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un quesito o fare un commento? Invia una mail a: colombanoc@hotmail.com Il tuo
quesito e la relativa risposta o il tuo commento saranno presto pubblicati su
questa pagina. Ogni
dato comunicato verrà trattato ai sensi della
normativa vigente. Le nuove norme in materia di certificazioni Quesito
del 28/01/2012 Dal 1°
gennaio, com'è ormai noto, è entrata in vigore la nuova norma in materia di
certificazione contenuta nell'art. 15 della Legge 183/2011. La norma in
questione stabilisce che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati
dovrà essere apposta la dicitura "il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione..." Il
problema che si pone è cercare di capire se sul medesimo certificato va
apposta la marca da bollo di 14,62 Euro. Ricordo
che la legge 29/12/1990 n. 405 all'art. 7 afferma
che sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e i documenti concernenti
l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria
di secondo grado, comprese pagelle, diplomi, attestai etc. La
domanda che si pone è la seguente: quest'ultima legge è ancora valida o è
superata dalla nuova norma? Risposta Si
conferma che dal 1° gennaio scorso sono in vigore le nuove norme in materia
di certificazioni, contenute nell'art. 15 della legge 183/11 (cosiddetta “legge
di stabilità”). La
norma in questione stabilisce un importante principio: “Le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei
rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione ed i gestori dei pubblici servizi. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 [il riferimento è
agli articoli del D.Lgs. 445/2000 ed alle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
di notorietà]. Sulle
certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità,
la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi
pubblici”. In
pratica, le scuole non potranno più chiedere - né accettare dalle famiglie e
dagli studenti - certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione. Dovranno
invece chiedere di presentare dichiarazioni sostitutive conformi a quanto
previsto dagli articoli citati: il che comporta, in pratica, la necessità di
predisporre una apposita modulistica interna e di
istruire adeguatamente il personale di segreteria. E' poco verosimile,
infatti, che il pubblico sia informato delle nuove norme e soprattutto sia in
grado di formulare in forma autonoma e corretta i diversi tipi di
dichiarazioni sostitutive eventualmente necessari per le iscrizioni o per
altro. In aggiunta,
ogni volta che saranno richieste di rilasciare una certificazione, le scuole
dovranno obbligatoriamente apporvi - a pena di nullità - la menzione sopra
riportata. Il che comporterà una revisione dei
software in uso nelle segreterie o, nelle more, la predisposizione di un
timbro apposito da aggiungere ai normali certificati. Resta
da comprendere se e come la norma in questione si applichi anche alle
certificazioni finali degli esiti, cioè pagelle e
diplomi. Con ogni verosimiglianza, anche queste certificazioni ricadono nella
sfera di attuazione della norma e quindi saranno
nulli se non recano la dicitura in questione. Ma se
il problema è relativamente semplice per le pagelle, la questione potrebbe
diventare più complessa per i diplomi, il cui formato corrisponde a standard
definiti dagli ordinamenti. In
merito al quesito relativo all’apposizione della
marca da bollo sulle certificazioni stesse, si è del parere che essa non sia
necessaria poiché non richiesta dalla norma in questione. Resta pertanto
valido l’art. 7, comma 5 della legge 29/12/1990 n. 405 che esenta
dall'imposta di bollo “gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la
frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo
grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la
documentazione similare”. L’alunno con DSA certificato handicap Quesito
del 28/01/2012 Avrei
bisogno di sapere se il genitore di un alunno con certificazione H può
chiedere, a questo punto dell'a.s., che al proprio
figlio venga tolto il sostegno. L'alunno
con DSA, attualmente frequentante la 2^ media, è
arrivato dalla scuola primaria con la certificazione, ora il padre, in
seguito alla legge 170 non vuole più per il figlio l'insegnante specializzato
e nonostante l'incontro avuto con l'unità multidisciplinare,
non vuole firmare il PEI. Cosa mi può suggerire di fare? Risposta Si
conferma che l’alunno certificato DSA di per sé non ha diritto al sostegno. Infatti la legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) non ne prevede il
diritto. Tuttavia
l’alunno in questione, per fruire del sostegno, a suo tempo dev’essere stato certificato ai sensi dell’art. 3 della
legge 104/92, che definisce persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione. In genere si certificano con la 104 solo i casi
in cui il DSA è molto severo. Poiché anche per l’a.sc. in corso a
lui è stato assegnato l’insegnante di sostegno, in virtù della certificazione
H, non si ritiene possibile rinunciarvi ad anno scolastico avviato. Si
hanno tuttavia buone ragioni per supporre che alla richiesta del padre siano
sottese altre reali motivazioni, che è compito del
DS approfondire e alle quali dare soluzioni opportune. La
richiesta in questione potrà essere eventualmente soddisfatta il prossimo
anno scolastico, rinunciando espressamente per il ragazzo ai benefici della legge
104/92. Fruizione dei permessi per diritto allo studio Quesito
del 25/01/2012 Avrei
necessità di sapere se i permessi per il diritto allo studio (150 ore)
possono essere concessi per la preparazione degli esami. E' il caso di una
docente che chiede un periodo continuativo di 13
giorni per preparare la tesi di laurea. In caso affermativo,
l'Amministrazione può procedere alla nomina di un supplente o deve provvedere
alla sostituzione tramite personale in servizio? Inoltre,
è possibile concedere tali permessi per la preparazione delle attività alla
luce delle disposizioni della circolare n. 12/2011
della Funzione Pubblica? In caso
affermativo, quale il rapporto tra la citata circolare e i contratti
integrativi regionali che prevedono questa possibilità? Risposta La fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto
allo studio da parte del personale del comparto scuola (docente, educativo e
ATA) sono regolati dal DPR 395/88, art. 3, dalla C.M. 319/91, dai CCDR
sottoscritti dai vari Uffici scolastici regionali come prescritto dall’art.
4, comma 4 del CCNL/2007 (per la Regione Sardegna è stato sottoscritto
l’8/11/2002) e dalla Circolare Funzione Pubblica n. 12/2011. Il CCDR
Sardegna citato all’art. 8 comma 3 prevede che “Si può usufruire dei permessi
per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette
al sostenimento di esami, per tutte quelle attività
necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi in quanto
attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente
riconosciuto”. Il
successivo comma 6 dispone che “La fruizione dei
permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata: a)
permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio; b)
permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio; c)
cumulo di permessi giornalieri”. Alla
luce di queste disposizioni pertanto, la docente in questione può
legittimamente richiedere ed ottenere un periodo continuativo
di 13 giorni, cumulando così i permessi giornalieri, per preparare la tesi di
laurea. Il successivo art. 9, comma 2 stabilisce che “Il dirigente
scolastico attiverà le idonee misure organizzative atte a sopperire la
temporanea assenza del personale, secondo la normativa vigente, in primo
luogo attraverso l’utilizzazione di personale a disposizione, fino a
comprendere la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato”. La
scuola pertanto, in assenza di personale a disposizione, può legittimamente
ricorrere a una supplenza breve. Tuttavia
la Circolare F.P. n. 12/2011 è intervenuta sull’argomento ha ricordato che
“in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere
utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli
esami che si svolgano durante l'orario di lavoro,
mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento
applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato
dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav.
n. 10344/2008) e dell'ARAN”. Questa
disposizione pare limitativa di quanto finora esposto e contenuto nel CCDR
Sardegna. In attesa che le parti firmatarie del CCDR citato lo
adeguino ai sensi dell’art. 13 (e peraltro ciò potrebbe essere opportuno
visto che quello esistente risale al 2002), si ritiene che la scuola sia
legittimata ad applicarlo ancora. Le assenze conseguenti a
visita medico collegiale sono soggette al trattamento economico
previsto dall’art. 17/8 del CCNL/2007 Quesito
del 25/01/2012 Un
collaboratore scolastico, in seguito a visita medico
collegiale, è stato riconosciuto “inabile assoluto temporaneo” per 3
mesi e collocato in malattia d’ufficio. Deve
essere retribuito al 100% e ai sensi di quale normativa? Si
rileva che l’interessato ha già fatto tante assenze e con questa ultima
arriverebbe a retribuzione nulla. Risposta La
Commissione medica di verifica in sede di visita medica collegiale
ha la facoltà di riconoscere inabilità assoluta permanente o temporanea a
qualsiasi attività lavorativa. L’inabilità
assoluta e temporanea corrisponde a una
dichiarazione di malattia temporanea che comporta l’obbligo per il DS di
collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia
di ufficio. Tale
periodo di assenza va valutato sia ai fini della
retribuzione che del superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art.
17 del CCNL/2007, non avendo previsto il legislatore per la fattispecie
alcuna esclusione dal suddetto computo e dalla decurtazione della
retribuzione, come invece ha fatto in altre situazioni (ad es. assenza per
gravi patologie di cui al comma 9). Ciò
premesso, si rileva che il comma 1 dello stesso articolo prevede che il
dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio
precedente. Superato
tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta
è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Prima
di concedere su richiesta del dipendente questo
ulteriore periodo di assenza l'amministrazione procede all'accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro. Il
comma 8 del citato articolo prevede che il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente: a)
intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale
docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato,
per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90%
della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. L’ultimo
episodio morboso rappresenta, pertanto, un arco temporale mobile che va
verificato di volta in volta. Quindi,
per conoscere se è stato superato il periodo di comporto e per analizzare la
percentuale di retribuzione che spetta al dipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario: 1)
determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso: dal giorno
precedente l’inizio della malattia in atto occorre andare a ritroso di tre
anni (pertanto dall’ultimo giorno in cui il dipendente si è assentato dal servizio si va a ritroso di tre anni); 2)
sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopra
determinato; 3)
sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui
al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso (nel caso in esame si dovranno
sommare i 3 mesi di assenza per inabilità temporanea
riconosciuta dalla visita collegiale). Di
volta in volta, in base alle risultanze derivanti
dal punto 3 è necessario: a)
verificare il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto; b)
determinare il trattamento economico da corrispondere: infatti, sulla base
delle entità delle assenze risultanti dal computo effettuato in occasione
dell’ultima malattia, il lavoratore si colloca in una delle diverse
articolazioni temporali contemplate all’interno del periodo massimo di 18
mesi e riceve il trattamento economico nella misura prevista per ciascuna di esse dal comma 8. Infatti,
dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato
momento, sulla base delle assenze effettuate, il dipendente si trovi ad esempio nel periodo per il quale viene
corrisposto un trattamento economico pari al 90% della retribuzione, non vuol
dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere
remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della
retribuzione, ma è sempre necessario, di volta in volta, procedere al calcolo
suddetto. Potrebbe così accadere che, in occasione di un nuovo episodio
morboso, decorso un significativo arco temporale
dalle precedenti assenze per malattia, il dipendente torni a percepire il
100% della retribuzione, a causa dello scorrimento in avanti del triennio di
riferimento con la conseguente esclusione dal computo dei precedenti periodi
di assenza per malattia più remoti. Si
ricorda, tuttavia, che ai fini del trattamento retributivo da corrispondere
non rilevano le assenze per malattia dovuta a causa di servizio. In
conclusione, alla luce dei criteri sopra indicati, la scuola (in possesso di
tutti i dati inerenti le assenze degli anni
precedenti al nuovo periodo di assenza riconosciuto dall’ultima visita
medica) potrà calcolare sia se è stato superato o meno il periodo di comporto
sia la retribuzione spettante al dipendente durante detto periodo di assenza. Verifica dell’utilizzo dei permessi
(legge 104/92, art. 33/3) Quesito
del 23/01/2012 E'
possibile verificare se il dipendente utilizza realmente i permessi previsti
dalla L. 104/92 per assistere un familiare? In caso
affermativo, come e da chi può essere effettuato il
controllo? Risposta Non si
ritiene che l'Amministrazione possa verificare o richiedere al lavoratore una
documentazione o un'autocertificazione della modalità
di utilizzo dei benefici in parola. Ai
sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
relativa alle modifiche contenute nell’art. 24 della legge 183/2010, al punto
7 (“Oneri del dipendente interessato ai permessi”), la scuola può soltanto
chiedere, a corredo dell'istanza opportunamente
documentata, che l'interessato presenti una dichiarazione sottoscritta di
responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che: - il
dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono
chieste le agevolazioni; - il
dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento
delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre
che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; - il
dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni
comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo
Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile. Agli alunni
handicappati la ripetenza della stessa classe è limitata
a tre volte Quesito
del 23/01/2012 Il
docente di sostegno di un alunno autistico
particolarmente grave, iscritto per la terza volta alla classe 3^ della
secondaria di 1°, in sede di valutazione quadrimestrale, informa il Consiglio
di Classe che è sua intenzione, in accordo con i genitori dell'alunno,
proporre ancora una volta il trattenimento. Le motivazioni sono le seguenti:
nella scuola secondaria di 1° l'ambiente è più accogliente; nella secondaria di 2° l'alunno potrebbe avere anche una riduzione drastica
delle ore di sostegno. Il D.S. ritiene non utile trattenere ulteriormente un
alunno di 16 anni anche in previsione di un precoce inserimento in centri
specifici per la formazione dei diversamente abili. Il docente sostiene che,
considerata la gravità della patologia, l'alunno non abbia grandi possibilità
di miglioramento e, per la famiglia, sarebbe un
aiuto insostituibile la permanenza nel 1° ciclo. Si
precisa che l'alunno è stato dimesso dalla struttura ospedaliera presso cui faceva terapia pertanto, anche in sede di GLHI, non ci
si potrà avvalere del parere dell'equipe medica. Il
docente sostiene che la norma prevede il trattenimento nella scuola
dell'obbligo fino al 18° anno d'età. Cosa ne pensa? Risposta L’art. 182, comma 2 del D.Lgs. 297/94
prevede che “Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo Né pare
che le ragioni addotte dal docente proponente la
circostanza siano fondate. Infatti da tempo nella
scuola secondaria di secondo grado l’inserimento degli studenti disabili
avviene all’insegna della continuità educativa di cui all’art. 316 del T.U., con la presenza di docenti di sostegno adeguati ai
bisogni dei singoli alunni anche in riferimento al numero delle ore di
sostegno. Resta da approfondire con la famiglia dello studente la
motivazione di una siffatta insistenza, rispetto all’interesse obiettivo
dello studente
medesimo ad un inserimento in una realtà scolastica consona alla sua età. Si
ritiene di consigliare al dirigente di promuovere un incontro con la famiglia
e il gruppo di lavoro handicap dell’istituto per fare il punto della
situazione: la scuola e i servizi dovrebbero individuare la soluzione più
opportuna. Agli alunni
handicappati la ripetenza della stessa classe è limitata
a tre volte Quesito
del 23/01/2012 Il
docente di sostegno di un alunno autistico
particolarmente grave, iscritto per la terza volta alla classe 3^ della
secondaria di 1°, in sede di valutazione quadrimestrale, informa il Consiglio
di Classe che è sua intenzione, in accordo con i genitori dell'alunno,
proporre ancora una volta il trattenimento. Le motivazioni sono le seguenti:
nella scuola secondaria di 1° l'ambiente è più accogliente; nella secondaria di 2° l'alunno potrebbe avere anche una riduzione drastica
delle ore di sostegno. Il D.S. ritiene non utile trattenere ulteriormente un
alunno di 16 anni anche in previsione di un precoce inserimento in centri
specifici per la formazione dei diversamente abili. Il docente sostiene che,
considerata la gravità della patologia, l'alunno non abbia grandi possibilità
di miglioramento e, per la famiglia, sarebbe un
aiuto insostituibile la permanenza nel 1° ciclo. Si
precisa che l'alunno è stato dimesso dalla struttura ospedaliera presso cui faceva terapia pertanto, anche in sede di GLHI, non ci
si potrà avvalere del parere dell'equipe medica. Il
docente sostiene che la norma prevede il trattenimento nella scuola
dell'obbligo fino al 18° anno d'età. Cosa ne pensa? Risposta L’art. 182, comma 2 del D.Lgs. 297/94
prevede che “Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo Né pare
che le ragioni addotte dal docente proponente la
circostanza siano fondate. Infatti da tempo nella
scuola secondaria di secondo grado l’inserimento degli studenti disabili
avviene all’insegna della continuità educativa di cui all’art. 316 del T.U., con la presenza di docenti di sostegno adeguati ai
bisogni dei singoli alunni anche in riferimento al numero delle ore di
sostegno. Resta da approfondire con la famiglia dello studente la
motivazione di una siffatta insistenza, rispetto all’interesse obiettivo
dello studente
medesimo ad un inserimento in una realtà scolastica consona alla sua età. Si
ritiene di consigliare al dirigente di promuovere un incontro con la famiglia
e il gruppo di lavoro handicap dell’istituto per fare il punto della
situazione: la scuola e i servizi dovrebbero individuare la soluzione più
opportuna. La normativa sulle “gravi patologie”
nella scuola Quesito
del 20/01/2012 Una mia
docente ha avuto un intervento piuttosto pesante ed è tuttora in cura. Ora necessita di varie visite di controllo. Mi ricordo che
vigeva (o vige) la norma per cui le gravi patologie
erano considerate a sé, addirittura non entravano nel conteggio dei giorni di
assenza per malattia, ecc. ecc. Ora la mia docente ha iniziato varie visite
di controllo e ci resta il dubbio che la grave patologia non riguardi la
semplice visita di controllo, ma medicazioni o piccoli interventi. Queste
visite di controllo rientrano nelle assenze che possono essere giustificate
anche da una struttura privata. Il dubbio è l'aspetto economico: bisogna
applicare la riduzione per l'assenza? Risposta L’assenza
per gravi patologie è disciplinata dall’art. 17 comma 9
del CCNL 2007. Tale disposizione prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di
cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente,
il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza
per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital
anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per
i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Il
comma 9 dell'art. 17 citato, nel prevedere una tutela speciale per le assenze
dovute a terapie salvavita correlate a “gravi patologie”, non ha individuato,
come invece hanno fatto altri comparti (Ministeri e Autonomie Locali ad
esempio), alcune specifiche casistiche (emodialisi,
chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), senza
comunque escludere altre fattispecie di analoga
gravità. E’,
quindi, evidente che per poter considerare e applicare correttamente e senza
apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale relativa alle gravi
patologie occorre aver presente la portata della stessa disciplina e disporre di una documentazione incontestabile, in
relazione alla presenza di condizioni morbose di particolare gravità,
patologie croniche e invalidanti. Pertanto
la clausola in esame non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto
quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita: i due requisiti devono
coesistere e vanno valutati contestualmente. Per gli
aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni
valutazione di merito alla ASL competente; in altre
parole la situazione di grave patologia deve essere certificata dall’Ufficio
Medico Legale dell’ASL di appartenenza. Non
esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o
specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della
patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione
discrezionale del DS competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma
deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente di cui
sopra. Inoltre,
la suddetta gravità della patologia deve essere collegata all’effettuazione
di terapie che per loro natura e modalità di
svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per
il dipendente. Infatti, il beneficio contrattuale si attiva solo nel caso in
cui alla presenza di grave patologa si associ il ricorso alla terapia
salvavita. Pertanto, nella certificazione che il dipendente deve esibire,
non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave
patologia, ma anche il tipo di terapia adottata. Le
certificazioni di assenza potranno essere rilasciate
dal medico di famiglia, dai medici specialisti dipendenti dell’ASL o da
strutture convenzionate. E’
necessario, quindi, che nella certificazione risulti
in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave
patologia già riconosciuta, indicando chiaramente i periodi di durata di tale
invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art.
17 comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di
“grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i
suoi eventuali effetti invalidanti. Resta
confermato che ove non ricorra la fattispecie
prevista per le gravi patologie, per tutte le altre ipotesi di malattia del
lavoratore continuerà a trovare applicazione solo la disciplina della normale
assenza per malattia, concetto ribadito più volte dall’ARAN in risposta a
specifici quesiti. Le fasi
del procedimento per il riconoscimento di grave patologia possono essere così
riassunte sinteticamente: 1) il
dipendente interessato dovrà far pervenire al Servizio di medicina legale
della propria ASL di residenza la richiesta tendente
al riconoscimento di grave patologia ai fini dell’applicazione dell’art. 17
comma 9 CCNL 2007; 2) il
dipendente dovrà quindi trasmettere alla scuola la documentazione attestante
tale riconoscimento da parte della ASL; 3) le
certificazioni mediche successive alla data di riconoscimento potranno essere
rilasciate dalla struttura pubblica o convenzionata che prescrive o effettua le terapie o dal medico di base. Sulle stesse
dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta; 4) i
giorni di assenza per l’effettuazione delle terapie
salvavita devono essere specificati sul certificato medico. Per i
giorni di assenza di cui sopra il lavoratore ha
diritto a percepire sempre l’intera retribuzione senza riduzione alcuna,
comprese quelle previste dall’art. 71, comma 1 del decreto 112/08 convertito
nella legge 133/08, e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali
assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima delle assenze
(c.d. periodo di comporto). Assegnazione
del personale ai plessi Quesito
del 20/01/2012 Dato
che tira aria di dimensionamenti, anche sulle scuole già enormi come la mia
(la mia scuola ha 1097 allievi..., ma è purtroppo
solo primaria), come ci toccherà regolarci per le richieste che - certamente
e anche legittimamente - ci perverranno dal Personale, per essere destinato a
questo o a quel plesso prima degli smembramenti? Grazie. Risposta L’assegnazione
del personale ai plessi è prerogativa/competenza esclusiva del DS. L'introduzione
del D.Lgs. 150/09, che ha
modificato e integrato il D.Lgs. 165/01, ha
segnato il pieno ed esclusivo riconoscimento in capo a chi riveste funzioni
dirigenziali all'interno di una pubblica amministrazione delle prerogative
che attengono all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale.
Tutto ciò che rientra in questo ambito (articolo 5,
comma 2 del D.Lgs. 165/01) cessa di
essere materia di contrattazione integrativa d'istituto e diventa
oggetto di informazione sindacale (articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 165/01. Da ciò
si deduce che anche le norme contenute nel D.Lgs.
297/94 e nel CCNL/2007 afferenti alle competenze dei
diversi organi collegiali della scuola e della RSU debbano ritenersi sovrascritte dal nuovo testo di legge e quindi non più
applicabili. Si
ritiene che, con l'inizio di questo nuovo anno scolastico, visti i nuovi
elementi interpretativi che si sono sostanziati rispetto all'anno
scolastico precedente (D.Lgs. 141/2011,
interpretativo del D.Lgs 150/2009, ripetute
sentenze giurisprudenziali, ecc.) si abbiano elementi valutativi importanti
per aderire con maggiore certezza a questa visione dell'assetto organizzativo
interno. Questo
significa che la micro-organizzazione e tutti gli
atti gestionali che la realizzano appartengono alla
sfera di competenza del dirigente e, tra questi, anche quelli relativi
all’assegnazione del personale ai plessi. Ciò non
significa che il dirigente debba assumere le
decisioni senza rendere conto delle motivazioni delle sue scelte. La
responsabilità della decisione ricade su di lui, ma un corretto modello di
leadership consiglia che la decisione sia preceduta da una fase istruttoria,
all'interno della quale è opportuno che il dirigente
si confronti con i suoi collaboratori e, se del caso, anche in sede
collegiale, in modo da sviluppare il massimo di condivisione sulle decisioni
da assumere. In
questa fase è opportuno che il dirigente definisca i criteri che orientano le
sue scelte, poiché è sempre opportuno esplicitare le
motivazioni di carattere generale che giustificano l'adozione di un
provvedimento. L'assegnazione del personale ai plessi è un'operazione che
rientra nelle competenze del dirigente, ma che deve avere tutte
la caratteristiche della massima trasparenza, proprio per evitare ogni
dubbio circa l'obiettività e l'opportunità delle decisioni adottate. Per
quanto riguarda la parte sindacale, il dirigente dovrà fornire adeguata
informazione circa i criteri che ispirano le decisioni che intende adottare,
e sarà opportuno che tale informazione sia preventiva alla
formalizzazioni delle disposizioni che egli dovrà formalizzare e
comunicare al personale, in modo che sia ancora possibile recepire
suggerimenti che provengono da chi rappresenta il personale. Nel
caso in esame, pertanto, il DS potrà gestire le richieste del personale
regolandosi come detto. Scelta dell’attività didattica
alternativa alla religione cattolica Quesito
del 19/01/2012 Se un'intera classe sceglie l'attività alternativa alla
religione cattolica o l'uscita anticipata come deve organizzarsi la scuola? E’
obbligatorio organizzare l'attività 'alternativa' alla religione cattolica
per quella classe o ci sono altre possibilità? Grazie. Risposta Com’è noto, l’Accordo sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121
consente a genitori e studenti di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Nei
confronti degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica, devono essere posti in essere
tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare
attività alternative. La
scelta delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni
possibili fatte al momento dell’iscrizione: - attività
didattiche e formative; - attività
di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; - libera
attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente (per studenti delle superiori); - non
frequenza della scuola nelle ore di insegnamento
della religione cattolica. Per
quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M.
316/1987. Alcuni
USR regionali hanno dato istruzioni sull'organizzazione delle attività
alternative (vedi ad es. la C.R. n. 343 del
12/10/2010 dell'USR per il Piemonte). Essa prevede che - entro
l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, le scuole
nel primo ciclo di istruzione chiedono alle famiglie che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, quali attività alternative
intendano scegliere. Nel secondo ciclo, invece la scelta spetta direttamente
allo studente, anche se minorenne; -
coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche
alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da
svolgere; - il
Collegio dei docenti delle singole scuole programma una specifica attività
didattica alternativa anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa
contenuti ed obiettivi. Pertanto
quando un’intera classe abbia scelto un’attività
didattica alternativa essa va soddisfatta e l’attività relativa organizzata
dalla scuola. In pari
modo va accolta la richiesta dell’intera classe di non frequenza della scuola
nell’ora di insegnamento della religione cattolica,
che andrà posta in ultima o prima ora di lezione. Festività Santo Patrono: nulla è modificato per il 2012 Quesito
del 16/01/2012 Legge
13 agosto 2011 n. 138 - ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo - festività santo patrono. Con
riferimento al tema si trova una nota del MIUR USR per il
Friuli Venezia Giulia che riferisce: "In riferimento a numerosi
quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, relative alla corretta
applicazione della legge 13 agosto 2011 n. 138 per quanto concerne le
festività dei Santi patroni, si rappresenta che l'art. 1, comma 24 prevede
che: "a decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente sono stabilite annualmente
le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non
conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e
le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della
liberazione, del 1 maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale
della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi
europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la
prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale
domenica". Pertanto,
fino all'emanazione di nuove specifiche disposizioni, da parte della
presidenza del Consiglio dei Ministri, le festività
dei Santi patroni rimangono confermate secondo il calendario vigente. Ft.
D.G. Daniela Beltrame. Pensi
che il parere dell'USR del Friuli Venezia Giulia
possa essere esteso a tutto il territorio nazionale? Risposta Perché
la disposizione prevista dall’art. 1,
comma 24 del decreto legge n. 138 del 13/08/2011 coordinato
con la legge di conversione n. 148 del 14/09/2011 fosse attuata doveva
essere emanato, entro il 30 novembre 2011, un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che disciplinava specificatamente l’accorpamento delle
festività previste con le giornate del venerdì o del lunedì o, addirittura,
della domenica. Da quello
che ci è dato sapere, dopo aver effettuato anche una
verifica sul sito internet del Governo (www.governo.it) il Decreto non
risulterebbe essere stato emanato. Di conseguenza, come chiarito anche dall’U.S.R. per l’Umbria con Nota prot. n
A00DRUM 321/A38 del 10 gennaio 2012, la previsione del decreto n. 138 non può
trovare applicazione per l’anno 2012 ma (sempre se verrà emanato il relativo
DPCM) a partire dal 2013. Il semiesonero di
10 ore del collaboratore vicario è legittimo… Quesito
del 16/01/2012 Collaboratore
vicario di scuola in reggenza. Istituto con 4 plessi, totale 46 classi. 12
ore settimanali di lezione e 6 di semiesonero. Docente di matematica. In
linea teorica, dato che i gruppi ore per classe sono di 4 e di 3 sarebbe
possibile, per l'a.s. prossimo che la docente
collaboratrice vicaria possa avere 8 ore di lezione e 10 di semiesonero
nell'impossibilità di decretare un semiesonero per 9 ore settimanali di
lezione? Risposta Il
semiesonero di 10 ore nel caso proposto è legittimo se non è possibile
raggiungere la metà dell’orario di servizio salvaguardando l’unicità
dell’insegnamento nella classe. La riduzione si realizza pertanto togliendo
al docente vicario tante classi quante necessarie per evitare che in una
stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana. Il liceo linguistico non può offrirsi
come liceo turistico Quesito
del 15/01/2012 Lo
scorso anno scolastico un liceo linguistico del territorio aveva inserito
nella domanda di iscrizione, oltre alla dicitura Liceo
linguistico, la dicitura "Turistico", ponendosi su un piano di
concorrenza sleale nei confronti del mio Istituto tecnico che ha anche
l'indirizzo Turistico e di informazione scorretta nei confronti dell'utenza. La
Dirigente, quando le sono state chieste spiegazioni, ha
detto che si era trattato di un refuso e spero che il caso quest'anno non si
ripeta in modo così eclatante. Però lo stesso Istituto pubblicizza su un quotidiano locale
la sua offerta formativa, scrivendo testualmente: Nel triennio curvatura curricolare sul "Turismo". E' chiaro che anche
in questo caso l'Istituto fa un'azione scorretta, trasmettendo un messaggio
fumoso che punta sulla confusione tra una curvatura e un indirizzo. Al di là di questo, mi chiedo quanto sia legittima l'azione: ferma
restando la possibilità dell'Istituto di realizzare curvature con la quota
dell'autonomia, è possibile sconfinare in un ordine che non gli è proprio (in
questo caso dall'ordine liceale a quello tecnico)? La
situazione è incresciosa, anche perché non posso risolverla chiedendo
spiegazioni alla collega, visto che si tratta di
un'operazione voluta e determinata. Grazie. Risposta L'art.
6 del DPR 89/2010 di riforma dei licei non prevede un percorso liceale
turistico, ma soltanto un Liceo linguistico (All.
D) che non può essere denominato altrimenti. Pertanto
non è possibile nemmeno prevedere nel triennio una curvatura curricolare sul "Turismo". Infatti,
anche ricorrendo all’art. 10, comma 2, lett. c) del DPR cit., le istituzioni scolastiche liceali possono organizzare,
attraverso il piano dell’offerta formativa, nei limiti delle loro
disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi, tuttavia
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente
previsto per il relativo percorso liceale. Tale non è “una curvatura curricolare sul Turismo”, che risulta
del tutto impropria e non può concludersi con un titolo di studio finale
corrispondente. Essa
potrebbe essere forse attivata ricorrendo al comma 3 dell’art. stesso che
consente, subordinatamente alla preventiva verifica da parte del MIUR, di
concerto con il MEF, circa la sussistenza di economie
aggiuntive, di prevedere un contingente di organico da assegnare alle singole
istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete
previsti dall’articolo 7 del DPR 275/1999, con il quale possono essere
potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati
ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e
personalizzazione dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti è
compreso nell’Allegato H. Ma la
circostanza va documentata e non soltanto affermata e comunque
il titolo finale è sempre di liceo linguistico e non turistico. Il
pubblicizzare tale offerta formativa nelle proprie comunicazioni rivolte
all'utenza concretizza un’informazione ingannevole e
attua una concorrenza sleale nei confronti del vostro vicino istituto tecnico
per il settore economico presso il quale è attivato l'indirizzo “Turismo” ai
sensi dell'art. 3 del DPR 88/2010. Non
essendo possibile far desistere con le buone maniere la collega
dall’iniziativa, occorrerà presentare una protesta formale, corredata dalla
documentazione del caso, all'UST nonché
all'Amministrazione provinciale, a tutela della scuola e dei docenti,
richiedendo un intervento autorevole presso il capo di istituto del liceo in
questione affinché non introduca nella scuola percorsi impropri e adotti una
pubblicità della propria offerta formativa conforme a norma e a verità. Un alunno disabile con attestato di
qualifica può ripetere la terza classe Quesito
del 14/01/2012 Mi
permetto di scriverle per una questione rilevante dal punto di vista umano e professionale.
Un alunno disabile, frequentante il quarto anno dell'Istituto che dirigo, con
una programmazione differenziata, vorrebbe tornare a
frequentare la terza classe di qualifica per conseguire il titolo con valore
legale, dal momento che quello conseguito lo scorso anno era una semplice
attestazione di credito ai sensi dell'OM 90/01. Preciso che il consiglio di
classe attuale ritiene che l'alunno potrebbe farcela, che la famiglia insiste
per questo cambiamento e che si tratterebbe di una qualifica diversa (cucina)
da quella conseguita (sala/bar). Risposta Si
ritiene che la richiesta possa essere accolta. Infatti
il ragazzo in questione sia l’a.c. scorso sia nei precedenti ha sempre
conseguito la promozione avvalendosi dell’art. 15 dell’OM 90/01, i cui esiti
hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il
perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Il
comma 4 dell’art. cit. prevede che “Non può,
comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico,
psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di
licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione
e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante
il successivo anno scolastico vengano accertati
livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli
anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti
gli elementi di valutazione”. Pertanto
l’alunno può ripetere la classe terza anche se in possesso dell’attestato di
qualifica. Che essa sia diversa da quella conseguita non
pare un ostacolo trattandosi sempre di un corso della stessa tipologia di
istituto professionale. Mobilità dei
dirigenti scolastici a seguito del dimensionamento delle scuole Quesito
del 14/01/2012 Nella
mia regione, la Campania, si prospetta un notevole dimensionamento delle
scuole per effetto del famigerato articolo 19 della legge 2011; dopo le caute
previsioni dei primi tempi, l'assessore regionale ha fatto sapere che, in
base all'ultima CM, non si potrà che tagliare un
numero consistente di Istituti. Nel frattempo, i pensionamenti previsti dei
DS sono pochissimi e molti che avevano annunciato la loro prossima quiescenza
hanno deciso di rimanere nella scuola in base alle nuove norme sulle
pensioni. Ergo, ci sarà un gran numero di Dirigenti
Scolastici privi di sede, tra cui io. In Irpinia si
prevedono ad esempio 45 sedi circa private di autonomia,
a fronte di circa 3 pensionamenti e 8 reggenze attuali, e la situazione delle
altre province è appena un poco più confortante, solo nel senso che gli
esuberi saranno minori. Le
chiediamo: a) che
succederà a noi privi di sede di titolarità? Saremo trasferiti in altre
regioni anche se il nostro ruolo è regionale? e con
quale criterio e secondo quale graduatoria? Rischiamo addirittura la messa in
disponibilità, anticamera del licenziamento, dopo 35 anni nella scuola, tanti
concorsi vinti e tanto servizio prestato con onore? b)
Potrà essere attivata mobilità intercompartimentale? c) Chi
come me ha figli piccoli (tra cui uno con disabilità lieve, per cui sto per intraprendere l'iter
della Legge 104) che potrà fare? La presenza di un figlio
minore con legge 104 ma non in situazione di gravità (non ricadente
per intendersi nella situazione dell'art. 3 comma 3) mi tutelerebbe dal
trasferimento ad altra regione? d) Non
considero giusto che DS che hanno superato il concorso magari in posizione di
riserva, poi entrati per effetto della finanziaria, che erano molte posizioni
più in basso di me in graduatoria, hanno molti meno anni di servizio e molti
meno titoli, stiano belli tranquilli nelle loro sedi
solo perché queste non saranno dimensionate mentre chi ha avuto la sfortuna
di capitare in una scuola oggetto di dimensionamento ed è a scadenza di
contratto dovrà andare chissà dove, sconvolgendo la sua situazione familiare.
Non dovrebbe farsi una graduatoria regionale o chi ha la sua sede di
titolarità manterrà comunque un privilegio? Va senza
dire che in molti casi si tratta di persone che hanno ottenuto mobilità in
scuole tranquille in base alla legge 104 o in base a
contestate sentenze TAR. e) In caso di tagli consistenti, secondo quale ordine si procederà al
ricollocamento e alla mobilità dei DS? Una mia cara amica, due anni fa, dopo
aver ottenuto mobilità in una scuola abbastanza vicina alla sua città, ha
vinto la procedura concorsuale per il comando e
lavora attualmente all'USR; sulla sua sede di titolarità è stato nominato un
neo-immesso in ruolo che, in base all'ultimo CCNL Area V, ha diritto a
permanere lui su quella sede avendovi prestato 2 anni di servizio, mentre la
collega non vi ha mai messo piede. Che le succederà?
Essendo senza sede di titolarità e terminando il comando al 31 agosto 2012
dovrà andarsene magari in Piemonte anche se è DS da tanti anni mentre il
collega neo assunto solo da due? Attendiamo
con ansia sua risposta; intere famiglie potrebbero essere stravolte da queste
leggi insensate. Grazie. Risposta Il
MIUR, con Nota 8220 del 7 ottobre Com'è
noto, l'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6
luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. La
suddetta disposizione, modifica sia l'assetto organizzativo che i parametri
previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giungo 1998, n. 233 con
evidenti riflessi sull'attribuzione dell'autonomia agli istituti comprensivi. L'adempimento
conseguente all'attuazione della norma sopracitata,
si rivela particolarmente delicato perché va ad incidere sulla sfera delle
attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia di
dimensionamento delle rete scolastica, come ribadito anche dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 200/2009. Tra l'altro, sulla base delle
procedure previste dal DPR n. 233/98 tutt'ora vigente (in assenza dell'intesa prevista dal DPR n.
81/20099), ai fini dell'adozione da parte delle Regioni dei piani di
dimensionamento della rete scolastica, spetta agli Enti locali formulare le
proposte di aggregazione in istituti comprensivi, le scuole dell'infanzia,
primarie e secondaria di I grado, con contestuale cessazione delle scuole
autonome costituite separatamente da circoli di didattici e scuole di I
grado. Con la
nota citata il MIUR ha invitato i Direttori Generali
degli USR, ai fini della definizione dei piani di dimensionamento relativi
all'anno scolastico 2012/2013, ad assumere immediati contatti (qualora non
ancora posti in essere) con competenti Uffici regionali affinché venga data
sollecita applicazione alla richiamata disposizione. Per
facilitare l'intervento di dimensionamento, che deve peraltro coinvolgere
anche degli istituti comprensivi già in funzione, è
stato predisposto il prospetto allegato alla nota che, tenendo conto del
numero degli alunni attualmente frequentanti le scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado a livello provinciale, degli istituti
autonomi attualmente presenti (circoli didattici scuole di I grado e istituti
comprensivi), dei comuni siti nelle piccole isole, nelle zone di montagna,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, ha
individuato il numero ottimale di istituti comprensivi da istituire a livello
provinciale e regionale (sia con 500 che con 1000 alunni); sono possibili
limitate deroghe al numero complessivo degli alunni per istituto comprensivo
qualora i piani di dimensionamento realizzino il numero ideale di istituti
comprensivi riportati nella tabella allegata. Per
quanto concerne i dirigenti scolastici va detto preliminarmente che tutti i
dirigenti delle scuole comunque coinvolte nella
procedura entrano in gioco, esclusi solo quelli che non vedano mutare la
struttura ed i plessi della istituzione da loro diretta. Quindi
ad entrare nel movimento potrebbero essere non solo i dirigenti dei circoli
didattici chiamati a confluire nei comprensivi, ma anche quelli dei
comprensivi esistenti che aggregassero altre scuole. Nel
merito, fino al 2009, la questione era regolata con sufficiente chiarezza dai
vari contratti integrativi sulla mobilità dei dirigenti, siglati con cadenza
quasi annuale. L’ultima intesa, raggiunta in data 15 aprile 2009, prevedeva
all’art. 4: “1. Il
conferimento del nuovo incarico, nell’ipotesi di ristrutturazione e
riorganizzazione di cui all’art. 11, comma 5 - lettera b), del C.C.N.L., è effettuato, senza
distinzione di settori formativi, nell’ordine di cui allo stesso articolo,
comma 5 e tiene conto di norma: a) dell’accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio
scolastico regionale; b)
delle preferenze espresse dai dirigenti; c)
dell’esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata; d)
della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di
posizione non inferiore a quella ricoperta; e) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce
nella nuova scuola; f)
dell’impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi,
nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 17 - commi 2 e 3 del C.C.N.L.. 2. Il
conferimento di nuovo incarico al dirigente scolastico, individuato come
soprannumerario, qualora non sia possibile per mancanza di sedi vacanti e
disponibili nell’ambito della regione di appartenenza,
è attribuito anche in altra regione a domanda del dirigente scolastico.
L’incarico è conferito per un periodo limitato di un anno scolastico,
rinnovabile, con diritto di precedenza al rientro nella regione di
provenienza in presenza di disponibilità di sedi e
al di fuori dell’aliquota del 15% di cui all’Art. 6, comma 1 (Mobilità
interregionale), del presente C.I.N.. 3.
Qualora il dirigente scolastico, individuato come soprannumerario,
non presenti domanda, ai sensi del succitato comma 2,
l’Amministrazione attribuisce altro incarico ai sensi dell’art. 11, comma 4,
del C.C.N.L. 11.4.2006 - area V - dirigenza scolastica nell’ambito della
regione di appartenenza”. Pochi
mesi dopo, è stato emanato il DLgs.
150/09, che ha ricondotto la materia degli incarichi alla
competenza esclusiva dell’Amministrazione. Non sono stati quindi
sottoscritti ulteriori contratti integrativi ed ogni
Direzione regionale si è regolata secondo propri criteri, con il solo obbligo
dell’informazione preventiva ai sindacati. Per quanto finora osservato, l’Amministrazione
si è in genere attenuta all’ultima previsione contrattuale, pur provvedendo
con atti dirigenziali. Non vi
sono al momento elementi per dire come si regoleranno le singole Regioni
nello stilare il proprio piano di dimensionamento e neppure per dire se
l’Amministrazione continuerà a seguire le prassi precedenti. In via del tutto ipotetica, stante il numero di dirigenti
interessati, si può considerare probabile che i Direttori regionali
continuino ad attenersi alle previsioni dell’ultimo contratto, per avere un
punto di riferimento il meno controverso possibile. Si tratta di una ipotesi ragionevole, ma non di una certezza. Il docente trasferito
tra due scuole può occupare una cattedra interna solo se priva di titolare Quesito
del 14/01/2012 Sono
stata trasferita nell’a.s. 2011/12 a richiesta in quanto sovrannumeraria,
presso un isis con cattedra orario di 12 ore e
completamento presso altro istituto. Di fatto tale completamento non era
disponibile per cui sono rimasta a disposizione
dell’istituto di titolarità per le 6 ore necessarie a raggiungere le 18. Il D.S.
dell’isis mi ha assicurato per il
prossimo anno e successivi la sua intenzione di “spalmare” le 6 ore (o
più in caso di contrazione di classi) mancanti al completamento delle 18 ore
cattedra tra i colleghi della disciplina sconsigliandomi di presentare
domanda di trasferimento per l’a.s. 2012/13, in
quanto essere certo che potrò rimanere, per i prossimi anni (presumibilmente
4 per la pensione) titolare senza completamenti esterni. Le domande
sono: a) la
discrezionalità del D.S., nel rispetto della
normativa, può essere tale da garantirmi che quanto promesso avverrà? b) i
colleghi della disciplina (di cui 2 titolari L. 104
personale) possono opporsi a una eventuale delibera
del D.S. nel senso sovraesposto, avendone
chiaramente un danno (a nessuno sono gradite ore a disposizione =
tappabuchi)? c)
entrando nella graduatoria di istituto per l’a.s. 2012/13 e rilevando che non sono ultima, nell’ipotesi
in cui la soluzione prospettata dal D.S. non fosse attuabile, potrei chiedere
che mi siano assegnate 18 ore e all’ultimo in graduatoria (oggi titolare di
cattedra) lo spezzone? Mi
scuso per le molte domande ma dovendo decidere per la presentazione di
domanda di trasferimento (che pare possa esserci fra poco) ho bisogno di
risposte certe che Lei sicuramente saprà darmi fornendomi possibilmente i
riferimenti normativi che mi consentono di avvalermi dei miei diritti. Grazie. Risposta L’assicurazione
del DS pare priva di fondamento giuridico: le ore o ci sono oppure non è
possibile crearle sottraendole alle cattedre dei colleghi. Si
esclude inoltre che un docente titolare su cattedra esterna possa occupare
una delle cattedre interne se le stesse non sono
prive di titolare. Infatti l’art. 18 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità del
comparto scuola per l’a.sc. 2012/2013 sottoscritta
il 15/12/2011 disciplina le modalità di assegnazione delle cattedre e posti.
Al comma 1 è previsto che il docente trasferito su cattedra tra scuole
diverse sia tenuto a completare l'orario di insegnamento
nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola, così
come indicato negli elenchi del personale trasferito. Il docente dovrà
intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per
cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di
titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.
Parimenti si opererà il riassorbimento del docente titolare su cattedra
articolata su scuole di comuni diversi, ove si liberi una cattedra articolata
con scuole dello stesso comune. Il comma 3 però precisa che i riassorbimenti
avvengano a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di
titolare. Nel
caso del quesito, le cattedre interne non si sono liberate e la cattedra orario esterna non si è trasformata in interna
per aumento delle ore, pertanto il docente trasferito su cattedra orario
esterna non può essere riassorbito totalmente sulla prima scuola. D'altra
parte la disposizione del comma 18 dello stesso art. 18 che fa riferimento
alla graduatoria di istituto per l'assegnazione
della cattedra esterna, riguarda il caso di trasformazione di cattedre
interne in esterne per contrazione delle ore, caso differente da quello in esame. La supplenza sul sostegno va conferita
prioritariamente al docente specializzato Quesito
del 12/01/2012 Dovendo
procedere all'individuazione di un supplente di sostegno Scuola Primaria
(supplenza breve), essendo esaurite le graduatorie provinciali e d'Istituto e
risultata vana la ricerca anche nelle graduatorie
degli Istituti vicini, è possibile assegnare la supplenza anziché al docente
della graduatoria comune, sprovvisto di titolo, come previsto dalla circolare
MIUR AOODGPER 6635 10.08.2011, ad un docente con titolo di specializzazione
conseguito dopo agosto e pertanto non inserito in alcuna graduatoria?
Quest'ultimo a sostegno della sua tesi cita il c. 6, art.14
della L.104/92 che recita: "L'utilizzazione in posto di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati"... senza fare
alcun riferimento all'inserimento in graduatoria. Risposta Si
conferma che la normativa vigente in ordine all’utilizzazione
dei docenti di sostegno si caratterizza per un particolare “favor” nei
confronti di quelli specializzati, di cui l’art. 14/6 della legge 104/1992 è
un caso esemplare (“L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”). Questo per quanto riguarda fonti normative di rango
primario. A
livello secondario si ricorda che l’art. 6, comma 2 del DM 131/2007 dispone
che nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a
ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di
sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità
annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi
nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto
titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini
previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi. La nota
MIUR 6635 del 10.08.2011, nel dare attuazione a quest’ultima disposizione,
prescrive che, in relazione all’esigenza di
avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di
specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha
titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia
conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente
rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad
esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non
ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in
coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di
istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s.
2011/2012. Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione
dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda
dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine
perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola
destinataria dei modelli A1, A2, A2 bis di scelta delle istituzioni
scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il caso
proposto concerne un docente che ha conseguito il titolo di specializzazione
dopo il 26 agosto 2011 e che pertanto non ha potuto
essere inserito nella graduatoria. La sua domanda è stata tuttavia prodotta
alla scuola che non può ignorarne i titoli poziori
nei confronti dei docenti non specializzati e pertanto non assegnargli la
supplenza. In caso
di avvio, da parte di qualche docente non
specializzato inserito nelle graduatorie di istituto, della proceduta di
conciliazione obbligatoria, il dirigente, proprio in riferimento alla legge e
alla “ratio” delle disposizioni di rango secondario qui citate, avrà validi
argomenti per sostenere la fondatezza della sua posizione. Concorso DS: l’incarico di responsabile
di plesso di un istituto comprensivo non è valutabile Quesito del 9/01/2012 Dovendo
indicare i titoli posseduti relativamente al
concorso DS, chiedo cortesemente se l'incarico di responsabile di plesso di
un Istituto Comprensivo (incarico da me svolto per 4 anni) è paragonabile a
quello di "collaboratore del Capo di Istituto" indicato al punto 4
dell'allegato al bando di concorso. Risposta I titoli
di servizio professionali indicati nella tabella relativa allegata al bando
di concorso indetto con DDG del 13/07/2011 vanno presi alla lettera e non
sono estensibili in analogia ad altre funzioni. Pertanto
sono valutati soltanto quelli espressamente lì indicati. Al
punto 4 viene valutato il “servizio prestato come
collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h)
del D.lgs. n. 297/1994 e come
collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma
5, del D.lgs. n. 165/2001”. Deve
trattarsi pertanto di un insegnante che un tempo veniva
eletto dal collegio docenti a svolgere l’incarico di collaborare col
direttore didattico o col preside (art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994) o di uno dei due collaboratori
nominati dal dirigente ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001. L’incarico
di responsabile di plesso di un istituto comprensivo
non vi è ricompreso. Cambio di cognome di un alunno Quesito del 9/01/2012 Vorrei
chiedere il tuo consiglio su un singolare caso avvenuto nel Liceo che dirigo. La
famiglia di un alunno dell'ultimo anno mi scrive comunicando che a seguito
d'una complessa vicenda legale riguardante il padre dell'allievo, il cognome
fin ad ora utilizzato dal medesimo viene modificato
con l'aggiunta di uno nuovo (ad es. l'alunno frequentante da sempre come
Bianchi, si chiamerà da ora Rossi Bianchi); la famiglia che non dispera,
tramite ricorso, di veder ripristinata la situazione originaria, mi prega di
non procedere almeno sui registri di classe e dei docenti di far apportare la
modifica. Naturalmente, nelle more della sistemazione della vicenda,
obiettivamente abbastanza paradossale, e in vista dell'imminente Esame di
Stato ritengo di essere tenuto a modificare il nominativo
all'anagrafe degli alunni. Quali
altri adempimenti a tuo avviso sono comunque
obbligatori? Anche per tranquillizzare la famiglia e
l'alunno, comprensibilmente in imbarazzo, a chi chiedere ulteriori eventuali
chiarimenti in merito? Risposta Dal
testo del quesito non si evince nell'ambito di quale procedimento si sia
giunti alla variazione del cognome dell’alunno in questione. Il cognome
potrebbe essere stato modificato sulla base di
quanto disposto dal D.P.R. 396/2000, o per una decisione correlata ad un procedimento
di separazione o divorzio o ancora l'esito di un procedimento di
riconoscimento di un figlio naturale o di paternità. Ad ogni
modo, possiamo, almeno per analogia, ragionare prendendo come base il D.P.R. 396 del 3/11/2000, che tratta di questioni
analoghe dall'articolo 89 all'articolo 94, prendendo in considerazione la
procedura amministrativa di cambiamento del cognome. Proprio
quest'ultimo articolo dispone che "I decreti che autorizzano il
cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati,
su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita
del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita
di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile
del luogo di residenza, se la nascita o il
matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del
cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della
nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione". Pertanto
la scuola ha il dovere di procedere alla modifica del cognome soltanto
qualora la circostanza venga documentata con
l’esibizione di un atto di nascita di recente rilascio che la certifichi. In
assenza di tale documento il cognome non va variato. Stante la prospettiva del ripristino della situazione originaria è forse
opportuno soprassedere. La modifica del cognome potrà anche essere
annotata sul diploma di maturità dopo il suo conseguimento. Circa
le modalità con cui la pratica andrà svolta si
richiama il DPR 445/2000 che all'articolo 7 dispone che “Il testo degli atti
pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed
espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile". E’
buona norma apporre timbro e firma in calce alle correzioni. Gli ufficiali
dello Stato civile dei comuni usano la formula: "Si annota nell'atto controscritto...". La docente dichiarata inidonea al
servizio ma non inabile Quesito dell’8/01/2012 Ho una
docente che è stata dichiarata inidonea al servizio ma non inabile e che non
vuole essere riutilizzata. Ha fatto richiesta di riconoscimento delle cause di servizio. La comunicazione dell'inabilità le è stata da
me notificata il 22 dicembre. Ho inoltrato
la pratica con la relazione all'USP. In attesa della
risposta devo: -
mettere in assenza per malattia la docente a titolo cautelativo? oppure -
risolvere con lei il rapporto di lavoro (art. Risposta Per
rispondere adeguatamente al quesito occorrerebbe conoscere il verbale della
Commissione medica contenente precisazioni più specifiche circa l’inidoneità
riconosciuta alla docente che non viene dichiarata
inabile. Pare di capire trattarsi di inidoneità
permanente allo svolgimento della funzione docente e non a qualsiasi attività
di lavoro. La
legge 111/2011 ha ridefinito le modalità del
collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato permanentemente
inidoneo all'espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Il comma 12 dell'articolo 19 prevede, infatti, che tale personale possa, a
domanda, essere inquadrato nei profili professionali di assistente
amministrativo e di assistente tecnico del personale ATA. Il
MIUR, con nota prot. 7121 del 12 settembre Poiché
la pratica della docente in questione è stata
trasmessa all’USP, in attesa che venga disposto in merito, si ritiene che
l’insegnante vada collocata in assenza per malattia d’ufficio. L’assistente amministrativo che
sostituisce il DSGA conserva la seconda posizione economica in godimento Quesito del 7/01/2012 Un
assistente amministrativo, già titolare della seconda posizione economica,
ottiene una supplenza in sostituzione di DSGA, fino ad avente
diritto (da ottobre Risposta L’assistente
amministrativo titolare della seconda posizione economica che sostituisca un
DSGA anche di altra scuola, come nel caso proposto,
conserva il diritto al compenso della seconda posizione economica di cui è
titolare. Tale assunto si basa sia in analogia con quanto esplicitamente
previsto per il titolare della prima posizione economica dall’art.
9 comma 8 dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008 (trattandosi pur
sempre di posizione economica individuale) sia alla luce del fatto che
nessuna norma prevede la perdita della posizione economica per tutto il
periodo in cui l’assistente beneficiario di detto trattamento economico
sostituisce il DSGA titolare. Graduatorie
supplenza ATA: riconoscimento servizi Quesito del 7/01/2012 Il D.M.104 del 2011 prevede nella tabella A/5, lettera B, punto
2, che venga riconosciuto il servizio prestato nelle
scuole dell’Infanzia “non statali autorizzate” . Un
Collaboratore Scolastico chiede nella sua domanda di inserimento
nella graduatoria per le supplenze ATA di III fascia che gli venga
riconosciuto quale servizio quello effettuato per ben 20 anni in una scuola
materna/primaria autorizzata con un Decreto della Regione. Chiederei
conferma del fatto che tale servizio non possa essere valutato in quanto per scuole non statali autorizzate debbono
intendersi solo le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi
dell'art. 333 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. Risposta Si
condivide l’interpretazione che per scuole dell’infanzia “non statali
autorizzate” di cui alla Tabella A/5 del DM 104/2011 vadano
intese le scuole materne non statali autorizzate ai sensi dell’art. 333 del D.Lgs. 297/94. Infatti le
regioni che possono autorizzarle sono soltanto quelle a statuto speciale
appositamente indicate nella tabella stessa (Regioni Sicilia e Val d’Aosta,
province autonome di Trento e Bolzano). Pertanto
il servizio prestato dal collaboratore scolastico in questione in una scuola
materna/primaria autorizzata con un decreto della regione non a statuto
speciale non si ritiene riconoscibile. Le assenze per infortunio, anche in itinere, non sono
soggette a decurtazioni economiche Quesito del 7/01/2012 1) Una
Docente di scuola Primaria, durante un’uscita didattica, a causa della brusca
fermata dell’autobus che trasportava lei e la sua classe, è caduta malamente infortunandosi: è assente da scuola
dall’8/3/2011 (vale a dire da più di 9 mesi). Naturalmente l’incidente è
stato a suo tempo denunciato all’INAIL e l’Insegnante, entro i 6 mesi, ha
richiesto, tramite la scuola, i controlli medici di legge per il
riconoscimento della causa di servizio e dell’equo
indennizzo. L’art.
20 del CCNL prevede: “...non si computa ai fini del limite massimo del
diritto alla conservazione del posto il periodo di
malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui
all’art.17, comma 8 lettera a”. L’art.
17, comma 8 lettera a recita: “Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa
mensile, ivi compresa la retribuzione professionale Docenti ed il compenso
individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza”. Questa
la domanda: il riferimento all’art.17 è relativo
solo al tipo di retribuzione da erogare senza riferimento al
limite dei 9 mesi, cui pur è fatto riferimento? In
altre parole il periodo di assenza dovuto ad
infortunio sul lavoro (che non si computa ai fini della conservazione del
posto) va retribuito al 100% per tutta la sua durata? 2) Una
Docente si assenta da scuola per 15 giorni, denunciando un incidente in
itinere. La
scuola inoltra la documentazione all’INAIL, che solo
dopo diversi mesi comunicherà se l’incidente è riconosciuto o meno quale
incidente in itinere. Nel
frattempo è corretto che la scuola non effettui le
detrazioni relative ai primi 10 giorni di assenza per malattia (come previsto
dall’art. 71 della legge 133/2008) o deve comunque effettuarle per poi
procedere, in caso di riconoscimento dell’infortunio quale infortunio in
itinere, ad una restituzione delle trattenute effettuate? Risposta 1)
L’art. 20, comma 1 del CCNL/2007 prevede che, in caso di assenza
dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo
del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario
affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo
al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art.
17, comma 8, let. a), cioè
intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale
docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, comunque denominato. Pertanto,
il periodo di assenza dovuto ad infortunio sul
lavoro va retribuito al 100% per tutta la sua durata. 2)
L’infortunio sul lavoro è caratterizzato dal fatto che la causa della
malattia è ricollegabile all’accadimento in servizio di un evento specifico
traumatico che abbia provocato una lesione al dipendente, costretto pertanto
ad assentarsi per malattia. Deve trattarsi cioè di
infortunio accaduto durante la prestazione lavorativa e/o in connessione con
essa o anche in itinere come precisato dalla nota INAIL 31 marzo 2003 e dalla
circolare INAIL 23 aprile 2003. L’art.
71 del decreto n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008 prevede
che per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o
a day hospital, nonché per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Pertanto,
le assenze per infortunio sul lavoro non sono soggette alle decurtazioni
economiche previste dall’art. 71 citato per le
assenze per malattia. Il
dipendente infortunato, appena subito l’infortunio, deve recarsi o essere
trasportato in un pronto soccorso o ambulatorio medico, anche privato ma
convenzionato con il SSN ed autorizzato dall’INAIL
per le cure del caso e per la determinazione della prognosi di inabilità dal
lavoro. Nel
caso di infortunio di un dipendente la scuola deve
osservare le seguenti procedure: 1)
annotazione nel registro degli infortuni; 2)
denuncia all’INAIL territorialmente competente se l’infortunio è pronosticato
superiore a tre giorni compreso quello dell’evento. La denuncia deve essere
presentata entro due giorni da quello in cui si è avuta notizia
dell’infortunio e il termine decorre dal momento della ricezione del
certificato medico; 3)
denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto
l’infortunio, nei casi indicati al punto 2). Per
quanto concerne la questione “Inail e
riconoscimento infortunio”, la scuola deve limitarsi ad acquisire la
documentazione necessaria e trasmettere la denuncia all’Inail;
la valutazione circa la rilevanza assicurativa del fatto non spetta al datore
di lavoro, ma all’istituto che deve gestire la pratica. L'infortunio
è qualificabile come tale, in modo oggettivo, una volta che il dirigente abbia acquisito tutta la documentazione e che abbia
valutato che rientra tra gli infortuni che in linea astratta possono essere ricompresi tra quelli legati all'attività lavorativa. L'Inail fa un'attività diversa; valuta cioè
se un infortunio possa essere qualificato come infortunio indennizzabile,
secondo una serie di parametri determinati. Qualora
l’Inail non consideri
l’accaduto come infortunio sul lavoro in sede di richiesta di indennizzo,
ovvero non riconosca che l’evento infortunistico occorso ad un dipendente
rientri nella tutela indennitaria, ciò non
interessa l’istituto scolastico che deve invece considerarlo infortunio, non
potendo sussistere una trasformazione in assenza per malattia, attesa la
diversità dei due concetti di “malattia” ed “infortunio”, che sono
disciplinati diversamente dal CCNL. Pertanto
le assenze della docente infortunatasi in itinere non sono soggette alle
decurtazioni economiche previste dall’art. 71 citato
per le assenze per malattia. Diritto alla continuità didattica del
supplente in caso di decesso del titolare Quesito del 6/01/2012 Docente assente, senza soluzione di continuità, con più
certificati da settembre 2011 fino al 2/1/2012 (data ultimo certificato dal
2/12/2011 al
2/1/2012). Il supplente era stato però nominato fino al 22/12 (ultima proroga
2/12-22/12), ultimo giorno prima delle festività e cioè
fino alle esigenze di servizio. Apprendiamo in data 3/1
che purtroppo il docente è deceduto (decesso avvenuto il 3/1). Data la
continuità dell’assenza del titolare si chiede se, come abbiamo letto su un
sito che si occupa di materia scolastica, al supplente spetta, vista la continuità
dell’assenza del titolare, il pagamento delle vacanze (art 40, comma 3 CCNL
del 2007) e la proroga del contratto fino al termine delle lezioni (art 7, comma 4 del dm 131 del 2007). Il decesso va dunque
considerato come una supplenza temporanea senza riscorrere alcuna
graduatoria? Come
bisogna procedere? Risposta L’art.
40/3 del CCNL/2007 prescrive che “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data
anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo
determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva
esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza
del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative
dell’assenza del titolare medesimo”. E’ il
caso rappresentato nel quesito: il titolare è assente per un
periodo non inferiore a 7 giorni prima e 7 giorni dopo le vacanze
natalizie, indipendentemente dalle ragioni che ne giustificano l’assenza. Al
supplente spetta la proroga del contratto fino al termine delle lezioni per
ragioni di continuità sull’assenza del titolare
anche se è venuta a cambiare la situazione che ha legittimato e originato la
sua nomina, essendosi passati da supplenza su assenza per malattia del
titolare a supplenza su posto vacante per decesso del titolare medesimo. Il
diritto alla continuità didattica del supplente sancito dall’art. 7/4 del DM
131/2007 esclude anche che si debba scorrere la graduatoria. Scuola primaria: utilizzazione ore eccedenti Quesito del 6/01/2012 Si deve sempre scorrere le graduatorie d’istituto
per la sostituzione di una docente in riduzione d'orario, anche se nel plesso
sono presenti insegnanti con ore eccedenti non vincolate da progetti
elaborati dal Collegio dei Docenti? Nella
mia scuola - primaria- vi sono 5 ore di supplenza di posto comune da
assegnare in quanto la titolare è rientrata
all'astensione facoltativa per maternità ed ora ha diritto ad una riduzione
d'orario di 1 ora il giorno per allattamento (orario inferiore a 6 ore).
Nello stesso plesso sono in servizio docenti a tempo
determinato e a tempo indeterminato con ore a disposizione (una docente ne ha
5 ore). Domanda:
posso assegnare a questa docente le 5 ore oppure devo per forza scorrere le
graduatorie di Istituto? N.B.
difficile trovare un’insegnante che sia disponibile 3 o 4 giorni per sole 5
ore! Risposta Il caso
rappresentato è regolato dall’art. 28, comma 5 del CCNL/2007, relativo
all’orario di insegnamento dei vari ordini e gradi
di scuole. Per la scuola primaria vi si specifica che nell'ambito delle 22
ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata,
previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e
di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio
dei docenti non abbia effettuato tale programmazione
o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze
in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio. Si
ritiene pertanto che le 5 ore in questione vadano assegnate prioritariamente
ai docenti con ore a disposizione non
vincolate da progetti elaborati dal collegio dei docenti. I permessi retribuiti possono essere
documentati con autocertificazione Quesito del 6/01/2012 Trovo puntuali le sue risposte ai quesiti che le vengono posti sul sito Anp Piemonte. Provo a porle una domanda per la quale non ho
ottenuto risposta nemmeno dall'ARAN. In caso di domanda di permesso retribuito il CCNL
specifica che la richiesta va documentata anche mediante
"autocertificazione". Tale termine si riferisce a quanto previsto dalla
norma sull'autocertificazione oppure può essere
interpretato come una dichiarazione non verificabile amministrativamente del dipendente (tipo si è rotta la
macchina, mio figlio ha l'influenza, partecipazione al funerale di un amico)? Viste le numerose richieste e l'obbligo di
controllo sulle assenze richiesta al dirigente scolastico, questo tema è fortemente dibattuto nella mia scuola. La ringrazio per l'attenzione. Risposta L’art. 15, comma 2, del
CCNL/2007 prevede che il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno
scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi
motivi e con le stesse modalità, può fruire di sei
giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13,
comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Sul tema si è espresso autorevolmente l'Aran in un Orientamento applicativo pubblicato sul sito
istituzionale il 17/10/2011 che riportiamo integralmente di seguito: “Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre
giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ? E la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività
didattica ? Si precisa che quest’Agenzia può esprimere pareri,
peraltro non vincolanti, nell’ambito di un’assistenza collaborativa
con le Amministrazioni (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001) ma, qualora insorgano controversie
interpretative su una o più norme contrattuali, le parti firmatarie del
contratto possono attivare la procedura di interpretazione autentica ai sensi
dell’ art. 2 del CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola. Ciò premesso, a parere di questa
Agenzia, l’ art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che
il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma
comune per il personale docente ed ATA) è subordinata ad una richiesta (...a domanda...) del
dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”. Pare altrettanto chiaro il secondo periodo dello
stesso comma. Esso
consente al personale docente – con la stessa modalità
(richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la
fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica stabilendo, però, che se richiesti ai sensi
dell’ art.13, comma 9 (ferie), sono concessi in
subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione
di compensi per ore eccedenti”. In precedenza l’Aran, in risposta a un quesito inoltrato da una scuola, aveva
inviato all'USR per la Puglia la nota prot.
2898/2011 del 2/02/2011, nella quale, a parere dell'Agenzia, l'art. 15, comma
2, primo periodo, esplicita chiaramente che il
diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
è subordinato ad una richiesta (... a domanda...) del dipendente documentata
“anche mediante autocertificazione”. Il secondo periodo dello stesso comma consente al
personale docente – con la stessa modalità
(richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la
fruizione di sei giorni di ferie durante l'attività didattica
indipendentemente dalle condizioni previste all'art. 13, comma 9 (ferie). La previsione contrattuale generica ed ampia di
“motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da
“autocertificazione”, a parere dell'Agenzia, esclude un potere discrezionale
del dirigente scolastico il quale, nell'ambito della propria funzione – ai
sensi dell'art. 1 del CCNL/11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010
relativo al personale dell'Area V della dirigenza e ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed
efficace funzionamento dell'istituzione scolastica nonché
alla gestione organizzativa della stessa. Il permesso in argomento concerne in sostanza un
diritto del lavoratore che copre eventi particolari di matura personale o
familiare. All'interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta
genericità ed elasticità della stessa, quando di riferisce a motivi
“personali” non specificando altro dato o contenuto. Quanto alla rilevanza oggettiva dei motivi personali
o familiari addotti è stato precisato che le esigenze personali o familiari
possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come
meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il
comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al
progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come
persona singola. Pertanto non deve necessariamente trattarsi di motivi o
eventi gravi, ma piuttosto di situazioni o di interessi
ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti
solo con la sua assenza dal lavoro (cfr in tal
senso la delibera della Corte dei Conti n. 1415 del 3/02/1984). Pertanto, da quanto sopra, si evince che per
motivi personali possano essere intesi tutti quelli che attengono alla sfera
relazionale della persona. Una recente sentenza del Tribunale di Monza (Sent. 288/11, R.G. 595/10 del
12/05/2011) ha riconosciuto ad una docente della scuola il diritto a fruire
dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari previsti
all'art. 15 c. 2 del CCNL/07 e dei 6 giorni di ferie se richiesti a tale
scopo. Tale richiesta, se motivata con documentazione o anche con puntuale
autocertificazione da parte del docente, non è soggetta a valutazione
discrezionale da parte del dirigente scolastico. In particolare la sentenza precisa che nessuna
discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all'opportunità
di autorizzare il permesso e le ferie per queste ipotesi, né, in particolare,
gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni
personali o familiari certificate per cui il
permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito
alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a
dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto
meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che
vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi
o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano
richieste per motivi personali o familiari. Si ritiene che l’autodichiarazione
in questione vada fatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e qualora esistano fondati dubbi sulla
veridicità di quanto dichiarato non si esclude che la scuola possa far
ricorso ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR medesimo. Il
dirigente che ha in reggenza due scuole ha titolo a
due indennità Quesito del 4/01/2012 Sono un
Dirigente scolastico iscritto all'ANP. Quest'anno
oltre alla sede di titolarità mi sono state assegnate 2 reggenze. Dal
mese di settembre percepisco l'indennità di reggenza solo per una delle due
istituzioni scolastiche. Ho interpellato l'ufficio di ragioneria dello Stato
e mi è stato risposto che il sistema non mi "prende". Ho
segnalato la spiacevole situazione anche all'USR. Ma finora nessuna novità. Che cosa mi consiglia di fare? Ringrazio
e saluto cordialmente. Riposta Si premette che, ai sensi dell’art. 19 del CCNL
Area V sottoscritto l’11/04/2006, la reggenza di altra
istituzione scolastica è un incarico che il dirigente è tenuto ad accettare e
che i compensi relativi a detto incarico, in quanto di natura obbligatoria e
non declinabile sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. Per l’art. 2 comma 2 del CCNI Area V sottoscritto il 22/02/2007, al Dirigente cui è affidata
una reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, comma 1, lettera
i) [art. 69, comma 2, del CCNL comparto scuola 4.08.95] e in applicazione
dell’art. 57, comma 3 del C.C.N.L.,
viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un
importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione
prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza. L’importo, determinato in
relazione alla durata della reggenza, viene corrisposto in un’unica
soluzione annuale da imputare all’esercizio finanziario dell’anno di
liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio
continuativo non inferiore a 16 giorni. Con Circ. 363 del
23.7.1996, concordata con la Ragioneria Generale dello Stato, il M.P.I. aveva fornito indicazioni operative per
l'applicazione dell’art. 69 del CCNL/95, che possono così sintetizzarsi: 1) Il compenso in parola non è compreso fra quelli
accessori di cui al Capo II del Tit. I della parte
seconda del CCNL/95: ne consegue che detta indennità conferita al Dirigente
incaricato di reggenza, va considerata quale emolumento fondamentale fisso e continuativo;
segue le sorti dello stipendio, ed è pertanto ridotta negli stessi casi. Essa
spetta per tutta la durata della reggenza 2) L'indennità di reggenza viene
liquidata mensilmente agli aventi diritto, anche se il criterio per la sua
determinazione è stabilito su base annua 3) Stante la natura di emolumento
fisso e continuativo dell'indennità di cui trattasi, essa deve essere
liquidata dalla competente D.P.T. (oggi DPSV) ai
dirigenti scolastici cui risulta affidata la reggenza di una istituzione
scolastica diversa da quella di titolarità, e ciò a prescindere che la
reggenza venga conferita per l'intero anno scolastico o per periodo di tempo
inferiore A seguito dell’introduzione
del cedolino unico, a qualsiasi compenso/emolumento
corrisponde un preciso codice. Quello dell’indennità di
reggenza è il 622/002 (presente anche nel proprio cedolino).
Con l’inserimento di questo codice il sistema
effettua il corrispondente calcolo, ma non è possibile inserirlo due volte
poiché l’uno annullerebbe l’altro. E quindi non è
possibile pagare con il cedolino unico due reggenze. Tuttavia il dirigente cui sono
state affidate due scuole in reggenza ha titolo a una doppia corresponsione
dell’indennità relativa, della cui soluzione dovrebbe farsi carico l’USR
coinvolgendo chi di dovere. Si suggerisce anche di interessare il proprio sindacato
a livello nazionale affinché interponga i suoi uffici presso il MIUR per la
risoluzione efficace del problema che interesserà certamente più di un
dirigente in Italia. L’assegnazione di un ITP all’ufficio
tecnico è di competenza esclusiva del DS Quesito del 2/01/2012 In caso di
contestazioni o malumori relativi alla nomina (con
relativo esonero totale dall’insegnamento) del Docente incaricato
dell’Ufficio Tecnico in un ITIS, quali sono le norme e i criteri cui
attenersi? Possono interferire con le scelte del DS i vari Organi collegiali o le RSU? Risposta L’ufficio tecnico viene
assegnato dal DS alla responsabilità di un insegnante tecnico pratico tra
quelli in servizio nell’istituzione scolastica. La figura del responsabile dell’ufficio tecnico trova
il riferimento normativo nella legge 3/11/1964 n. 1122 (“Norme sull’orario
d’obbligo degli insegnanti tecnico pratici e di arte
applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in
favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole
di avviamento professionale”). In applicazione dell’articolo 1 detta
legge 1122 fu diramata la C.M. del 7/01/1965 n. 7. Essa disciplinava: - l’orario d’obbligo degli ITP
(che, dal 1/10/1964, “è di 18 ore settimanali d’insegnamento fermo
restando l’obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai
sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 7/5/1948 n. - la retribuzione delle ore eccedenti degli ITP
(per le quali si applicano le norme della Legge 14/11/1962 n. 1617). Poiché l’ITP addetto all’ufficio tecnico riveste
la figura giuridica del docente, a lui si applicano le disposizioni
contrattuali relative: gli ITP sono insegnanti di scuole secondarie di
secondo grado, per i quali vige in via generale l'obbligo di prestare 18 ore
di servizio di insegnamento. Il docente assegnato all’ufficio tecnico non perde
per tale ragione la sua qualifica giuridica di insegnante
tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che
ne conseguono. Il suo orario resta quindi quello
previsto dagli artt. 27 e 28 del
CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali di lezione, passate però nella
conduzione dell'ufficio tecnico. I compiti dell'ufficio tecnico sono quelli
sintetizzati nell’art. 4/3 del DPR 87/2010: “sostenere
la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e
il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i
relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli
istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento
in base alla tabella di cui all’Allegato D)”. Come per le assegnazioni dei docenti alle classi,
la procedura dell'assegnazione di un docente all’ufficio tecnico si fonda
sulle disposizioni contenute nell’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297/94, sovrascritte dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.
165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/09 e cioè l'organizzazione della scuola e tutti gli atti
gestionali che la realizzano appartengono alla sfera di competenza esclusiva
del dirigente. Tra questi rientrano anche l’assegnazione dei docenti alle
classi e all’ufficio tecnico. In questa incombenza è
tuttavia opportuno che il dirigente definisca i criteri che orientano le sue
scelte, cioè che espliciti le motivazioni di carattere generale che
giustificano l'adozione di un provvedimento. Anche l'assegnazione di un docente all’ufficio
tecnico deve avere quindi tutte la caratteristiche
della massima trasparenza, proprio per evitare ogni dubbio circa
l'obiettività e l'opportunità delle decisioni adottate. La rideterminazione
del punteggio può anche comportare l’annullamento di una supplenza Quesito del 2/01/2012 Abbiamo formato un contratto con un avente diritto alla fine di novembre. Poi abbiamo chiesto alla scuola capofila la
convalida del punteggio. Stamattina è arrivato a scuola un decreto di rideterminazione del punteggio per cui
la docente "crolla" in graduatoria di una decina di posti, quindi
io dovrei annullare il contratto e contattare il docente che realmente aveva
diritto al posto (docente che, tra l'altro, ha ottenuto una supplenza nella
mia stessa scuola per alcune ore). In pratica, la scuola aveva conteggiato le
supplenze svolte dall'insegnante quando non aveva ancora conseguito la
laurea. La docente sostiene di aver correttamente
segnalato - all'atto della domanda - di aver inserito anche quelle supplenze
e di lasciare alla scuola di capire se erano da
conteggiare oppure no. L'errore, pertanto, sarebbe
della scuola e non dell'insegnante. Se
"carta canta" e non considero le informazioni avute dalla docente,
dovrei annullare subito il contratto. Ma, poi,
cosa succede? E se non
annullo il contratto, il docente controinteressato
mi farà ricorso... Come mi devo muovere? Risposta L’art. 7 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011
relativo alle disposizioni sulla costituzione delle graduatorie del personale
docente ed educativo per il triennio 2011/2014
prevede che da parte degli aspiranti è ammessa, esclusivamente, la
dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in
possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande
di cui al precedente art. 6. I candidati compilano il modulo di domanda senza
produrre alcuna certificazione, salvo alcuni casi espressamente indicati. In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del
primo rapporto di lavoro di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71
e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in
merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi. I predetti controlli sono effettuati, anche se
richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che
gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie
richieste in cui è risultato incluso. In caso di effettuazione
dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda
dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta
verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione
viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale
contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle
graduatorie di circolo e di istituto in questione. Il dirigente scolastico cui è indirizzata la
domanda, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti
determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di
cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione
dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo
e di istituto, dandone conseguente comunicazione al
Sistema Informativo per i necessari adeguamenti. Pertanto, ammessa anche la buona fede
dell’interessata, la nuova posizione nella graduatoria degli istituti in cui
la docente è stata inclusa è quella risultante dalla rideterminazione
del punteggio attribuito all’insegnante medesima. Il suo contratto va pertanto annullato con
riferimento a tale nuova rideterminazione del
punteggio e la supplenza conferita all’avente titolo
poziore. Vuoi
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