamente alla presente esista per gli
stessi rischi altra valida assicurazione stipulata
dall'Assicurato o da terzi a Suo favore, la garanzia viene
prestata a secondo rischio, vale a dire per l'eccedenza
rispetto ai massimali previsti dalla polizza coesistente.
La presente norma vale anche per i casi contemplati
dall'art. 26 che segue.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LA
SEZIONE " A " ( RESPONSABILITA' CIVILE TERZI )
Art.19 - Responsabilità civile terzi.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali interessi e
spese ), a titolo di risarcimento per danni ( lesioni
corporali morte e danneggiamento a cose ),
involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi
i docenti e non docenti, per fatto accidentale
verificatosi nello svolgimento delle sue mansioni di
Preside e o Direttore Didattico.
La garanzia è operante altresì :
A) se l'evento dannoso è imputabile a colpa grave nonché
per fatti dolosi commessi da persone il cui operato
l'Assicurato debba rispondere, compresi quindi, il
personale docente e non docente, gli allievi anche se
handicappati.
B) per le somme di cui l'Assicurato debba rispondere,
verso la pubblica amministrazione, per le eventuali azioni
di rivalsa dalla stessa esercitata a norma delle vigenti
disposizioni, in conseguenza del risarcimento dei danni da
essa eseguito e cagionato a terzi dall'Assicurato stesso,
anche per colpa grave;
C) per danni verificatisi in relazione alla conduzione
dell'edificio scolastico.
D) per danni verificatisi durante le attività scolastiche,
parascolastiche in occasione di gite scolastiche in Italia
o all'estero, di visite ai musei, stabilimenti, nonché
durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, gli
intervalli delle lezioni, durante la permanenza degli
allievi nella scuola, prima e dopo le lezioni, senza
limitazioni di orario durante lo svolgimento di assemblee
autorizzate e non, comunque nell'ambito dell'Istituto
scolastico, comprese le lezioni di educazione fisica e
tutte le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche
cui prendono parte gli allievi in rappresentanza della
scuola o dell'Istituto.
Art.20 - Massimali di garanzia
.La garanzia di cui alla presente sezione è prestata nel
limite del massimale di 1.000 milioni di lire, per ciascun
Preside e o Direttore Didattico, senza l'applicazione di
alcuna franchigia.
Art.21 - Inizio e termine della garanzia.
La garanzia di cui alla presente sezione vale durante per
tutto il periodo di efficacia del contratto.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LA SEZIONE
" B "(RESPONSABILITA’ CIVILE P.A.)
Art.22 - Responsabilità verso la Pubblica Amministrazione.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare alla Pubblica
Amministrazione ( e o terzi ) per danni patrimoniali
derivanti da fatti colposi o negligenti, violazioni di
obblighi di servizio, dovuti ad errata, tardiva,
incompleta o illegittima applicazione e o interpretazione
di norme di legge, regolamenti e o disposizioni di Enti od
Organi della Pubblica Amministrazione connessi
all'espletamento delle sue mansioni e regolarmente
accertati dai competenti organi di controllo.
Per quanto sopra esposto si evidenziano alcune delle
attività più ricorrenti garantite dal contratto di
assicurazione:
- distribuzione interna delle cattedre, gestione del
rapporto di lavoro del personale docente e non docente;
- applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Istituto per la formazione delle classi e delle squadre di
educazione fisica;
- applicazione delle norme che regolano l'adozione dei
libri di testo;
- applicazione delle norme di legge nella compilazione
dell'orario di servizio dei docenti e del personale
ausiliario e di segreteria;
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione
del calendario delle lezioni previste dal Ministero della
Pubblica Istruzione o da sovraintendenti scolastici
regionali;
- nomina e licenziamento dei supplenti, di docenti o di
personale ausiliario e amministrativo;
- individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari
in caso di contrazione dell'organico;
- concessione a studenti degli esoneri delle lezioni di
educazione fisica;
- concessione di congedi o aspettative al personale
docente e non docente;
- applicazione delle norme delle circolari ministeriali
sulla ora di religione, sull'attività alternativa alla
stessa e sullo studio individuale;
- applicazione delle norme e delle circolari che
disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in
Italia o all'estero;
- l'esercizio di temporanea funzione di Ispettore,
Direttore di corsi di aggiornamento, Presidente,
Commissario per esami di qualsiasi genere, conferita dal
Provveditore agli studi, dal Sovrintendente scolastico
regionale o dal Ministero della Pubblica Istruzione,
comandi presso il Provveditorato agli Studi o I.R.R.S.A.E.,
ecc...;
- applicazione delle norme che regolano gli scrutini
trimestrali e o quadrimestrali e gli scrutini per
l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché
gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e
gli esami di idoneità delle scuole e negli Istituti di
ogni ordine e grado.
Per ciò che attiene alla gestione amministrativa si
evidenzia quanto segue:
- ammanchi del patrimonio dei beni mobili o immobili di
proprietà della scuola;
- errata stesura di documenti di ogni genere;
- mancata vigilanza sull'attività dei subconsegnatari
addetti alla custodia dei beni della scuola;
- corresponsabilità con il personale amministrativo o
addetto ai servizi;
- errato conteggio degli stipendi, delle indennità di ogni
tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del
personale docente e non docente;
- errato conteggio arretrati spettante al personale
docente e non docente per ricostruzione di carriera;
- errato conteggio di ritenute fiscali, contributi
assicurativi e previdenziali riguardanti gli emolumenti di
qualsiasi tipo dovuti al personale docente e non docente;
- errata compilazione di certificati di qualsiasi tipo;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano
la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della
scuola nonché la stesura e l'esecuzione dei piani di
acquisto straordinari;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano
le spese scolastiche, ordinarie e straordinarie e
l'attribuzione dei contratti a terzi;
- mancata individuazione di situazioni di pericolo
all'interno della scuola, con particolare riguardo allo
stato delle strutture edilizie e della situazione
igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che
possano far presagire ragionevolmente pericoli per
l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non
docenti e di ogni altro operatore scolastico a pieno
titolo, con riferimento al decreto legge 626/94, qualora
ne conseguano danni a terzi. Sono escluse le multe, le
ammende e le sanzioni amministrative, comminate da Enti od
Organi della Pubblica Amministrazione, in violazione della
vigente legislazione e normativa sulla sicurezza.
Art.23 - Massimale di garanzia.
La garanzia di cui alla presente sezione è prestata fino
alla concorrenza di 1.000 milioni di lire.
Detto massimale rappresenta il limite di risarcimento a
carico della Società per ciascun Preside e Direttore
Didattico, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo
indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e
denunciati alla Società stessa, senza alcuna franchigia.
Art.24 - Inizio e termine della garanzia.
La garanzia di cui alla presente sezione vale per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta
durante il periodo di efficacia del contratto e afferenti
a comportamenti colposi posti in essere nello stesso
periodo.
Art.25 - Estensione alla retroattività.
Fermo il combinato disposto degli artt. 1917 e 2952 C.C.,
relativamente al caso di precedenti assicurazioni prestate
per gli stessi rischi, per tutti gli Assicurati iscritti o
che si iscriveranno in corso di contratto all'Associazione
Nazionale Presidi, l'assicurazione vale per le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta durante il
periodo di efficacia del contratto a condizione che tali
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere dall'Assicurato entro e non oltre dieci anni
antecedenti la data di adesione al contratto di
assicurazione
La presente estensione decadrà di diritto nel caso in cui
l'Assicurato risulti essere a conoscenza di un fatto da
cui possa derivare una richiesta di risarcimento (ex artt.
1892-1893 C.C.).
Art.26 - Ultrattività delle garanzie.
Relativamente agli Assicurati che cessino dal servizio per
dimissioni volontarie o quiescenza, la Società garantisce,
l'estensione delle garanzie di polizza per le richieste di
risarcimento che potranno pervenire entro e non oltre i
dieci anni da tale data, in relazione a comportamenti
colposi posti in essere durante il periodo di efficacia
del contratto.
POLIZZA DI
TUTELA GIUDIZIARIA N. 8295107
DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni le parti attribuiscono il
significato sotto precisato:
Assicuratola persona fisica o giuridica la cui
responsabilità è coperta dal contrattoAssicurazioneil
contratto di assicurazioneContraentela persona fisica o
giuridica che stipula il contratto di assicurazioneCosesia
gli oggetti materiali che gli animaliDannoil pregiudizio
economicamente valutabile, conseguente ad un
sinistroFranchigial'importo prestabilito di danno non
indennizzabile o risarcibileIndennizzola somma dovuta
dalla Società in caso di sinistroMassimalile somme
stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta
l'assicurazione Polizzail documento che prova il contratto
di assicurazionePremiola somma dovuta dal Contraente alla
SocietàRischiola probabilità che si verifichi il
sinistroScopertola percentuale di danno non indennizzabile
o risarcibileSinistroil verificarsi del fatto dannoso per
il quale è prestata l'assicurazioneSocietàla Carige
Assicurazioni S.p.A.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN
GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato
relative alle circostanze del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.
1892,1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla
Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro,
però, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
(art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno di pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
30.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive
scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società.
Il Contraente o l'assicurato, al momento del pagamento se
in data successiva del 30.mo giorno dopo quello di
scadenza, sono tenuti a dichiarare, anche se non richiesti
espressamente, di non aver subito sinistri nel frattempo
e, comunque, esonerano la Società di ogni relativo onere
ed obbligo essendo esplicita volontà delle parti che la
garanzia assicurativa non operi di diritto per quel
periodo, anche se la Società avesse iniziato a gestire il
sinistro.
L'omessa e reticente dichiarazione in ordine ai sinistri
verificatisi successivamente alle ore 24 del 30.mo giorno
dalla scadenza del premio sino alle ore 24 del giorno in
cui viene effettuato il pagamento del premio per la
riattivazione del contratto, comportano, comunque,
decadenza della prestazione assicurativa.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso della diminuzione del rischio la Società è tenuta
a ridurre il premio o le rate dei premi successivi alla
comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso
scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società e contestualmente all'ANP, nel più
breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni da
quando ne ha avuta conoscenza ( art. 1913 C.C.).
Per sinistri di particolare gravità la denuncia di
sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di
comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione
sinistri presso la sede della Società, indicando altresì
il numero di polizza.
Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti,
comunicazione di ogni utile elemento di individuazione
delle persone coinvolte.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915
C.C.).
Art. 8 - Estensione territoriale.
L'assicurazione vale per i danni causati in Italia e nei
paesi previsti dalle vigenti normative in materia di
viaggi di istruzione.
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di
assicurazione.
La presente polizza ha la durata di un anno, ma in
mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
spedita almeno 90 giorni prima della scadenza
dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.
Art.10 - Gestione delle pratiche di sinistri - spese
legali.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le
notizie utili per una corretta gestione della pratica del
sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti
e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti
dalla Società stessa.
In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può
rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in
ragione del pregiudizio derivante.
Art.11 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico
dell'Assicurato.
Art.12 - Foro competente.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del
convenuto.
Art.13 - Comunicazioni tra le parti - rinvio alle norme
di legge.
Le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per
scritto. Per tutto quanto non è diversamente regolato in
questo contratto, valgono le norme di legge.
NORME PARTICOLARI
Art.14 - Persone assicurate.
L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata
per i Presidi e o Direttori Didattici e o figure
equiparate, sia di ruolo sia incaricati, di scuola statale
e non, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro
funzioni professionali e comunque concernenti la loro
attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o
reggenti.
Art.15 - Decesso dell'Assicurato.
In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della
Società di tenere indenni gli eredi dall'azione della
Pubblica Amministrazione, in sede di rivalsa o dalle
richieste di danni avanzate da terzi per sinistri
verificatisi durante il periodo di validità del contratto
di assicurazione ferme le norme in materia previste dalla
legge.
Art.16 - Persone non considerate terzi.
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il
coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Art.17 - Rischi esclusi dall'assicurazione.
L'assicurazione non comprende i danni:
- da furto, rapina e a cose altrui derivante da incendio;
- derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi
impianti fissi;
- derivanti da emanazioni radianti o da processi di
trasmutazioni dell'atomo;
- da circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree a
queste equiparate, di veicoli a motore nonché da
navigazione di natanti e da impiego di aeromobili.
Art.18 - Secondo rischio.
Qualora contemporaneamente alla presente esista per gli
stessi rischi altra valida assicurazione stipulata
dall'Assicurato o da terzi a Suo favore, la garanzia viene
prestata a secondo rischio, vale a dire per l'eccedenza
rispetto ai massimali previsti dalla polizza coesistente.
La presente norma vale anche per i casi contemplati
dall'art. 26 che segue
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
SPESE LEGALI E PERITALI
Art.19 - Oggetto dell'assicurazione.
La Società assume a proprio carico, nel limite del
massimale e delle condizioni previste nella presente
polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali
conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:- le spese per l'intervento per un legale scelto
dall'Assicurato;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità
Giudiziaria, oppure dall'Assicurato;
- le spese di giustizia nel processo penale con esclusione
dei casi in cui sia accertato il comportamento doloso, con
sentenza passata in giudicato;
le eventuali spese del legale di controparte, in caso di
transazione autorizzata dalla Società o quello di
soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato, le spese
di registrazione e di pubblicazione delle sentenze
giudiziarie;
- la difesa penale per reati colposi commessi dalle
persone anzidette nell'ambito delle proprie funzioni
professionali;
- la difesa delle persone assicurate in ogni procedimento
civile, amministrativo o disciplinare anche per fatti
determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della
funzione di Dirigente scolastico;
- la difesa delle liti attive che l'Assicurato dovesse
intraprendere a tutela della figura professionale
nell'esercizio delle sue funzioni o a tutela del suo
status, di ruolo o incaricato, nei confronti della
Pubblica Amministrazione;
Art.20 - Esclusioni. L'assicurazione non è prestata per
le controversie aventi per oggetto:
- violazioni derivanti da fatto doloso delle persone
assicurate accertato come previsto al terzo capoverso del
precedente art.20;
- fatti conseguenti ad atti di vandalismo;
- gli oneri di natura fiscale, nonché quelli connessi
all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di
cose.
Art.21 - Determinazione del massimale.
Il massimale stabilito in 40 milioni di lire, indicato in
polizza rappresenta il limite massimo di prestazione per
evento assicurativo.
Le prestazioni a favore dell'Assicurato e di altre persone
assicurate con la stessa polizza per fatti connessi tra
loro per tempo di avvenimento e per causalità si
considerano effettuate nell'ambito di un unico evento
assicurativo.
Lo stesso vale per le prestazioni riferite a più casi
assicurativi tra loro collegati per tempo di avvenimento e
per causalità.
Art.22 - Inizio e termine della garanzia.
La garanzia di cui alla presente sezione vale per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta
durante il periodo di efficacia del contratto e afferenti
a comportamenti colposi posti in essere nello stesso
periodo.
Art.23 - Estensione della garanzia alla retroattività.
Fermo il combinato disposto degli artt. 1917 e2952 C.C.,
relativamente al caso di precedenti assicurazioni sugli
stessi rischi, per tutti gli Assicurati iscritti o che si
iscriveranno in corso di contratto all'Associazione
Nazionale Presidi, l'assicurazione vale per le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta durante il
periodo di efficacia del contratto, a condizione che tali
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere entro e non oltre dieci anni antecedenti la data
di adesione dell'Assicurato al contratto di assicurazione.
La presente estensione decadrà di diritto nel caso in cui
l'Assicurato risulti essere a conoscenza di un fatto da
cui possa derivare una richiesta di risarcimento (ex artt.
1892-1893 C.C.).
Art.24 - Ultrattivita' delle garanzie.
Relativamente agli Assicurati che cessino dal servizio per
dimissioni volontarie o quiescenza, la Società garantisce,
l'estensione delle garanzie di polizza per le richieste di
risarcimento che potranno pervenire entro e non oltre i
dieci anni da tale data, in relazione a comportamenti
colposi posti in essere durante il periodo di efficacia
del contratto.
COPERTURE
ASSICURATIVE PER I SOCI ALTE PROFESSIONALITÀ
Per gli aderenti all’ANP, facenti parte delle Alte
Professionalità della Scuola, è stata stipulata una
convenzione assicurativa, con la Compagnia “CARIGE
ASSICURAZIONI SpA ”, per la tutela dei rischi connessi
alla responsabilità civile verso terzi e alla
responsabilità verso la P.A., nonché per la tutela
giudiziaria in ordine ai procedimenti civili, penali,
amministrativi e disciplinari.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso
scritto, nel più breve tempo possibile e, comunque, non
oltre 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai
seguenti indirizzi:
• CARIGE ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA REFE
VIA GORIZIA 25 - 60019 SENIGALLIA (AN)
Tel. 071 60100 - Fax 071 7930744
• ANP - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
VIALE DEL POLICLINICO 129/A 00161 ROMA TEL 06/44245820 FAX
44254516
Nella comunicazione scritta va fatto esplicito richiamo
all’Appendice n. 61 alle polizze n.8282133 di
Responsabilità Civile e n.8295107 di Tutela giudiziaria.
Per quanto attiene alla responsabilità civile e quella
verso la P.A., le denunce di sinistro devono essere
presentare solo nei casi in cui si profili la
responsabilità dell'assicurato o quando sia pervenuta la
richiesta di risarcimento del terzo danneggiato o
dell'Amministrazione (costituzione in mora nei confronti
dell'assicurato).
Di seguito si trascrivono i punti salienti della
convenzione assicurativa.
Persone assicurate
Sono assicurati tutti i Docenti iscritti all'Anp, all'atto
della loro adesione e per tutta la durata di questa. In
particolare, sono assicurate, oltre alle "normali"
attività di insegnamento, tutte le funzioni di
organizzazione, ricerca, collaborazione con il dirigente,
gestione, formazione, documentazione o monitoraggio,
svolte su:
- incarico del Dirigente scolastico;
- designazione degli Organi Collegiali della scuola
- utilizzazione presso strutture nazionali o periferiche
del MIUR o presso enti di supporto (inclusi, ma non solo,
IRRE, INDIRE, INVALSI, UNIVERSITA', ecc.) o presso il MAE
Rischi assicurati
a) Responsabilità civile terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare (capitali interessi e
spese), a titolo di risarcimento per danni (lesioni
corporali, morte e danneggiamento a cose),
involontariamente cagionati a terzi, per fatto accidentale
verificatosi nello svolgimento delle sue mansioni.
Non sono considerati terzi gli Associati Anp fra di loro
ed i dipendenti dello stesso istituto fra di loro.
La garanzia è operante altresì:
I. se l'evento dannoso è imputabile a colpa grave, nonché
per fatti dolosi commessi da persone del cui operato
l'Assicurato debba rispondere, compresi quindi gli
allievi, anche se handicappati.
II. per le somme di cui l'Assicurato debba rispondere,
verso la Pubblica Amministrazione, per le eventuali azioni
di rivalsa dalla stessa esercitata a norma delle vigenti
disposizioni, in conseguenza del risarcimento dei danni da
essa eseguito e cagionato a terzi dall'Assicurato stesso,
anche per colpa grave;
III. per danni verificatisi in relazione alla conduzione
dell'edificio scolastico nell’esercizio di funzioni
vicarie e/o delegate;
IV. per danni verificatisi durante le attività
scolastiche, parascolastiche in occasione di gite
scolastiche in Italia o all'estero, di visite ai musei,
stabilimenti, nonché durante le supplenze, la refezione,
il doposcuola, gli intervalli delle lezioni, durante la
permanenza degli allievi nella scuola, prima e dopo le
lezioni, senza limitazioni di orario durante lo
svolgimento di assemblee autorizzate e non, comunque
nell'ambito dell'Istituto scolastico, comprese le lezioni
di educazione fisica e tutte le attività sportive
scolastiche ed extrascolastiche cui prendono parte gli
allievi in rappresentanza della scuola o dell'Istituto,
nell’esercizio della funzione docente, nell’attività di
studio, ricerca e formazione o responsabilità vicarie e/o
delegate e connesse alle funzioni attribuite dagli organi
collegiali o conferite da organi dell’Amministrazione con
o senza distacco presso uffici diversi dalla scuola o
presso enti.
b) Responsabilità verso la Pubblica Amministrazione
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di
quanto questi siano tenuti a pagare alla Pubblica
Amministrazione e/o a terzi, per danni patrimoniali
derivanti da fatti colposi o negligenti, violazioni di
obblighi di servizio, dovuti ad errata, tardiva,
incompleta o illegittima applicazione e/o interpretazione
di norme di legge, regolamenti e/o disposizioni di Enti od
Organi della Pubblica Amministrazione connessi
all’espletamento delle loro funzioni e regolarmente
accertati dai competenti organi di controllo.
c) Tutela giudiziaria
La Società assume a proprio carico, nel limite del
massimale e delle condizioni previste nella presente
polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali
conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
− le spese per l'intervento per un legale scelto
dall'Assicurato;
− le spese di un perito nominato dall'Autorità
Giudiziaria, oppure dall'Assicurato;
− le spese di giustizia nel processo penale con esclusione
dei casi in cui sia accertato il comportamento doloso, con
sentenza passata in giudicato;
− le eventuali spese del legale di controparte, in caso di
transazione autorizzata dalla Società o quello di
soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato, le spese
di registrazione e di pubblicazione delle sentenze
giudiziarie;
− la difesa penale per reati colposi commessi dalle
persone anzidette nell'ambito delle proprie funzioni
professionali;
− la difesa delle persone assicurate in ogni procedimento
civile, amministrativo o disciplinare, anche per fatti
determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della
funzione professionale.
La garanzia non opera per liti che coinvolgano gli
Associati Anp fra di loro ed i dipendenti dello stesso
istituto fra di loro.
Massimali di garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €
517.000,00 per la responsabilità civile e verso la P.A. e
di € 20.000,00 per la tutela giudiziaria.
Retroattività della garanzia
Le garanzie operano anche per fatti accaduti fino a due
anni prima dell'iscrizione all'Anp, a condizione che:
- il docente risulti tuttora iscritto all'Anp senza
soluzione di continuità all'atto della richiesta di
risarcimento;
- all'atto dell'adesione all'Anp egli non fosse già a
conoscenza di fatti da cui potessero derivare future
richieste di risarcimento, anche se tali richieste non
erano state ancora avanzate.