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Ogni dato
comunicato verrà trattato ai sensi della normativa vigente.
::[Alunno non
classificato allo scrutinio quadrimestrale: è legittimo?]::.. 28/02/2007
Alcuni alunni di
questa scuola non sono stati classificati in informatica in occasione dello
scrutinio quadrimestrale poiché sono state rubate le strumentazioni sulle
quali si esercitavano e il docente non era in possesso di sufficienti
elementi di valutazione. Un genitore minaccia di fare ricorso contro il
consiglio di classe poiché ritiene illegittima la non classificazione a
fronte di elementi di cui il professore poteva venire in possesso pur senza
utilizzare i P.C. E’ legittima questa posizione? Come la scuola può tutelarsi
in caso di ricorso del genitore?
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R i s p o s t a | ::
Il “non
classificato” non è ammissibile alla fine dell’anno scolastico in quanto
sussiste l’obbligo per il docente della valutazione (artt. 26 e 27 del
CCNL/2003); solo nel caso di alunno risultato sempre fisicamente assente o
per il quale non sussistano conferme di valutazioni isolate è contemplabile
una non classificazione finale, con il risultato della non ammissione alla
classe successiva.
Anche la C.M. 31/05/1999 n. 139 (“Quesiti relativi al nuovo esame di Stato”)
in risposta al quesito: “Un alunno presentato allo scrutinio finale con
proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame
di Stato?”, aveva precisato: “Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte
di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli
elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione
dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla
base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe,
l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato”.
Una valutazione è pertanto sempre necessaria. Il voto infatti deve
rappresentare la sintesi della valutazione sommativa (voti delle verifiche) e
della valutazione formativa (che considera il trend evidenziato dall'allievo
nel corso dell'anno scolastico). E’ quindi sempre possibile e doveroso
esprimere un giudizio valutativo sullo studente.
L’espressione “non classificato” deve utilizzarsi solo quando, a causa delle
eccessive assenze, i docenti non sono in grado di esprimere un giudizio
documentato sul profitto e gli apprendimenti degli alunni.
Questa regola è valida anche negli scrutini del primo quadrimestre. Pertanto,
il docente in questione, pur sprovvisto degli strumenti didattici necessari
allo svolgimento coerente del proprio programma, avrebbe dovuto venire in
possesso di elementi valutativi tali da consentirgli di esprimere un giudizio
in merito a ogni singolo alunno sulla base della programmazione didattica
svolta nel periodo.
Pertanto, pur ammettendo la buona fede del docente e del consiglio di classe,
a fronte di un ricorso circostanziato del genitore, la scuola dovrebbe porvi
rimedio riconvocando il consiglio di classe con il compito di rimediare
all’errore compiuto.
::[E’ possibile
nominare un assistente amministrativo licenziato quale collaboratore
scolastico?]::.. 24/02/2007
Ti trasmetto in
copia il quesito sottoposto all'attenzione della Direzione Generale di
Torino. Ti sarò grato se mi farai conoscere il tuo parere in merito. Ti
ringrazio.
Oggetto: Nomina assistente amministrativo.
Il nostro Istituto si trova nella necessità di assegnare una supplenza breve
dal 26 febbraio al 15 marzo 2007 ad un aspirante assistente amministrativo,
con lo scorrimento della graduatoria di terza fascia. Siamo in dubbio se
contattare la sig.ra _______________, che risulta oggetto di provvedimento di
licenziamento come collaboratore scolastico, come risulta dal decreto prot.
n.8802/p del 06 luglio 2006 a noi pervenuta. L’Ufficio USP al quale ci siamo
rivolti ci ha suggerito di formulare un quesito alla Direzione Regionale per
sapere se il provvedimento di licenziamento sia estensibile anche alla
graduatoria degli assistenti amministrativi o se sia invece obbligatorio
proporre il contratto di lavoro temporaneo alla sig.ra ____________.
In attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti, ringraziando per
la fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Scolastico
>>>>>>|
R i s p o s t a | ::
Per rispondere
coerentemente sarebbe necessario conoscere le motivazioni che hanno indotto
l’amministrazione ad assumere il decreto di licenziamento del soggetto in
questione. Tale provvedimento non figura però tra quelli presenti sul sito
regionale né fra quelli del sito dell’USP di Cuneo.
Tuttavia il nome dell’interessata è presente nella graduatoria permanente del
personale ATA pubblicata su quest’ultimo sito il 23/06/2005 nel profilo
“Collaboratore scolastico” al posto ___ con punti ____, mentre non vi figura
più in quella pubblicata l’8/07/2006 (in data posteriore cioè al suo
licenziamento).
Essa però potrebbe aver prodotto domanda di inclusione nella graduatoria di
terza fascia di assistente amministrativo ai sensi del D.M. n. 5 del
9/06/2005 (“Graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze
temporanee al personale ATA”). L’art. 3 riporta i requisiti generali di
ammissione precisando che “3.3 - Non possono partecipare alla procedura in
esame: […] b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la
pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi
nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso)”. Il
successivo art. 7 prevede che “L'amministrazione, in qualsiasi momento, può
disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Ecco perché è indispensabile conoscere le motivazioni del licenziamento
dell’interessata, poiché la sua inclusione nella terza fascia di assistente
amministrativo potrebbe essere viziata da inammissibilità o la stessa
potrebbe essere esclusa, con decreto motivato, dalla graduatoria medesima.
Poiché però la scuola che ci interpella è in possesso di tale provvedimento,
essa può operare conseguentemente, alla luce delle indicazioni qui date.
::[Obbligo
scolastico e Finanziaria 2007]::.. 17/02/2007
Ho un alunno
straniero frequentante la Scuola media da un anno e mezzo e iscritto alla
classe terza, purtroppo con risultati non ancora soddisfacenti da essere
ammesso all'esame di licenza in quanto non ha ancora acquisito gli strumenti
linguistici necessari per una piena comprensione della nostra lingua. Il
padre del ragazzo ci ha chiesto di poterlo ritirare da scuola avendo già
compiuto i 15 anni ed iscriverlo ad un corso di alfabetizzazione per adulti
al CTP dove potrebbe acquisire le strumentalità necessarie. Specifico che per
quest'anno presso il CTP non acquisirebbe la licenza media. Nel mese di
settembre si iscriverebbe all'Apro che è un'agenzia professionale, anche
senza la licenza media, che prenderebbe poi contestualmente entro i tre anni
necessari per la qualifica professionale, potendo frequentare, grazie ad una
convenzione fra Apro e CTP, i corsi del CTP per la licenza media. Mi
chiedo:ai sensi della finanziaria, l'obbligo scolastico per quest'anno
scolastico è a 15 o a 16 anni? Il ragazzo si può ritirare avendo 15 anni? Il
ragazzo comunque era già iscritto presso la scuola media dall'anno scorso.
Grazie.
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R i s p o s t a | ::
Il riferimento
normativo in questione è il comma 622 della legge 27/12/2006, n. 296
(Finanziaria 2007): “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è
obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per
l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei
saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto
degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica
istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di
istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008”.
Poiché l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni decorrerà dal
prossimo anno scolastico, la richiesta del padre del ragazzo in parola, che
ha ormai compiuto i 15 anni, può essere accolta.
::[Consiglio di
disciplina degli alunni]::.. 17/02/2007
Un alunno di
questo liceo è stato sospeso dalle lezioni per 15 giorni a seguito di
comportamenti violenti reiterati. Il padre dell’alunno ha incaricato un amico
di famiglia del compito di ricorrere a suo nome e per suo conto contro il
provvedimento, cosa che ha puntualmente fatto. Nel momento di convocare
l’organo di garanzia previsto dal regolamento di disciplina degli alunni mi
sono accorta che la rappresentanza studentesca nell’organo stesso era
decaduta e pertanto è stato convocato il consiglio di istituto con il compito
di nominare i sostituti. Avrei potuto ugualmente riunire l’organo stesso o
attendere che venisse reintegrato? Io ho scelto questa seconda strada per
consentire alla componente studentesca la sua piena rappresentatività.
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R i s p o s t a | ::
L’art. 14, c. 1 del
D.P.R. 275 del 8/03/1999 ha attribuito alle istituzioni scolastiche le
funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, a partire dal
1/09/2000. In specie, l’art. 17 ha abolito l’art. 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6
del D.Lgs. 297/1994 relativo alle sanzioni disciplinari degli alunni e ai
relativi ricorsi.
Tuttavia, in sostituzione della normativa abolita, l’art. 14, c. 2 del D.P.R.
275/1999 ha previsto che le istituzioni scolastiche adottino il regolamento
di disciplina degli alunni, a norma dell'articolo 4 del regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con D.P.R. 24/06/1998 n. 249.
Esse pertanto devono dotarsi di un regolamento di disciplina degli alunni
esemplato su questo, che preveda diritti e doveri, sanzioni in caso di
violazione di questi e un organo di garanzia interno alla scuola stessa con
il compito di dirimere le controversie relative alle sanzioni disciplinari,
di cui deve far parte “almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media” (art. 5, c. 2).
In ogni caso può essere fatto ricorso al dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio
scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali
e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori
(art. 5, c. 4).
Venendo ora al quesito posto si precisa che l’organo di garanzia di istituto
avrebbe potuto essere convocato anche in assenza degli studenti purché il
numero dei presenti fosse tale da rendere legittima la riunione. Ciò a pari
con le riunioni del consiglio di istituto e degli altri organi collegiali
della scuola le cui adunanze hanno piena validità quando sia presente la metà
più uno dei componenti in carica (D.Lgs. 297/1994, art. 37, c. 2). Tuttavia
si condividono le motivazioni della collega che ha preferito procrastinare la
riunione al momento in cui la componente studentesca fosse pienamente
rappresentata in seno all’organismo di tutela.
L’organismo così convocato esamina il ricorso dello studente contro la
sanzione disciplinare inflitta ed esprime parere motivato sul provvedimento
disciplinare adottato.
Contro il provvedimento assunto dalla scuola è ammesso ulteriore ricorso al
Dirigente dell’U.S.P cui spetta la decisione in via definitiva sul reclamo
avanzato.
::[DSGA e
fruizione dell’art. 58 del CCNL/2003]::.. 12/02/2007
Il DSGA può
accettare un incarico di docenza a tempo determinato ai sensi dell’art. 58
del CCNL2003? A me pare di sì non essendo prevista esplicitamente
l’esclusione di tale personale dal beneficio in questione.
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R i s p o s t a | ::
Si conviene con il
parere del nostro interlocutore. L’art. 58 del CCNL/2003 prevede infatti che
“1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola,
contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo
senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa
disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo
determinato”.
Il contratto parla di “personale ATA” senza ulteriori specificazioni. Il DSGA
è collocato nella distinta area contrattuale del personale ATA normata dal
cap. V del contratto stesso e pertanto soggiace a tutti i doveri e i diritti
lì contenuti, tra cui quelli dell’art. 58. Quando la norma pattizia lo
sottrae a qualche beneficio lo dice esplicitamente: è il caso ad esempio del
part-time che esclude specificamente il DSGA dal fruirne (art. 57, c. 1).
Pertanto il DSGA, qualora ne abbia titolo, può accettare una supplenza di
docente a t.d., che tuttavia deve protrarsi per almeno un anno.
::[A quando i nuovi
concorsi per dirigenti scolastici?]::.. 7/02/2007
Credo che altri
siano nelle mie condizioni.
Sono da qualche anno collaboratore vicario della mia scuola.
Non avendo all'epoca i requisiti, non ho partecipato al concorso attuale.
Che prospettive ci sono di diventare, un dì, DS?
Uscirà (in teoria, quando?) un altro concorso?
E' l'unico canale?
Per fortuna, insegnare mi piace!
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R i s p o s t a | ::
Le prospettive di
carriera per il nostro interlocutore sono positive. Infatti la legge
finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) ha regolato ex novo il
reclutamento dei dirigenti scolastici assegnando ad apposito regolamento le
modalità delle procedure concorsuali secondo principi che vengono
espressamente indicati nel comma 618: “Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti
scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su
tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza
scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che
abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di
almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive
di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono
ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova
orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi,
nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le
disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata
al regolamento medesimo”.
Pertanto, conclusi i concorsi ordinario e riservato attualmente in corso, e
immessi in ruolo dal 1/09/2007 circa 4.000 neo dirigenti scolastici (l’alto
numero di posti disponibili è da attribuirsi alla mai sufficientemente
deprecata assenza ultradecennale di concorsi ad hoc), dovrebbero riaprirsi
nell’arco di un triennio le fasi concorsuali ordinarie per reclutare nuovi
dirigenti sulle sedi rimaste via via scoperte per i pensionamenti che
interesseranno almeno 250/300 unità per anno. Conseguentemente, se le norme
previste dalla legge 296/2006 troveranno puntuale attuazione, a breve
(comunque entro i prossimi tre anni) dovrebbero essere svolti nuovi concorsi
dirigenziali.
::[Trasferimento
alunni in corso d’anno]::.. 4/02/2007
Avevo inoltrato
un quesito sui passaggi tra scuola e scuola. Solo una conferma: se ho capito
bene, in virtù della legge 53, ad oggi è possibile (ad esempio in questo
periodo mese di gennaio/febbraio) dalla prima liceo scientifico chiedere di
passare alla prima di un ITC, a patto che il Consiglio di Classe ricevente
(dell'ITC) esprima parere favorevole ed attivi conseguentemente iniziative di
riorientamento attraverso attività di recupero, utili all'inserimento.
E' esatto?
Non lo stesso si può dire per classi successive alla prima per le quali
occorre invece concludere l'anno e sostenere prima dell'inizio dell'anno
successivo gli esami integrativi sulle materie "mancanti" utili al
passaggio.
Giusto?
Grazie ancora.
>>>>>>|
R i s p o s t a | ::
Si concorda con le
opinioni espresse dal nostro interlocutore, tuttavia si ritiene che le
scuole, avvalendosi del regolamento contenuto nel DPR 275/1999, in specie
nell’art. 4, che ha concesso loro di introdurre nel POF, nell'esercizio della
propria autonomia didattica, anche meccanismi per l'accoglienza di alunni da
altro indirizzo con attività integrative di recupero dei contenuti
disciplinari non svolti nel precedente curricolo, possano gestire
trasferimenti da uno a un altro indirizzo di scuola secondaria superiore e
non soltanto per le prime classi. Infatti, la necessità di istituire le
cosiddette passerelle per il passaggio da un ordine di scuola ad un altro è
correlata al principio che occorre garantire allo studente ogni tentativo per
non rendere vano un anno scolastico a causa di scelte di indirizzi che poi si
sono verificate errate e consentirne la collocazione formativa più
congeniale. La certificazione dell'avvenuto possesso di tali contenuti
rilasciata dal competente consiglio di classe può essere considerata
sostitutiva degli esami integrativi. In caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi minimi si potranno mettere in atto ulteriori iniziative di recupero
in corso d’anno volte al raggiungimento dello scopo.
A noi pare che il regolamento dell’autonomia possa essere invocato anche per
gestire i passaggi da un segmento di istruzione all’altro in qualunque
momento della formazione dei giovani.
::[Limite alla
ripetenza di classi]::.. 4/02/2007
Quale è la
normativa di riferimento che disciplina l'iscrizione di uno studente pluri-ripetente
nella stessa scuola? Quale è il limite superiore di ripetenze possibili?
>>>>>>|
R i s p o s t a | ::
La norma in
questione è il comma 4 dell’art. 192 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 che
prescrive: “Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi
assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del
consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari
gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione
motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni
handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di
cui all'articolo 316”.
Interessante sull’argomento un parere richiesto dal Ministero dell’Istruzione
al Consiglio di Stato in relazione alla reiterazione della frequenza di corsi
di studio di pari livello da parte di alunni diversamente abili. Il parere è
stato espresso nell’adunanza del 25/10/2006 (N. Sezione 3333/2006) e
trasmesso del MPI con Prot. n. 11699 del 21/127/2006. Esso concerne appunto
la possibilità di frequentare un corso di istruzione secondaria superiore da
parte di coloro che già hanno frequentato interamente un altro, sia pure di
diversa tipologia e siano in possesso del correlato titolo di studio
terminato. Ed in particolare nel caso che l’interessato alla reiterazione del
corso fosse un disabile, in caso di ammissibilità, se lo Stato deve fornire
tutte le provvidenze che normalmente si legano a tale status.
Il Consiglio di Stato premette che l’obbligo scolastico di cui all’art. 34
della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68 della
legge 17.5.1999, n. 144, sono stati ridefiniti dal D.Lgs 15.4.2005, n. 76 e
in particolare che l’art. 1, comma 3, di tale D.Lgs prevede che la Repubblica
assicuri a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età, la fruizione di tale
diritto non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza e inoltre che nei
confronti delle persone in situazione di handicap, attraverso adeguati
interventi viene garantita l’integrazione nel sistema educativo di istruzione
e formazione.
Da tali principi - ragiona il Consiglio di Stato - sembra emergere che
l’obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al
conseguimento del primo titolo. Di conseguenza chi aspiri ad un ulteriore
titolo non può farlo attraverso la frequenza di un altro corso ordinario.
La conferma di una volontà del legislatore in tal senso si evince dall’art.
192, comma 4, del D. Lgs 16.4.1994, n. 297 che prevede la frequenza di una
stessa classe soltanto per due anni, che possono diventare tre solo in casi
eccezionali o, per alunni handicappati, sentito gli specialisti previsti
all’art. 316.
La conclusione del parere è di “escludere la possibilità di reiterazione
volontaria di un ciclo formativo di pari livello di quello già frequentato
con successo, che realizza congiuntamente i diritti di cittadini e gli
obblighi dello Stato”.
Si ritiene che il Consiglio di Stato con questo parere abbia voluto porre
fine a quanto a volte accade negli istituti d'istruzione secondaria di 2°
grado quando un alunno diversamente abile raggiunge il traguardo della
qualifica, della maturità o comunque della frequenza di un corso quinquennale
e la famiglia, pur di mantenerlo nell'ambiente scolastico, richiede
l'iscrizione ad un altro corso di pari livello.
Non invece il caso di chi, non diversamente abile, possiede una maturità
diversa da quella che si consegue ad esempio in un istituto professionale e
chiede di frequentare un corso serale per ottenere il diploma di qualifica o
post qualifica, per acquisire cioè un ulteriore titolo di studio finalizzato
a modificare e a volte migliorare il proprio status. Se venisse negata questa
possibilità si negherebbe anche l'impegno degli ultimi governi, in aderenza
alle richieste della Comunità europea, a far diventare l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita (lifelong learning) uno dei cardini più importanti
del nuovo sistema educativo.
::[Assenze dal
collegio docenti: modalità di giustificazione]::.. 4/02/2007
Ho un quesito
per il forum.
Che tipo di giustificazione devo richiedere ai docenti che si assentano dal
Collegio, pur avendo regolarmente fatto lezione quel giorno?
Autocertificazione? Certificato medico?
Oppure l'assenza va gestita come un permesso breve da recuperare, e in che
modo?
(Non ho trovato questa domanda sul forum, ma se avete già risposto prego
anche solo indicarmi il riferimento alla pagina o il link)
Grazie. Un cordiale saluto.
>>>>>>|
R i s p o s t a | ::
Si premette che la
partecipazione alle riunioni del collegio costituisce obbligo di servizio per
i docenti, che sono quindi tenuti a presenziarvi, salvo legittimi
impedimenti.
Tuttavia, le assenze dalle attività di carattere collegiale funzionali
all’insegnamento, definite dall’art. 27 del CCNL/2003 e costituite da 40 ore
annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e 40 ore annue
per attività collegiali dei consigli di classe, oltre le ore da destinare
allo svolgimento degli scrutini e degli esami, sono assenze riferite soltanto
a tali attività e vanno giustificate alla stessa stregua delle assenze dalle
attività di insegnamento.
Queste possono essere: assenze per malattia, per motivi personali o
familiari.
La giustificazione va basata su idonea documentazione anche autocertificata.
Non esistono disposizioni che prevedano il recupero di tali assenze.
Qualora il dirigente scolastico, nell’ambito della sua discrezionalità, non
ritenga giustificanti le motivazioni addotte dal docente potrà procedere alla
decurtazione dello stipendio per le ore in parola, comunicando alla
competente D.P.T. il numero delle ore non di insegnamento ingiustificatamente
non lavorate, dandone ovviamente informazione motivata all'interessato. Viene
fatto salvo comunque il diritto/dovere di irrogare eventuali sanzioni
disciplinari, soprattutto in caso di assenze reiterate, ai sensi degli artt.
492 e segg. del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297.
Vuoi porre un
quesito o fare un commento? Invia una mail a: colombanoc@hotmail.com
Il tuo quesito e la
relativa risposta o il tuo commento saranno presto pubblicati su questa
pagina.
Ogni dato
comunicato verrà trattato ai sensi della normativa vigente.
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