Sezione regionale del Piemonte

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Anno VIII, n. 16 (21 Aprile 2010)

Incontro all'Aran per definizione Comparti e Aree: comunicato congunto FP CIDACONFEDIR

Area V - Richiesta unitaria di un incontro urgente al MIUR

Area V - Incontro all'Aran il 3 maggio 2010

Pubblicate le date degli scritti del concorso a dirigente tecnico

Modello 730/2010 (redditi 2009): agevolazioni per i soci ANP/CIDA

Consulenza previdenziale per i soci ANP

 

Anno VIII, n. 15 (19 Aprile 2010)

Il congedo straordinario per assistenza portatori di handicap: riflessi retributivi, contributivi,

previdenziali, di Giuliano Coan

Convegno “Autonomia scolastica e decreto legislativo 150/2009”

Convegno “L’Autonomia incompiuta”, Torino 22 aprile 2010

Modello 730/2010 (redditi 2009): agevolazioni per i soci ANP/CIDA

Consulenza previdenziale per i soci ANP

 

 

 

 

Importanti novità sui riscatti dei percorsi di studio ai fini pensionistici del personale della scuola

di  Giuliano Coan, esperto previdenzialista - luglio 2010

 

Si ampia la possibilità di riscattare ulteriori periodi di studio al personale della scuola.

Preliminarmente si ricorda che la materia è disciplinata dall'articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997.

In applicazione di dette disposizioni è consentita la facoltà di riscattare a titolo oneroso ai fini pensionistici:

         diplomi di cui all'articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto.

         la medesima legge stabilisce che siano le Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;

         periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;

         periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

 La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato disposto dell'articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e dell'articolo 2 del DLgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto, per l'ammissione a riscatto, in sede pensionistica, dei corsi del personale della Scuola è necessario individuarne la relativa tipologia e in particolare:

         i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;

         i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000;

         di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è  necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.

Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agostol962, n.1338 e s.m.i.

Per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997.

Si precisa,infine, che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all'art.13 del DPR n.l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e non rientrano nell'ambito di applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.

Va ricordato in particolare, che l’art. 1, comma 77 la legge 24 dicembre 2007, n° 247 ha modificato il precedente art. 2 del D.L.vo n° 184/97 introducendo nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea al fine di rendere tale possibilità più conveniente sotto il profilo previdenziale e di ridurne il relativo onere.

Nel concreto la normativa prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto successivamente alla data del 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto stesso in un'unica soluzione ovvero ratealmente in dieci anni (rispetto a tante rate quanti erano i mesi previsti in precedenza).

Va, peraltro, precisato che l’onere relativo al riscatto di laurea è totalmente deducibile ai fini fiscali.

Un'altra importante novità introdotta riguarda il fatto che i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati,che vuol dire aggiungere i detti periodi alla propria posizione contributiva,sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35 o 40 anni) e non solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo (quindi si riduce l’attività lavorativa di un periodo pari a quello riscattato). 

Cosa fare

Chi ha titolo presenti tempestivamente domanda all’Inpdap.Attendere la determinazione dell’Istituto,farsi assistere da un esperto indipendente, per conoscere compiutamente gli effetti dell’operazione,rinunciare o accettare entro 90 giorni dalla notifica.

Produrre, altresì,altra domanda anche per il TFS( buonuscita).

 

 

Consulenza legale gratuita per i soci ANP - Avv. Giuseppe Pennisi

[>> continua]

Il prossimo incontro avverrà nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it ).

Consulenza previdenziale gratuita per i soci ANP

Giuliano Coan - ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6, Torino

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti e docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già consulente e docente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.
Le tematiche sulle quali il consulente offre le proprie competenze sono le seguenti:

• Le novità previdenziali di recente approvazione e quelle all’orizzonte
• La pensione nella scuola: quando e quanto
• Gli interventi previdenziali per i giovani dal 01.01.2008
• Valutazione e calcoli in vista della pensione
• Verifica e controllo della liquidazione del TFS e della pensione

• Ricostruzione e sistemazione personalizzata della posizione previdenziale
• Ricongiunzioni e riscatti ai fini pensionistici: calcolo e convenienza
• La totalizzazione della contribuzione di servizi nazionali ed esteri
• Valutazione e calcoli della buonuscita
• TFS/TFR: il calcolo del maturato e maturando
• I riscatti ai fini del TFS e del TFR: calcolo e convenienza
• Le prestazioni creditizie e Sociali Inpdap per i dipendenti e i pensionati della scuola
• La pensione secondo il sistema pubblico e le opportunità offerte dalla previdenza complementare
• Il Fondo Scuola Espero: quando conviene aderire
• Fattori soggettivi ed oggettivi da considerare prima dell’adesione
• Analisi e valutazioni personalizzate d’ogni altro eventuale aspetto di carattere economico/previdenziale
La consulenza sarà “neutrale”, ossia effettuata mantenendo un punto di vista tecnico-normativo ed economico che consenta al singolo lavoratore di:
• analizzare, conoscere e controllare in modo oggettivo la propria situazione previdenziale
• regolarizzare la propria posizione assicurativa
• scegliere liberamente e consapevolmente, senza condizionamenti, l’adesione alla previdenza complementare (Fondo Espero).
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto).
Le richieste di consulenza vanno inviate al collega Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, email colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso.

 

 

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