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Sezione regionale del Piemonte c/o L.S. "Galileo Ferraris", C.so
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Anno VIII, n. 16 (21 Aprile 2010) Incontro all'Aran per
definizione Comparti e Aree: comunicato congunto FP CIDACONFEDIR Area V - Richiesta unitaria
di un incontro urgente al MIUR Area V - Incontro all'Aran
il 3 maggio 2010 Pubblicate le date degli
scritti del concorso a dirigente tecnico Modello 730/2010 (redditi
2009): agevolazioni per i soci ANP/CIDA Consulenza previdenziale per
i soci ANP Anno VIII, n. 15 (19 Aprile 2010) Il congedo straordinario per
assistenza portatori di handicap: riflessi retributivi, contributivi, previdenziali, di Giuliano
Coan Convegno “Autonomia
scolastica e decreto legislativo 150/2009” Convegno “L’Autonomia
incompiuta”, Torino 22 aprile 2010 Modello 730/2010 (redditi
2009): agevolazioni per i soci ANP/CIDA Consulenza previdenziale per
i soci ANP |
Importanti novità sui riscatti dei
percorsi di studio ai fini pensionistici del personale della scuola di
Giuliano Coan, esperto previdenzialista - luglio 2010 Si ampia la possibilità di riscattare ulteriori periodi di
studio al personale della scuola. Preliminarmente si ricorda che la materia è disciplinata
dall'articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n.
184/1997. In applicazione di dette disposizioni è consentita la
facoltà di riscattare a titolo oneroso ai fini pensionistici: diplomi
di cui all'articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di
laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano
titoli prescritti per il posto ricoperto. la
medesima legge stabilisce che siano le Università a provvedere alla
formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche
scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si
consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento; periodi
di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato
richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio; periodi
di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale. La Corte
Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la
parziale incostituzionalità del combinato disposto dell'articolo 13, primo
comma, del DPR n.1092/73 e dell'articolo 2 del DLgs. n.184/97, ha ampliato la
possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di
specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello
superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di
specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in
servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Pertanto, per l'ammissione a riscatto, in sede
pensionistica, dei corsi del personale della Scuola è necessario individuarne
la relativa tipologia e in particolare: i corsi
biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi
universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n.
184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di
abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto
dal dipendente; i corsi
speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno
2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in
virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi
sancito dalla citato sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000; di
conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale
della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo
indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle
graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali
e alle nomine a tempo indeterminato. Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione
del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle
emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agostol962, n.1338 e
s.m.i. Per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il
sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 5,
del D.Lgs n.184/1997. Si precisa,infine, che non possono essere valorizzati ai
fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai
corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui
all'art.13 del DPR n.l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e
non rientrano nell'ambito di applicazione della citata sentenza della Corte
Costituzionale n.52/2000. Va ricordato in particolare, che l’art. 1, comma 77 la
legge 24 dicembre 2007, n° 247 ha modificato il precedente art. 2 del D.L.vo
n° 184/97 introducendo nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea
al fine di rendere tale possibilità più conveniente sotto il profilo
previdenziale e di ridurne il relativo onere. Nel concreto la normativa prevede, per tutti coloro che
presentano domanda di riscatto successivamente alla data del 1 gennaio 2008,
la possibilità di pagare l’onere del riscatto stesso in un'unica soluzione
ovvero ratealmente in dieci anni (rispetto a tante rate quanti erano i mesi
previsti in precedenza). Va, peraltro, precisato che l’onere relativo al riscatto
di laurea è totalmente deducibile ai fini fiscali. Un'altra importante novità introdotta riguarda il fatto
che i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari, una
volta riscattati,che vuol dire aggiungere i detti periodi alla propria
posizione contributiva,sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei
requisiti di contribuzione (35 o 40 anni) e non solo ai fini della misura
della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema
contributivo (quindi si riduce l’attività lavorativa di un periodo pari a
quello riscattato). Cosa fare Chi ha titolo presenti tempestivamente domanda
all’Inpdap.Attendere la determinazione dell’Istituto,farsi assistere da un
esperto indipendente, per conoscere compiutamente gli effetti
dell’operazione,rinunciare o accettare entro 90 giorni dalla notifica. Produrre, altresì,altra domanda anche per il TFS( buonuscita). Consulenza
legale gratuita per i
soci ANP - Avv. Giuseppe Pennisi Il prossimo incontro avverrà nella sede del Liceo Classico
M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite
il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it ). Consulenza
previdenziale gratuita per i soci ANP Giuliano Coan
- ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6, Torino Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai
colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri
iscritti (dirigenti e docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita
da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già consulente e docente di
un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e
Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali. • Le novità previdenziali di recente approvazione e quelle
all’orizzonte • Ricostruzione e sistemazione personalizzata della
posizione previdenziale E' attivo il blog
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