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Sezione regionale del Piemonte c/o L.S. "Galileo
Ferraris", C.so Montevecchio 67 |
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Vuoi porre un quesito o fare un commento? Invia una mail a: colombanoc@hotmail.com Il tuo quesito e la relativa risposta o il tuo commento saranno presto pubblicati su questa pagina. Ogni dato comunicato verrà trattato ai sensi della normativa vigente. Il
docente dichiarato inidoneo all'insegnamento: adempimenti conseguenti Quesito
del 28/08/2010 Un
insegnante, a seguito di inidoneità all'insegnamento da parte della
Commissione Medica di Verifica, viene assegnato ad altre mansioni. Quali
gli adempimenti successivi a carico della scuola oltre al Decreto del
Dirigente Scolastico? A
chi deve essere trasmesso il citato decreto? Risposta Gli
adempimenti in parola sono contenuti nel CCNI sottoscritto il 25/06/2008
concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute. In specie, l'art. 2 prevede che il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell’eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007. Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda: a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro; b)
essere dispensato dal servizio per motivi di salute. Il
personale riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può
chiedere l’utilizzazione ai sensi della precedente lettera a). A tal fine
sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al
periodo di inidoneità riconosciuta. Il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato l'utilizzazione temporanea o permanente, con le modalità definite al successivo art. 3. Il posto resosi vacante o disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità permanente o temporanea sarà coperto con una supplenza. Il
personale dichiarato temporaneamente inidoneo e utilizzato ai sensi del
successivo art. 3 conserva la titolarità della propria sede di servizio. L'art. 3 stabilisce che l'utilizzazione è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato detto personale, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, sono quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali: - servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. L'utilizzazione può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati. L'art. 6 tratta del provvedimento di utilizzazione e della relativa decorrenza: esso deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL/2007. Qualora tale termine non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL/2007. Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva. Il
collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto nei riguardi del
personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. L'art.
8 regola l'orario di lavoro, il rapporto di lavoro e il trattamento
economico: l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è
quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è
utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse
tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario
plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni
singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di
scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme
sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle
35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL/2007. Il personale utilizzato conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato: può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto di cui all'art. 84 del CCNL/2007, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli. Detto personale ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Al
personale inidoneo utilizzato è assicurato il diritto alla partecipazione, in
orario di servizio e previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico,
alle iniziative di formazione promosse dall'amministrazione, dall'università
o da enti accreditati. Qualora il numero delle ore dei corsi ecceda l'orario
giornaliero di servizio, il personale ha diritto al corrispondente recupero
compensativo. Il D.S. che intende intraprendere la carriera di professore
universitario... Quesito
del 26/08/2010 Sono
in procinto di sostenere un concorso quale professore universitario. Tutto si
risolverà per la metà di ottobre e la facoltà, se l’esito sarà positivo,
procederà alla chiamata per il 01 novembre (la presa di servizio). Quali sono
le procedure che devo attuare per procedere, nel caso vada bene, al passaggio
dall’amministrazione scolastica a quella universitaria? Circa il profilo
retributivo quali saranno le conseguenze? Risposta Si
ritiene che il D.S. che intenda intraprendere un'altra carriera, come quella
di professore universitario, possa ricorrere alla risoluzione consensuale del
proprio rapporto di lavoro con la sua amministrazione, regolata dall'art. 29
del CCNL/2006 Area V, il cui testo si riporta qui di seguito: “Art.
29 – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 1.
L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2.
Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità
supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio.
La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3.
I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e
dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono
oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5,
commi 2 e 3, del presente CCNL. 4.
Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere
conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti
a quello del dirigente con cui si è concordata la risoluzione consensuale”. Il sostituto del DSGA è anche consegnatario dei beni della
scuola Quesito
del 26/08/2010 Il
DSGA va in pensione. Il 01 settembre doveva prendere servizio il nuovo DSGA
ma proprio stamane è venuto a scuola dicendomi che è in malattia fino al 04
settembre e che dal 06 settembre sarà in congedo per gravi patologie fino
alla fine dell’anno scolastico. In pratica non verrà a scuola. Mi ha
presentato quindi una domanda, pur essendo in malattia, comunicando che
accetta il trasferimento e dicendo che sarà in malattia fino al 04 settembre.
Mi chiedo: va bene questa forma anomala di presa di servizio? Come mi devo
comportare per il passaggio di consegne? Come posso sostituirlo assicurando
continuità alla funzione? Risposta In
caso di malattia il dipendente è impossibilitato alla presa di servizio,
senza che per ciò venga penalizzato nei benefici cui egli ha titolo, come gli
effetti di un trasferimento. Si
presume che l'assenza del DSGA, pur perdurando per tutto l'a.sc., verrà
programmata per periodi inferiori (di mese in mese, od ogni tre mesi, ecc.);
egli pertanto verrà sostituito ai sensi dell’art. 56 comma 4 del CCNL/2007 il
quale prevede che il direttore dei servizi generali ed amministrativi è
sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua
volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore
amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con
incarico specifico conferito ai sensi dell’art. 47. Il
passaggio di consegne previsto dall'art. 24/8 del D.I. 44/2001, va pertanto
effettuato tra il DSGA pensionato e chi sostituisce il DSGA titolare giunto
per trasferimento ma assente per ragioni di salute. Infatti nella scuola la
funzione di DSGA non può non essere ricoperta, pertanto nel momento in cui il
DSGA va in pensione e gli subentra un assistente amministrativo poiché il
titolare è ammalato è all'A.A. facente funzioni di DSGA che incombe anche
l'onere consegnatario dei beni. Al
rientro del titolare, verrà fatto ulteriore passaggio di consegne tra lui e
il titolare. Commissioni esami di
idoneità e integrativi Quesito
del 26/08/2010 a)
per gli esami integrativi/idoneità ci sono particolari vincoli nella
formazione della commissione giudicatrice? b)
i programmi presentati dai candidati, se estremamente stringati, possono non
essere acccettati? Risposta a)
Le commissioni degli esami di idoneità e integrativi sono costituite a norma
dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 297/1994: “La commissione per gli esami di
idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di
docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese
nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al
numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso
il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside
provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione,
a mancare”. L'art.
23 dell'O.M. 90/2001 contiene ulteriori indicazioni operative sul
funzionamento delle commissioni medesime. b)
Qualora i candidati presentino dei programmi inadeguati, vanno invitati a
completarli. In ogni caso, i programmi devono corrispondere a quelli previsti
dagli ordinamenti per le classi dei diversi ordini di scuola cui i candidati
aspirano. Anche
il docente di sostegno partecipa all'integrazione dello scrutinio finale Quesito
del 26/08/2010 Scuola
superiore di secondo grado: scrutini per studenti con giudizio sospeso. L'insegnante
di sostegno deve partecipare anche se non coinvolto lo studente da lei
seguito? Risposta Si
premette che, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, “I
docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in
cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”. Anche
l'art. 4/1 del DPR 122/2009 prevede: “I docenti di sostegno, contitolari
della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”. Il
principio viene ribadito dall’art. 15/10 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001: “I
docenti di sostegno [...] fanno parte del Consiglio di classe e partecipano,
pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto
per tutti gli alunni della classe”. Il
comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. 92/2007 prescrive: “La competenza alla verifica
degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al
consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto
alle operazioni di scrutinio finale”. Pertanto,
anche il docente di sostegno è tenuto a partecipare allo scrutinio finale di
verifica degli esiti delle classi in cui ha operato. Mancato inoltro online del certificato medico Quesito
del 26/08/2010 Secondo
quanto prescritto dal decreto Brunetta, i certificati medici vanno scaricati
dall’INPS. Una assistente amministrativa il 25 agosto ha presentato domanda
di congedo per malattia (12 giorni) allegando il certificato medico in forma
cartacea. Devo provvedere ad informare la A.S.L. del mancato assolvimento da
parte del medico circa l’inoltro online del certificato? Risposta Il
decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 prevede che il certificato di
malattia del dipendente pubblico deve essere inviato per via telematica dal
medico all’INPS, secondo le medesime modalità previste per il settore
privato. La mancata trasmissione telematica del certificato di malattia
costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il
licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. Il
decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha definito le modalità tecniche di invio telematico del
certificato medico. La
Circolare dell’11 marzo 2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ha inoltre contribuito a definire i tempi di attuazione: -
periodo transitorio: per i primi 3 mesi, a partire dalla pubblicazione del
Decreto del 26 febbraio 2010 (quindi dal 19 marzo al 18 giugno) è stato
possibile procedere al rilascio dei certificati anche in modalità cartacea; -
obbligo di invio telematico: dal 19 giugno 2010 (cioè dal termine del periodo
transitorio) i certificati possono essere rilasciati solo in modalità
telematica. Tuttavia,
per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare
interventi di messa a punto dello
stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per
la durata di un mese, è stato previsto un collaudo generale del sistema con
la ulteriore precisazione che le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
150/09 possono essere applicate solo a conclusione positiva del previsto
collaudo generale. Sul
sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione in data 2
agosto 2010 è stato reso noto che il 18 luglio il gruppo tecnico incaricato
del collaudo ha ritenuto opportuno continuare le attività di verifica, anche
per pervenire in tempi brevi a una completa e definitiva risoluzione delle
problematiche emerse. Sempre
sul medesimo sito è stato altresì evidenziato che il Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e la FNOMCeO (Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) hanno precisato che le
procedure di trasmissione online dei certificati medici non sono state
oggetto di proroga ma che, a seguito della riunione in sede tecnica in data
15 luglio 2010 e valutate le criticità in corso di risoluzione, si è ritenuto
di proseguire con le procedure di collaudo, che pertanto non potranno
concludersi entro il termine ordinatorio, originariamente previsto, del 19
luglio (data in cui sarebbe dovuto terminare il previsto mese di collaudo).
Come già detto, durante il periodo di collaudo non è attivo il sistema
sanzionatorio in caso di mancata trasmissione. Tuttavia
i medici vengono invitati, nell'ambito delle concrete possibilità tecniche,
ad attuare la modalità di certificazione telematica onde consentire
l'ottimizzazione del sistema. Pertanto,
il sistema sanzionatorio ancora non è in vigore. Per
quanto concerne le Istituzioni Scolastiche, fermo restando l’auspicio di una
circolare da parte del MIUR, si ritiene che le stesse debbano seguire quanto
di volta in volta comunicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione con circolari o avvisi pubblicati sul proprio sito
istituzionale. Nel
caso concreto, pertanto, non pare obbligatorio informare l'ASL del mancato
inoltro online del certificato medico. Verifica
degli esiti e integrazione dello scrutinio finale Quesito
del 25/08/2010 Per
le verifiche settembrine e l'integrazione dello scrutinio finale prima
dell'inizio delle lezioni (15 sett. 2010), tra docenti posti in quiescenza o
trasferiti o non di ruolo con incarico annuale che non intendono partecipare
per timore di perdere l'indennità di disoccupazione, non posso assicurare ai
consigli di classe la medesima composizione di giugno. Venti complessivamente
i docenti delle diverse materie assenti. Chiamerò dei supplenti e cercherò,
per quanto possibile, di coprire i docenti non disponibili con quelli di
ruolo in pianta stabile nell'Istituto. Solo che, per via indiretta, alcuni di
questi ultimi mi hanno fatto sapere che non intendono esaminare alunni di altri
docenti. Per ora sono soltanto voci. Ma se dovessero veramente rifiutarsi,
cosa conviene fare? Risposta Il comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. 92/2007 prescrive: “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”. La norma evidenzia chiaramente due vincoli coordinati fra di loro: 1. l’obbligo che il CdC, anche nel caso in cui la conclusione delle operazioni di scrutinio avvenga dopo il 31 agosto, mantenga la medesima composizione di quello che ha preceduto le operazioni finali; 2. l’obbligo che l’eventuale assenza di un componente dia luogo alla nomina di un docente della stessa disciplina, in sostituzione del titolare. Come si vede, mentre il primo vincolo non esclude possibili eccezioni (l’assenza di un componente del CdC per motivi vari), il secondo è invece tassativo, pena la nullità degli atti. Per
la copertura di situazioni come questa è possibile ricorrere ad una congrua
utilizzazione del personale di ruolo interno alla scuola, nel rispetto delle
classi di concorso di cui ciascun docente è titolare, anziché ricorrere alla
nomina di un supplente. Ciò è anche confermato dalla nota MIUR 7783 del
10/07/2008 la quale dispone che, nel caso in cui alcuni componenti del CdC
siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra
posizione ovvero posti in quiescenza e pertanto essi non possano o, comunque,
non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la
loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa
disciplina, secondo la normativa vigente e conclude: “Pertanto, in prima
istanza, va garantita la medesima composizione del consiglio di classe che ha
proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Solo quando si verifica, per
motivi legittimi e documentati, l’assenza di un docente, si procede alla
sostituzione come avviene negli scrutini ordinari”. Qualora
la scuola non possa provvedere altrimenti che ricorrendo ad un supplente
temporaneo, la nota MIUR 8556 del 10/06/2009 la legittima a disporre un
apposito contratto di supplenza per la durata di dette operazioni. Avuto
presente questo contesto normativo, si è dell'opinione che nel caso
rappresentato si possa ricorrere a un ordine di servizio scritto ai docenti
titolari della scuola per assicurare lo svolgimento delle operazioni di
verifica degli esiti e di integrazione dello scrutinio finale delle classi in
cui non sia possibile nominare un supplente. Assegnazione di personale ATA alle sedi
staccate Quesito
del 24/08/2010 Un
ATA di nomina annuale che usufruisce della legge 104 ha diritto di scelta
sulla vicinanza della sede all'interno di un organico distribuito su più sedi
rispetto ad un ATA di ruolo? Risposta L'art.
15 del CCNI/2010 relativo alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/2011
sottoscritto il 15/07/2010 prevede: “1.
L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai
plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in
cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti
o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il Dirigente
scolastico si attiene ai seguenti criteri: a)
maggiore anzianità di servizio; b)
mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno
scolastico; c)
disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti
dal C.C.N.L.. 2.
Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di
regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese
quelle relative al presente C.C.N.I.”. L'art.
33 comma 5 della legge 104/92 così dispone: "Il genitore o familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o affine entro il terzo grado hadicappato, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". Alla
luce di quanto sopra, il dirigente dovrà attenersi alle disposizioni relative
presenti nel contratto di istituto. Qualora esso non abbia trattato
l'argomento, convocare le parti per definirlo in tempo utile, garantendo i
diritti dei fruitori dell'art. 33/5 della legge 104/92. L'assunzione
del personale ATA può avvenire anche con contratto a tempo parziale Quesito
del 24/08/2010 Una
collaboratrice scolastica è stata immessa in ruolo ora. Consegnando ieri
l'individuazione contestualmente consegna la domanda di part time a 18 ore.
Spetta al DS la stipula del contratto che, fatte le opportune considerazioni,
nel rispetto del diritto del lavoratore, può vedere la concessione del part
time. La
domanda è: questo contratto a 18 ore coincidente con la immissione in ruolo è
definitivamente tale per il futuro o la dipendente potrebbe successivamente
richiedere una trasformazione a tempo totale? L'altro inghippo è presentato
dalla mia applicata che si occupa della immissione al SIDI dei contratti in
quanto non trova il caso del contratto part time collegato con la immissione
in ruolo. A
mio avviso la dipendente farebbe bene a fare il suo regolare primo anno a
tempo totale riservandosi di richiedere il part time l'anno prossimo però... Preciso
che la consultazione dell'ufficio di Pisaniello non è stata illuminante né
d'aiuto. Risposta L'art.
44 del CCNL/2007 relativo al contratto di lavoro del personale ATA, al comma
8 stabilisce: “L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo
caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro”. Il
successivo art. 58/2 precisa: “Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno”. Tuttavia
l'USP di Torino ha riservato a sé l'indiduazione di detto personale (vedi
C.P. 390 del 4/08/2010, ultimo capoverso). Ciò
premesso, è indubbio il diritto della collaboratrice scolastica in questione
a fruire del part time. Tuttavia si ritiene che essa avrebbe dovuto
rappresentare la circostanza all'USP al momento della sua individuazione in
modo da vedersi assegnato soltanto parte dell'orario. In
questo momento il dirigente scolastico può concordare con lei un numero di
ore rispondente alle sue esigenze e rinviarla all'USP con la domanda di part
time da lui controfirmata per benestare affinché venga disposta
l'individuazione corrispondente e solo successivamente stipulare il relativo
contratto in formato cartaceo. Detto
contratto, al pari di tutti i contratti di part time stipulati dai Dirigenti
scolastici con il personale ATA, verrà acquisito a SIDI dall'USP (vedi C.P.
390/2010). La
richiesta di beneficiare di tempo parziale va rinnovata annualmente entro il
15 marzo, attenendosi alle indicazioni contenute nelle annuali circolari
provveditoriali relative alle istanze di part time (la più recente porta il
n. 92 del 19/02/2010). Passaggio di consegne
in caso di aggregazione di sede staccata Quesito
del 24/08/2010 Esiste
una procedura per l'aggregazione di una sede (passaggio di consegne, verbali,
decreti,..)? Risposta Sul
tema è opportuno far riferimento alla recente C.R. 250 del 12/08/2010
relativa agli “Adempimenti amministrativo-contabili da effettuare in
riferimento al piano di dimensionamento regionale della rete scolastica per
l’a.s. 2010-2011”. In
specie occorre aver presente il paragrafo “Istruzioni relative alle annessioni
di sezioni staccate, sedi coordinate e plessi”, il quale prevede che in caso
di annessioni di sezioni staccate o sedi coordinate cedute da altre scuole,
la scuola cedente trasferirà alla scuola che le acquisisce la quota parte
riferibile alle classi cedute (in proporzione al numero degli alunni come da
organico di diritto SIMPI 2010/2011) dalle risorse di bilancio non ancora
impegnate alla data del 31/08/2010; si ritiene che tale indicazione possa
essere valida anche per le risorse provenienti dalle dotazioni ministeriali,
in mancanza di specifiche istruzioni. Inoltre
contrariamente a quanto avveniva in passato, la succitata nota M.I.U.R. prot.
n. 8409 ha previsto che la scuola cedente dovrà trasferire alla scuola
subentrante le entrate e le spese, accertate e impegnate al 31 agosto 2010,
sia in conto competenza che in conto residui. La scuola che acquisisce tali
risorse dovrà inserirle rispettivamente in conto competenza ed in conto
residui del proprio bilancio. Questo Ufficio ha segnalato al superiore ministero
che tale operazione comporterà una squadratura sul verbale Athena relativo al
Conto Consuntivo 2010, in quanto su detto verbale, in coerenza con la
normativa vigente, non è previsto l’inserimento di un maggiore accertamento
e/o di un maggiore impegno sui residui. Nel
caso sopra richiamato si renderà inoltre necessario che i Dirigenti
scolastici delle istituzioni interessate all’acquisizione e alla cessione di
sezioni staccate, sedi coordinate o plessi concordino anche il trasferimento
di materiali ed attrezzature, salvaguardando per quanto possibile le
specificità degli indirizzi di studio operanti in ciascuna scuola: in caso di
mancato accordo la ripartizione avverrà in base al numero degli alunni come
sopra individuati. Saranno
invece necessariamente trasferite, in ogni caso, sia in termini di competenza
che di cassa, a tutte le scuole che abbiano acquisito plessi o sezioni
dal’1/09/2010, le quote dei contributi versati dagli alunni per l’anno
2010/2011. Inoltre,
tra i due dirigenti, quello uscente e quello subentrante, dovrà avvenire un
regolare passaggio di consegne, attestato da specifica verbalizzazione. Nel
verbale dovranno essere riportati gli atti o i repertori di atti che il
dirigente uscente consegna al collega che gli subentra. Come
è noto, il passaggio di consegne non riguarda più i beni della scuola, in
quanto la responsabilità della custodia è passata al DSGA. Nel
verbale di passaggio delle consegne occorrerà fare riferimento
necessariamente, alla seguente documentazione: -
registri di classe; -
registri dei verbali dei consigli di classe. Si
ritiene opportuno verbalizzare anche il passaggio del documento di
valutazione dei rischi e della documentazione circa l’edificio. L'uso del
mezzo proprio non è più autorizzabile Quesito
del 20/08/2010 Dopo
l'entrata in vigore della manovra finanziaria è stato tolto a tutto il
personale la possibilità di avere l'autorizzazione all'utilizzazione del
mezzo proprio. I
casi che mi si presentano sono due, al momento: 1)
ho una delle mie 9 sedi (I. Comprensivo) che non è servita da mezzi pubblici
che la colleghino con la sede degli uffici, e dista 20 km dalla presidenza ed
è il terzo comune su cui insiste il mio IC. Ci
vado in taxi? Posso
noleggiare una vettura, se costa meno del taxi? 2)
Esami di licenza media 2011. Vado
col mezzo pubblico: gli orari saranno completamente diversi dai tradizionali
(8/13) che sono sempre stati usati per l'espletamento delle operazioni
d'esame. Dovendo
attendere il presidente che arriva col bus di linea, gli esami dovranno
coincidere necessariamente con gli orari dei mezzi pubblici che mi portano in
sede, mattino o pomeriggio che siano. Sarà
possibile farlo combaciare con le esigenze dei ragazzi? e con gli orari
tassativi della prova nazionale? Risposta Si
conferma che l’articolo 6, comma 12 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, ha disapplicato gli articoli 15
della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417
relativi all’autorizzazione all’uso del mezzo proprio. In pari tempo sono
state disapplicate le relative disposizioni di attuazione, nonché eventuali
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi (“A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi”). Le
disposizioni disapplicate consentivano il rimborso per chilometro di “un
quinto del prezzo di un litro di benzina super” al personale in missione per
conto dell’amministrazione di appartenenza, autorizzato ad avvalersi dell’uso
del mezzo proprio. La disposizione si applica a tutto il personale Dirigente,
docente ed ATA che pertanto dal 31 maggio 2010 non può più fruire per le
missioni dell’uso del mezzo proprio. La
circostanza è stata ribadinata dall'USR Lombardia con nota 9628 del 21 giugno
2010. L'art.
40, comma 2 lett. d) del CCNL/2006 Area V, non disapplicato dal CCNL
sottoscritto il 15/07/2010, consente ai D.S. “il rimborso delle spese per i
taxi e per i mezzi di trasporto urbani”. Pertanto, 1)
si ritiene legittimo l'utilizzo di tale mezzo per raggiungere la sede
distante 20 km dalla principale, mentre non altrettanto legittimo pare il
noleggio di una vettura, anche se meno oneroso, poiché non espressamente contemplato
dalla norma; 2)
per i prossimi esami di licenza media, utilizzando i mezzi pubblici, gli
orari dovranno essere il più possibile compatibili con le esigenze
dell'utenza. In casi eccezionali (ad es. orari tassativi della prova
nazionale) pare possibile ricorrere anche all'uso del taxi. Sono retribuibili le ore “buche”
nell'orario dei docenti? Quesito
del 19/08/2010 Ho
letto sulle pagine di una rivista specializzata sulla scuola che le ore
libere dell'orario scolastico, se non motivate per espresse esigenze di
servizio o richieste, vanno retribuite. Si faceva riferimento ad una sentenza
della Corte di cassazione. Mi può aiutare a fare chiarezza? Risposta In
merito al trattamento economico delle ore di “buco” poste nell'orario
scolastico, qualcuno fa riferimento R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (“Disposizioni
relative al contratto d'impiego privato”) che all'art. 6 prescrive: “In caso
di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l’impiegato ha
diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle
indennità di licenziamento di cui all'art. 10”. Applicare questa norma ai
docenti per le ore buche è una forzatura evidente, senza contare che la
disposizione non concerne gli impiegati dello Stato. Può
essere accettata invece la tesi che configura le ore di vuoto di lezione come
flessibilità oraria e retribuite con il fondo relativo di cui all'art. 88/2
del CCNL/2007. Va detto però che tale beneficio, per essere corrisposto, deve
necessariamente passare attraverso la contrattazione d’istituto. E’
da escludere, infatti, la possibilità di chiedere la liquidazione di
eventuali spettanze in proposito senza che sia stata stipulata un’apposita
clausola negoziale che ne definisca l’entità e i relativi limiti. Attività
alternative all'IRC Quesito
del 19/08/2010 Le
attività alternative previste per gli alunni che non si avvalgono della
Religione Cattolica, possono riguardare semplicemente progetti di recupero e
potenziamento o devono basarsi su particolari tematiche di approfondimento? Devono,
inoltre, essere deliberate dal Collegio dei Docenti o possono essere inserite
nella programmazione di classe degli insegnanti interessati. In
realtà scolastiche dove le ore di contemporaneità sono un'eccezione, anche in
presenza di alternativi, il D.S. può stabilire autonomamente che gli alunni
che scelgono di non avvalersi del citato insegnamento vengano inseriti in
classi parallele? Risposta L’alunno
che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica può optare per:
A)
Attività didattiche e formative organizzate dalla scuola; B)
Studio individuale assistito; C)
Studio individuale non assistito; D)
Non presenza nei locali scolastici. Le
attività didattiche alternative, nei casi in cui vi siano richieste, devono
essere obbligatoriamente organizzate dal Collegio dei docenti (C.M. n.
368/1985). Circa
la natura di tali attività, la normativa si è evoluta nel tempo: la C.M.
368/85 indicava “ogni opportuna attività culturale, con l'assistenza degli
insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni”,
mentre già la C.M. 131/86, parlando di istituti di istruzione di secondo
grado, sosteneva che “fermo restando il carattere di libera programmazione,
queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo fornativo
della personalità degli studenti Esse saranno particolarmente rivolte
all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia,
di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i
documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori
fondamentali della vita e della convivenza civile”. Pertanto
nelle attività alternative rientrano tutte le modalità formative coerenti con
la scuola frequentata dagli studenti: particolari tematiche di
approfondimento, progetti di recupero e potenziamento, ecc. Non
pare invece coerente con la natura di queste attività il semplice inserimento
in classi parallele dei non avvalentesi. Infatti,
sotto il profilo della sorveglianza degli alunni non avvalentesi
dell’insegnamento della religione cattolica nel periodo in cui sono affidati
alla scuola, è possibile prevedere il loro inserimento in altre classi, sia
del corso che in altre classi parallele, purché, ovviamente, non si
verifichino situazioni di eccessivo affollamento sì da pregiudicare
seriamente le condizioni minime di sicurezza. Sarà opportuno valutare anche
l’impatto che la soluzione può avere sul regolare svolgimento dell’attività
didattica. Tuttavia
in questo modo viene elusa la scelta delle famiglie di fruire, anziché
dell’insegnamento di religione cattolica, di “attività alternative”, che
dovrebbero avere il contenuto di cui si è detto. La
programmazione e realizzazione di tali attività, per chi le abbia scelte,
costituisce, in base alla normativa vigente, un diritto, che oggi la scuola
quasi sempre non è in grado di soddisfare per l’esaurimento delle ore a
completamento cattedre, cui in passato si attingeva per l’insegnamento di
tali attività. Si
ritiene che, se la scuola si trova costretta ad adottare la soluzione
dell’inserimento degli alunni non avvalentesi in altre classi che continuano
a svolgere il loro programma ordinario, sia quanto mai opportuno convocare i
genitori per esporre loro la questione, invitandoli, per lo stato di
necessità, a modificare la loro scelta a favore dell’opzione B, ovvero dello
“studio individuale assistito”. Per
questo studio la scuola non è tenuta infatti a fornire altro supporto se non
la vigilanza, cosa che può essere assicurata, appunto, inserendo l’alunno non
avvalentesi in altra classe. D’altronde
solo così la scuola può giustificare il fatto che in sede di scrutinio per
gli alunni non avvalentesi non sono forniti “elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto” dall’insegnante che li ha
seguiti nelle “attività alternative” richieste, come precisato dal D.P.R.
122/2009 (art. 2 comma 5). E'
possibile utilizzare il 20% dell'autonomia per realizzare uno stage di 2
settimane? Quesito
del 18/08/2010 Nell'ambito
della quota del 20% dell'autonomia, relativamente alle classi terze
dell'istituto professionale progetto 2002, è possibile utilizzare tale quota
per sospendere la normale attività didattica e svolgere uno stage in corso
d'anno della durata di 2 settimane? Le
classi terze hanno un monte ore annuale di 1122 ore pertanto il 20% equivale
a circa 224 ore. La
sospensione di due settimane prevede una diminuzione di 34+34 = 68 ore. In
percentuale si utilizzerebbe una quota di circa il 6% su tutte le discipline. E'
possibile questa variazione? I
docenti che rimarrebbero a disposizione potrebbero utilizzare queste ore per
il tutoraggio stage? Risposta Sul
piano organizzativo la scuola può legittimamente utilizzare tutti gli
strumenti indicati nel D.P.R. 275/99 che disciplina l’attuazione
dell’autonomia didattica ed organizzativa, in particolare facendo capo a
quanto previsto agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Inoltre,
l'art. 5/3 lett. a) del DPR 15/03/2010 (Regolamento di riordino degli
istituti professionali) consente a tali istituti di utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle
regioni e in coerenza con il profilo di cui all’allegato A), sia per
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con
particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare
ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell’offerta formativa. In
tale contesto, l’ipotesi della sospensione delle attività didattiche per
alcuni giorni al fine di svolgere un periodo di stage sufficientemente lungo
pare percorribile. I
docenti a disposizione, oltre che per il tutotaggio stage, verranno
utilizzati per tutte le attività previste dall'art. 28/6 del CCNL/2007 a
completamento dell'orario di insegnamento d'obbligo: interventi didattici ed
educativi integrativi, eventuali supplenze e attività parascolastiche ed
interscolastiche. Il D.S. assegnatario di un incarico aggiuntivo finanziato
dal Ministero dell'Interno Quesito
del 18/08/2010 Tra
la scrivente (in qualità di Dirigente della Scuola Media Statale di
_________/Coordinatrice del Centro
Territoriale Permanente – CTP – per l’educazione degli adulti) e il Ministero
dell’ Interno è stata sottoscritta la convenzione (debitamente approvata dal
Consiglio di Istituto dell’Istituzione Scolastica) per l'attuazione del progetto
“Italiano Lingua Nostra”, fortemente voluto e finanziato, dal Ministero, per
agevolare l’integrazione degli stranieri mediante la conoscenza dell’utilizzo
dei servizi di quotidiana necessità. Apposito
articolo della convenzione prevede la remunerazione del personale
partecipante con funzioni didattiche, amministrative e di direzione. La
scrivente ha sottoscritto il documento in ragione dell’ ufficio dirigenziale
alla quale è preposta e ha anche svolto la funzione dirigenziale, non
altrimenti delegabile, senza assumere formale atto di impegno ritenendo
improponibile l’autonomina e ritenendo inoltre che la convenzione (approvata
dal Consiglio di Istituto) contiene l’autorizzazione a procedere alla
sottoscritta. In
fase di rendicontazione la DSGA chiede la “nomina del direttore del
progetto”. La
sottoscritta, visto: l’
art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, ad oggetto
“incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi; l’
art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale
Dirigente dell’ Area V – quadriennio 2002/2005 e biennio economico
2002/2003; l’
art. 2, comma 4, del Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell’
Area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002/2005; la
“sintesi normativa al CCNL 1 aprile 2006 – Compensi per incarichi aggiuntivi
dei dirigenti scolatici – Onnicomprensività del trattamento economico”
(paragrafo C – 80% a D.S. e 20% alla Regione) prodotto dal MIUR/USR –
Direzione Generale di Torino – Ufficio VI” ritiene: che
l’ incarico alla scrivente di direttore del progetto è consequenziale
all’approvazione della convenzione e non necessita di ulteriore atto di
nomina; di
possedere titolo alla liquidazione “personale” del compenso previsto per il
dirigente del progetto non rientrando il succitato incarico tra quelli per i
quali vige la regola dell’onnicomprensività del trattamento. Si
richiede un parere in merito alla descritta problematica e si ringrazia. Risposta Si
conferma che il progetto in questione rientra tra gli incarichi aggiuntivi
previsti dall'art. 19, comma 3 del CCNL/2006 Area V, cioè tra quelli assunti
sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti per
l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con
finanziamenti esterni (nel caso specifico dal Ministero dell'Interno). Pertanto
il compenso dovuto per la direzione del corso stesso, per una quota dell’80%
è corrisposta direttamente al D.S. interessato, il residuo 20% confluisce ai
fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della
retribuzione. Il
D.S. è legittimato a nominare i vari responsabili delle diverse attività
necessarie allo svolgimento del progetto stesso, compresa quella di direttore
del corso. Mobilità
interregionale di un D.S. Quesito
del 18/08/2010 Dopo
mia richiesta di tentativo di conciliazione all'USR della Calabria per non
avere avuto mutamento di incarico per dirigenti scolastici come da me
richiesto, in data 2 agosto sono stata convocata dallo stesso USR per la
conciliazione. In
sede di conciliazione mi è stato assegnato l'istituto da me richiesto e l'Usr
dichiarava nel tentativo di conciliazione che il mutamento veniva dato alla
sottoscritta avendo la stessa titoli superiori alla Dirigente precedentemente
nominata. La domanda che ho da porle è la seguente: Può l'amministarzione
rigettare il tentativo di conciliazione positivo e a mio faveore e ridare
l'istituto alla Dirigente precedentemente nominata? Inoltre le chiedo se sia
possibile che un dirigente con figlio affetto da handicap possa scegliere
l'istituto oppure il comune. Risposta L'esito
della conciliazione, di norma, viene fatto proprio dall'Amministrazione che
ad esso si adegua. Pertanto non è ipotizzabile una revisione della decisione
assunta in tale sede. In
merito al secondo quesito si precisa che l'art. 9, comma 3 del CCNL Area V
sottoscritto il 15/07/2010 prevede che “il mutamento di incarico su posti
liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e
di esigenze familiari: a)
insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie
esistenti solo nelle sedi richieste; b)
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto
individuale; c)
altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”. Nel
punto c) rientra l'agevolazione prevista dall'art. 33/5 della legge 104/92: “Il
genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo
grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede”. Ciò
significa che il dirigente che si trova in tali situazioni può richiedere (ed
ottenere) su posti liberi il mutamento
di incarico in pendenza di contratto individuale, anche se ha già ottenuto,
nel biennio precedente, un mutamento di incarico (a domanda) in pendenza di
contratto. Iscrizione
di alunni stranieri Quesito
del 16/08/2010 Due
genitori fanno richiesta di iscrizione alla scuola primaria per due
fratellini colombiani recentemente adottati. Il
D.S., sentita la famiglia decide, tenuto conto del percorso scolastico del
Paese di origine e dell'età anagrafica, di inserire i bambini in classi
corrispondenti alla loro età. La
domanda è la seguente: il Collegio ha potere decisionale riguardo alla scelta
della classe in cui inserire gli alunni? Quali
altre procedure attivare per favorire l'integrazione? Risposta I problemi da affrontare sono due: 1) Inserimento di alunni stranieri nella scuola italiana. Per
trattare tutti i problemi inerenti l'iscrizione di alunni stranieri occorre
far riferimento alle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri”, trasmesse con la nota del MIUR – Direzione Generale per lo
studente - prot.829/A6 del 16/02/2006, che costituiscono ancora il punto di
riferimento fondamentale e ad esse si consiglia di attenersi anche per le
indicazioni operative di natura comunicativo-relazione ed educativo-didattica
contenutevi. Di rilievo è anche la C.M. n. 2 dell'8/01/2010. Trattandosi
tuttavia di bambini adottati da famiglia italiana, i documenti anagrafici non
sono diversi da quelli richiesti per gli alunni italiani. Quanto a quelli
scolastici è richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese
d´origine, o la dichiarazione del genitore attestante la classe frequentata. In
genere il numero di anni di scolarità effettuata nel paese d’origine consente
l’inserimento nella classe corrispondente della scuola italiana. 2) Competenze del D.S. nella formazione delle classi. La
formazione delle classi è prerogativa del capo di istituto, attribuitagli
dall’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297 del 16/04/1994 (“Al personale
direttivo spetta […] d) procedere alla formazione delle classi,
all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle
proposte del Collegio dei docenti”). Pertanto,
il provvedimento con cui il dirigente forma le classi è l'atto finale di un
complesso processo nel quale intervengono il Consiglio di istituto che indica
dei criteri generali e il Collegio dei docenti che formula delle proposte. Detti
criteri e proposte costituiscono parere obbligatorio ma non vincolante per
l’amministrazione, cioè il dirigente li deve acquisire, ma da essi può anche
derogare motivando adeguatamente le proprie decisioni. Anzi, l'art. 34, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 150/2009 (“Rientrano, in particolare, nell’esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane
nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”) rafforza
implicitamente la posizione del dirigente nell’eventuale motivato
scostamento, finalizzato alla migliore funzionalità, efficacia ed efficienza
dell’istituto, dalle indicazioni degli organi collegiali. Sessione suppletiva
dell'esame di stato del primo ciclo: composizione commissione Quesito
del 13/08/2010 Per
la sessione suppletiva dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione che si terrà i primi di settembre (prova nazionale 3/9) i presidenti
dovranno convocare in plenaria tutta la commissione, prima dell'inizio delle
prove, per confermare i criteri/calendario definiti nella preliminare di
giugno o soltanto la/le sottocommissioni alle quali corrispondono i candidati
che devono ancora effettuare delle prove non svolte nella sessione ordinaria?
Qual è il riferimento normativo? Risposta La
C.M. 49/2010 prescrive: “L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con
possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati
motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo”, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs
297/94 che prevede: “2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica
sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi. 3.
Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo”. Non
si è a conoscenza di norme specifiche che regolamentino lo volgimento della sessione
suppletiva del I ciclo. Si ritiene tuttavia che ad essa possa applicarsi, per
analogia e con gli adattamenti dovuti, il D.M. 56 del 9/07/2010 relativo alla
Sessione straordinaria degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado per l'a.sc. 2009-2010, che all'art.
3/1 prescrive: “Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno
operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 13 settembre 2010,
presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di
sostenere gli esami nella sessione straordinaria”. Le prove d'esame iniziano
il giorno successivo, come da calendario previsto dagli artt. 1 e 2. Pertanto,
è tutta la commissione che deve prendere parte alla sessione suppletiva
dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione fin dalla
riunione preliminare. Assegnazione di docente titolare a
cattedra orario esterna Quesito
del 12/08/2010 Gentile
collega, sono un iscritto all'ANP Napoli e vorrei sottoporre un quesito
riguardante l'assegnazione docenti alle cattedre. Per
una specifica classe di concorso, nel mio Istituto sono presenti in O.D. 5
cattedre interne + una COE (con completamento di 6 ore in altra scuola). Per
l'assegnazione della COE credo debba essere applicato l'art. 18/18 del CCNI
2010: “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si
costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da
assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su
cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà
carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna
d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata
al successivo 31 agosto". Orbene,
al momento della compilazione delle graduatorie interne di Istituto, nel mese
di marzo, una docente titolare (tra l'altro quella con più basso punteggio)
risultava avvalersi della precedenza di cui alla legge 104/92, per assistenza
continuativa al genitore residente nello stesso comune di servizio. Tale
docente, perciò, non è stata graduata tenuto conto della precedenza prevista
dal CCNI. Nel
mese di giugno 2010, anche un altro docente (chiamiamolo docente B) della
stessa classe di concorso ha presentato congrua documentazione per ottenere i
benefici per assistenza al genitore, di cui all'art. 33 della 104/92, anche
se il genitore non è residente nel comune di servizio, ma in altro comune in
cui sono presenti altri Istituti Superiori. Il
quesito è il seguente: nell'aggiornamento al 31 agosto 2010 della graduatoria
interna, il docente B ha diritto a precedenza per non vedersi assegnata la
COE oppure la non residenza dell'assistito nelcomune di servizio e la mancata
presentazione di domanda di trasferimento fanno venire meno tale diritto? Risposta Si
premette che l'assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del capo di
istituto, attribuitagli dall’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297 del
16/04/1994 (“Al personale direttivo spetta […] d) procedere alla formazione
delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione
dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di
istituto e delle proposte del Collegio dei docenti”). Pertanto, il provvedimento con cui il dirigente assegna i docenti alle classi è l'atto finale di un complesso processo nel quale intervengono il Consiglio di istituto che indica i criteri generali e il Collegio dei docenti che formula le proposte. Detti
criteri e proposte sono generalmente il rispetto della continuità didattica,
l’anzianità di servizio, i titoli culturali e didattici e la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per attuare
il piano dell'offerta formativa. Essi costituiscono parere obbligatorio ma
non vincolante per l’amministrazione, cioè il dirigente li deve acquisire, ma
da loro può derogare motivando adeguatamente le proprie decisioni. Anzi, l'art.
34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 150/2009 (“Rientrano, in particolare,
nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”) rafforza
implicitamente la posizione del dirigente nell’eventuale motivato
scostamento, finalizzato alla migliore funzionalità, efficacia ed efficienza
dell’istituto, dalle indicazioni degli organi collegiali. La graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari e l’esclusione dall’inserimento in essa dei fruitori della legge 104/1992 previste dall’annuale CCNI sulla mobilità sono finalizzate esclusivamente a tale incombenza. Non si fa quindi ricorso ad essa in momenti diversi, quale quello di assegnare i docenti alle classi, salvo che il riferimento a quella non figuri tra i criteri e le proposte degli organi collegiali competenti (circostanza frequente in molte istituzioni scolastiche). Tuttavia,
in caso di cattedra orario costituita ex novo con completamento esterno da
assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su
cattedra interna, la disposizione dell'art. 18/18 del CCNI/2010 sulla
mobilità è innovativa rispetto al passato poiché non figurava negli omologhi
contratti integrativi. Pertanto si ritiene che ad essa ci si debba attenere
nel definire il caso proposto. Poiché
la graduatoria è quella aggiornata al 31 agosto 2010, il docente B ha titolo
a vedersi riconosciuto il beneficio della legge 104/92 e quindi
all'esclusione dalla graduatoria interna alle condizioni previste dall'art. 7
punto V del contratto medesimo in caso di figlio che assiste un genitore
disabile in situazione di gravità. Indennità dovute al collaboratore vicario in caso di
reggenza Quesito del 6/08/2010 Sono docente in un I.C. con dirigente reggente, ho avuto nello scorso a. s. 2009/10 incarico di 1° vicario. All'inizio dell'attività didattica mi è stato conferito incarico di 1° vicario con compenso dal fondo di istituto. A fine a. s. il D.S. ha pensato di non pagare le ore per tale incarico col fondo di istituto adducendo come motivazione testualmente "in quanto penalizzerebbe il docente in questione al quale, al contrario, spetta una somma ben più rilevante", forse quella di reggenza. Chiedo qual è il compenso spettante, se vi è incompatibilità tra l'incarico ricevuto e stabilito in sede di contrattazione decentrata con le R.S.U., e se tutto questo non doveva essere comunicatomi molto prima e non dopo aver assolto a molti altri adempimenti non contemplati nell'incarico stesso, non avendo potuto ottenere nemmeno il semiesonero? Risposta I collaboratori del D.S., da lui nominati ai sensi dell'art. 34 del CCNL/2007, sono retribuibili, previa contrattazione di istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste dall’art. 88, comma 2, lettera e) del contratto medesimo. L'art. 69, comma 2 del CCNL/1995 (recepito dall'art. 146, comma 1 lett. g) punto 7 del CCNL/2007) , stabilisce che, qualora al dirigente titolare venga assegnata una scuola in reggenza, a lui spetta un'indennità pari al 50% di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni di cui al comma 1. In tal caso, al docente vicario è corrisposta un'indennità di pari importo. Le indennità in parola sono tra loro cumulabili. Che
ne è dell'assegno al personam dei D.S. ex presidi incaricati? Quesito del 4/08/2010 Le disposizioni emanate dal MEF agli uffici decentrati del Tesoro per applicare il CCNL Personale Dirigente Area V Dirigenti Scolastici – Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 (Messaggio 107/2010 del 3/08/2010) disattendono la sostanza del nuovo contratto, per quel che riguarda l'assegno ad personam. Che fa Anp sull'argomento? Risposta Nel merito dell'assegno ad personam, l'art. 23/5 del CCNL/2010 prevede: “5. Al fine di non pregiudicare la perdita del potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003)”. L'art. 58 del precedente contratto prevedeva: “2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle funzioni sostitutive. 3. L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro”. E' chiaro pertanto che l'assegno ad personam non può essere riassorbito con il nuovo contratto. Invece, purtroppo, l'informativa MEF citata nel merito prevede “E’ stato riassorbito l’assegno codice 520/004 (assegno personale pensionabile riassorbibile con contratto) con decorrenza 01/04/2006, 01/07/2006, 01/01/2007, 01/04/2008, 01/07/2008 e 01/01/2009”. La disposizione pertanto contrasta con il contratto e l'Anp si è già fatta promotrice presso gli altri sindacati di comparto di una richiesta scritta al MEF di intervento correttivo sull'argomento. Il MEF stesso ha già assicurato verbalmente Anp che correggerà la distorsione in parola forse già con lo stipendio di agosto, sicuramente a settembre. L'ammissione alle classi post-qualifica
degli istituti professionali richiede il possesso della qualifica di analogo
indirizzo Quesito del 4/08/2010 Una alunna non promossa all'esame di stato per dirigenti di comunità mi chiede l'iscrizione alla quinta professionale servizi sociali. E' possibile? L'ordinanza prevede che chi non passa l'esame rimane comunque idoneo alla quinta. Il corso è diverso e bisognerebbe fare degli esami integrativi. Cosa ne dici? Risposta Si conferma che l'art. 7/12 dell'O.M. 44/2010 prevede: “L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce”. Pertanto l'alunna in questione è in possesso di idoneità alla classe V del corso di studi in cui non ha conseguito il diploma. Essa può anche iscriversi a classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo, previ esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, come prevede l'art. 24 dell'O.M. 90/2001. Tuttavia, per l'iscrizione alla classe V di un istituto prefessionale per i servizi sociali è richiesto il possesso della qualifica corrispondente. Infatti l'ordinamento tuttora vigente negli istituti professionali (ex D.M. 24/4/92 per il triennio di qualifica ed ex D.M. 15/4/94 per il biennio post-qualifica) impone, per l'iscrizione al biennio post-qualifica di un Istituto professionale, il requisito del possesso della qualifica corrispondente. Pertanto, l'alunna di cui al quesito non può essere ammessa a sostenere gli esami integrativi per l'ammissione al quinto anno dell'IPSCT provenendo dall'indirizzo dirigenti di comunità, proprio in quanto priva del diploma di qualifica. Non sono, quindi, previsti esami di idoneità e/o integrativi alle classi di tutti i corsi post-qualifica, in quanto ad essi si accede solamente con il diploma di qualifica corrispondente. Ciò viene confermato dall'art. 24/4 dell'O.M. 90/2001 che stabilisce come l'ammissione agli esami integrativi previsti per la frequenza di classi di istituto professionale, sia limitata ai corsi di qualifica. La libera professione dei docenti Quesito del 4/08/2010 Esiste un elenco delle libere professioni compatibili con l'insegnamento? Le libere professioni vanno autorizzate o basta una dichiarazione dell'insegnante? E' possibile che alcune vadano autorizzate ed altre no? Risposta Il divieto per il personale docente, direttivo e ispettivo di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994, n. 297 trova un’unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l’esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicata previa autorizzazione del capo di istituto. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Con quest’ultima norma il legislatore non ha inteso (come hanno avuto modo di sottolineare i giudici della Sez. VI del Consiglio di stato in una decisione del 30/04/1994 n. 645) attribuire ai docenti, consentendo loro l’esercizio della libera professione, un ingiustificato privilegio rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti. Ha semplicemente riconosciuto che l’esercizio della libera professione poteva accrescere l’esperienza del docente anche in funzione dell’attività didattica da svolgere in classe, di qui la deroga al principio generale della incompatibilità tra attività alle dipendenze dello stato e altre. Non esiste pertanto un elenco delle libere professioni compatibili con l'insegnamento: tutte lo possono essere purché inserite in appositi albi o elenchi. L'esercizio allo svolgimento della libera professionae va tuttavia espressamente autorizzato dal D.S. ai sensi dell'art. 53/7 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Conseguentemente, in caso di inosservanza del divieto in parola, al datore di lavoro incombono tre tipi di obblighi: 1) Il primo attiene al piano disciplinare (“ferma restando la responsabilità disciplinare”). Il datore di lavoro deve valutare se e quale rilievo disciplinare abbia la condotta del dipendente che abbia svolto incarichi retribuiti in assenza di previa autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. 2) Il secondo concerne le azioni necessarie all’adempimento dell’obbligo di versare una somma pari al compenso dovuto per le prestazioni extraistituzionali al bilancio dell’amministrazione. Dal punto di vista oggettivo, si tratta di un’obbligazione pecuniaria con effetti sanzionatori, di natura civilistica. La norma non lascia margini ad apprezzamenti discrezionali, quali anche quelli relativi all’eventuale rilievo della buona fede del soggetto autore della condotta illecita ed obbligato. 3) Il terzo obbligo è implicito nella locuzione “salve le più gravi sanzioni”, che allude necessariamente all’ipotesi nella quale l’illecito svolgimento di attività extraistituzionale integri anche gli estremi di un reato. E' opportuno quindi che annualmente i docenti che intendono esercitare la libera professione ne facciano domanda scritta al D.S. e questi li autorizzi per scritto richiamando le condizioni indicate dall'art. 508/15 del D.Lgs. 297/94, che cioè la libera professione non dev'essere di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. Aspettativa per svolgere l'esperienza di
una diversa attività lavorativa Quesito del 4/08/2010 Una docente di scuola primaria vince un concorso al Ministero di Grazia e Giustizia e chiede aspettativa per poter sperimentare un'altra attività lavorativa. Il D.S. concede l'aspettativa, invia il decreto agli uffici competenti e la docente dal 24 maggio al 24 settembre farà il periodo di prova presso la nuova Amministrazione. Il periodo concesso è a cavallo tra due anni scolastici, il contratto parla di un anno scolastico. Prima della concessione il D.S. si consultò, informalmente con sindacati e USP che dissero che la cosa era fattibile. Il dubbio è il seguente: se la docente dovesse scegliere la nuova attività lascerebbe il ministero della P.I. a settembre, dopo le immissioni in ruolo e gli incarichi annuali. Cosa succederebbe? Il D.S. ha agito correttamente, considerato che seppur a cavallo tra 2 anni scolastici, tale aspettativa è un diritto del docente? Risposta L’art. 18 comma 3 del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. La concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il docente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, 1) la concessione dell'aspettativa è legittima; 2) come già detto, la concessione dell'aspettativa non è discrezionale, ma deve essere ben motivata e documentata con riscontri ufficiali correlati alla richiesta; 3) l'aspettativa può essere concessa solo per un anno scolastico e non può essere prorogata. L'interpretazione corrente è che la norma contrattuale intenda stabilire un limite massimo di un anno alla concessione dell'aspettativa (non può cioè superare i dodici mesi anche a cavallo di due anni scolastici); 4) qualora la docente si dimetta dalla scuola dopo il 24 settembre il suo posto verrà ricoperto da un supplente temporaneo fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 1/1 lett. b) del D.M. 131/2007, confidurandosi esso come un posto d’insegnamento non vacante, di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico. Trasferimento degli uffici da una sede all'altra di uno stesso I.C. Quesito del 2/08/2010 L'anno prossimo, la scuola dove sono ora diverrà IC, acquisendo anche la scuola ___________; a tal proposito, ritenendo dal punto di vista organizzativo e dell'accoglienza (edificio accessibile ai disabili e presenza del DS nella scuola secondaria, dove la fascia d'età presenta problematiche più complesse...). Prima della partenza ho contattato gli uffici del Comune (Assessore competente, Circoscrizione, Edilizia scolastica...) e inviato comunicazione di tale intenzione anche all'USP. Ora, volendo predisporre il tutto prima del primo settembre, ho lasciato incarico di seguire la pratica alla vicaria che mi ha detto che pare occorra una delibera del Consiglio d'Istituto. Nell'ultimo CdI ho accennato a tale eventualità senza però richiedere la delibera... Posso fare esprimere ora, tramite mail o fax ai vari componenti il loro parere e ratificare la delibera al 31/08 convocando il CdI che è ancora in carica sino a quella data? Che ne pensi? E soprattutto, tu sai se tale delibera è realmente necessaria? E quale è la procedura corretta per il trasferimento degli uffici? Risposta In linea generale si precisa che l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 18/06/1998 n. 233 (“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97”) prevede che “Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia”. Anche se nel caso in esame non si tratta propriamente di trasferimento di sede dell’istituzione scolastica ma soltanto degli uffici di presidenza e di segreteria dalla sede di una scuola all'altra di uno stesso I.C. di nuova istituzione, si ritiene che l’ente locale obbligato (Amministrazione comunale) vada anticipatamente coinvolto nell’iniziativa e se ne debba ottenere il preventivo consenso altresì per le spese conseguenti che dovrà accollarsi in ordine all’eventuale adeguamento dei locali alla nuova realtà, alla rispondenza di essi a tutte le esigenze di sicurezza e di igiene e al trasloco di materiali, attrezzature, sistemi informatici, ecc. Non vanno infatti sottaciute le conseguenze politiche che la circostanza riveste in ordine all’immagine che la scuola occupa nel territorio. Una volta avuto il consenso dell’Amministrazione comunale, la decisione del trasferimento di detti uffici, essendo un provvedimento di natura organizzativa, si ritiene essere di competenza del dirigente scolastico sentito il consiglio di istituto; andrà altresì preventivamente notificata la decisione all’USR e all’USP. E' quanto è già stato fatto informando della circostanza il Cd'I e gli organi periferici dell'amministrazione. Dottorato di ricerca
internazionale Quesito del 2/08/2010 Un docente trasferito alla scuola a partire dal 01-09-2010 ha comunicato di essere in dottorato di ricerca internazionale triennale presso l'Istituto degli Studi Italiani Università Svizzera di Lugano dal 04-11-2009 al 03-11-2012. E' giunto alla scuola anche il relativo decreto di congedo per dottorato di ricerca internazionale senza borsa di studio rilaciato dal dirigente scolastico dell'istituto di provenienza. L'Ufficio Scolastico di competenza al quale è stata segnalata la conseguente disponibilità di cattedra ha richiesto un decreto di conferma. Tuttavia l'Università Svizzera non darà conferma dell'ammissione del docente in questione al secondo anno di dottorato prima del rientro dalla pausa estiva ed a seguito di formale determinazione del Collegio Docenti universitario. Agli atti si ha unicamente la autocertificazione del docente che ritiene come concesso dall'università il proseguimento del suo percorso di Dottorato. E' necessario il decreto di conferma esistendo già il decreto di valore triennale firmato dal dirigente della scuola di provenienza? Poichè la conferma del congedo per dottorato, se necessaria, dipende dalla certificazione del passaggio al secondo anno del docente da parte dell'università, viene ad essere privata una cattedra nelle operazioni di utilizzazione o assegnazione provvisoria... Risposta In merito al congedo straordinario per dottorato di ricerca la legge 13/08/1984 n. 476 (“Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 57 ha in parte integrato la suddetta legge 476/1984, aggiungendo il seguente periodo all'art. 2, 1° comma: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”. La circolare M.P.I. n. 120 del 4/11/2002 ricava da tali disposizioni i seguenti principi fondamentali: - il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'Amministrazione (dirigente scolastico); - la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; - la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato; - il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità; - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2 della legge 476 del 1984. In caso di dottorato all’estero per usufruire del congedo retribuito per dottorato di ricerca gli interessati devono presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda corredata con certificato rilasciato dal Rettore dell’Università sede del dottorato di ricerca comprovante l’ammissione a frequenza del corso. Per quanto concerne i dottorati di ricerca presso Università straniere, il MIUR – Ufficio Legislativo, con nota 28 aprile 2009 n. 1623, in merito alla possibilità di mantenimento degli assegni nei confronti dei docenti che usufruiscono del congedo straordinario, senza borse di studio, per dottorato di ricerca da effettuare presso Università straniere, ha richiamato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato espresso con nota n. 30098 del 2/03/2005, sulla base di quanto disposto dal comma 9, ultimo periodo, dell’articolo 453 del D.Lgs. 297/1994, il quale prevede l’applicabilità dell’articolo 2 della legge 476/1984 per il personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge anche per le università straniere. Richiamato il quadro normativo in materia, in riferimento alla specifico quesito si osserva che la durata del dottorato di ricerca all'estero senza borsa di studio vinto dal docente è triennale, dal 04/11/2009 al 03/11/2012. Come si evince dalla note ministeriali sopra riportate la richiesta di congedo è commisurata all'intera durata del dottorato. Pertanto se il decreto di congedo per dottorato di ricerca internazionale senza borsa di studio rilasciato dal dirigente scolastico dell'istituto di provenienza è triennale, la richiesta dell'USP di un'ulteriore dichiarazione di conferma dell'università pare superflua, arbitraria e non pertinente. Forse i ragionieri dell'USP pretendono certezze apodittiche che li pongano al riparo da qualunque rischio. Ricorso contro l'esito
negativo dell'esame di stato Quesito del 30/07/2010 Un alunno non promosso all'esame di Stato mi ha fatto pervenire dall'avvocato una lettera dove si richiedono gli atti dell'esame, i verbali degli anni precedenti, la cartella personale, il calcolo dei crediti e tutti i documenti in nostro possesso. Avrei piacere di sapere: - entro quanto tempo devo inviare il materiale? - nella stessa classe un alunno non ha sostenuto la terza prova per malattia. La prova verrà sostenuta il 14 settembre: posso aprire i plichi dell'esame? - ha senso chiedere all'avvocato di poter parlare alla famiglia visti i numerosi incontri avuti nel corso dell'anno? Grazie. Risposta La richiesta di accesso agli atti della scuola è stata avanzata ai sensi della legge 241/90. L'art. 24 dell'O.M. 44/2010 ha dato indicazioni di come muoversi in casi come questo: “Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente”. In ordine ai quesiti specifici si precisa: 1) I tempi per rispondere sono di 30 giorni dal ricevimento della richiesta (legge 241/90, art. 25/4). 2) L'apertura del plico è possibile nonostante la presenza di un alunno che dovrà sostenere il prossimo 17 settembre la terza prova nella sessione straordinaria prevista dal D.M. 56 del 9/07/2010. Sarà sufficiente inserire nel plico, nuovamente sigillato, il verbale di cui all'art. 24 dell'O.M. 44/2010. 3) La scuola può sempre, nella sua autonomia, parlare con la famiglia dell'alunno non promosso. Tuttavia, stante l'iniziativa da essa già assunta, pare inopportuno interferirvi ora. Chi
occupa la cattedra orario esterna? Quesito del 29/07/2010 Breve storia. A.S. 2007/08. Al liceo del paese X ci sono 13 ore soltanto di scienze, chiedo il trasferimento e lo ottengo su una cattedra orario con completamento nel paese Y ma nel frattempo si forma una nuova classe e vengo riassorbito totalmente al Liceo scientifico del paese X ove faccio 18 ore. A.S. 2008/09. Al liceo del paese X c'è una cattedra completa di scienze di 18 ore quindi interna e 10 ore per cui fa la domanda di trasferimento una collega e lo ottiene completando con altre scuole. Quindi nell'a.s 2008/09 ci sono nel liceo scientifico del paese X (che fa parte di un IISS ) due docenti di scienze (classe di concorso A060 ): il sottoscritto è su cattedra interna e la collega ha avuto nell'a.s. 2008/09 il trasferimento su una cattedra orario esterna. A.S. 2009/10. Dall'organico di diritto pervenuto a scuola a giugno 2009 risulta una cattedra interna e una esterna. Allo scrivente viene assegnata la cattedra interna e alla collega quella esterna. La stessa situazione si verifica nell'organico di diritto a.s. 2010/11. Chi deve prendere la cattedra esterna? Se può essere utile nella graduatoria interna di istituto il sottoscritto ha un numero inferiore di punti rispetto alla collega ma nessuno dei due è stato dichiarato in soprannumero ed inoltre aggiungo come si evince da quanto sopra che questa cattedra orario esterna non è mai diventata cattedra interna perchè fino all'anno scorso è stata assegnata alla collega pur avendo più punti. Quest'anno pare che per effetto dell'art. 18 comma 18 si deve assegnare all'ultimo in graduatoria anche se ci sono pareri contrastanti. Chiedo un vostro parere in merito. Risposta L'art. 18/18 del CCNI/2010 sulla mobilità prevede: “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata al successivo 31 agosto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto”. L'art. 18/18 del CCNI/2010 non figurava nell'omologo CCNI/2009. Pertanto si ritiene che ad esso ci si debba attenere nel definire il caso proposto. Pare necessario quindi fare riferimento alla graduatoria interna: l'ultimo graduato ricoprirà la cattedra orario esterna limitatamente al prossimo a.sc. Le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto hanno titolo all'informazione
preventiva sugli organici Quesito del 28/07/2010 Le OO.SS. territoriali ci stanno tempestando di richieste (che allego) per avere i prospetti degli organici di diritto e di fatto, sia le nostre proposte che quelli approvati. Non è sufficiente dare l'informazione alle RSU d'Istituto? E' doveroso fornire tutte le informazioni anche ai sindacati che hanno sottoscritto il contratto? Risposta Com'è noto, in materia di contrattazione a livello di istituzione scolastica, l'art. 7 del CCNL/2007 prevede che le delegazioni trattanti sono costituite: “a) Per la parte pubblica: - dal dirigente scolastico. b) Per le organizzazioni sindacali: - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU”. L'art. 6/2 lett. a) del contratto medesimo prevede che sono materie di informazione preventiva annuale “le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola”. Pertanto, anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto hanno titolo all'informazione preventiva sugli organici. Abitualmente sono le RSU di istituto a trasmettere ai loro sindacati di riferimento tali organici, però a fronte di una specifica richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, come nel caso in esame, la mancata risposta non pare legittima. E' sufficiente tuttavia inviare loro i tabulati relativi. Il MIUR non
stipulerà più l'assicurazione per i D.S. Quesito del 25/07/2010 Ti disturbo per chiederti qualche chiarimento sulla Nota ministeriale 17 giugno 2010 prot. 12304 sul tema in oggetto. - La nostra assicurazione, data dall'iscrizione all' ANP, copre tutti i rischi professionali, responsabilità civili, copertura delle spese legali dei dirigenti ... (di cui parla la nota) che non sono più coperti dalla precedente Convenzione Consip? - Se no, quali integrazioni suggerisci di fare? Risposta Il nuovo CCNL Area V sottoscritto definitivamente il 15/07/2010, all'art. 28 ha disapplicato, tra le altre, le disposizioni del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto l’11/04/2006 contenute nell'art. 42 relative all'assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale. L'Anp ha sempre sostenuto fermamente l’eliminazione dell’articolo dal contratto e l’utilizzazione dei fondi destinati all’assicurazione coatta per gli aumenti retributivi. Ora
che anche il MIUR con la nota Prot. n. 12304 del 17 giugno 2010 ha
confermato che non stipulerà più tale assicurazione e che imputerà l’importo
previsto, pari a €. 258,23, sulle risorse destinate alla retribuzione di
risultato per l’anno 2010, non può che rallegrarci. Infatti
l'assicurazione stipulata da Anp per i propri iscritti è molto più ampia di
quella prevista dall'art. 42 del precedente CCNL e sottoscritta poi dal MIUR
con la CONSIP. E ciò si dimostra con le caratteristiche delle polizze Anp che sono le seguenti: A) Responsabilità civile verso terzi La polizza riguarda le responsabilità che gravano personalmente sull'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività, a copertura delle somme che sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni involontariamente provocati a terzi. Opera anche nei casi di negligenza, imprudenza o colpa grave. Copre altresì i danni derivanti da colpa o dolo dei dipendenti. Massimale: € 8.000.000; nessuna franchigia. B) Responsabilità patrimoniale La polizza copre l'assicurato per: - perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali; - include le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Massimale: € 600.000; nessuna franchigia. C) Infortuni La polizza copre l'assicurato per: - morte (€ 110.000); - invalidità permanente (€ 130.000; franchigia 10%; - spese mediche (€ 8.000; franchigia € 100); - diarie da ricovero (€ 35 per giorno; franchigia 3 gg.). D) Tutela giudiziaria La polizza copre l'assicurato per rimborso delle spese legali: - per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose; - per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi e/o contravvenzioni e per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione di I grado passata in giudicato; - per la difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione; -
per le liti attive nei confronti della Pubblica Amministrazione a difesa del
proprio status. Il D.S. non è legittimato a costituire
cattedre miste diurno/serale Quesito del 23/07/2010 Per poter rispettare il principio della continuità didattica, che sono costretto ad ignorare per portare tutte le cattedre a 18 ore come ipotizzato nell’OD e per non costringere la docente ultima in graduatoria a “tenersi” la cattedra mista diurno-serale che l’USP le ha costruito, i docenti di matematica della mia scuola mi chiedono di costituire altre e diverse cattedre miste diurno-serale che garantirebbero una migliore continuità. Secondo me non sta nella discrezionalità del DS operare in questi termini, i due corsi hanno codici diversi e anche i due organici sono distinti; l’USP opera spesso fusioni ma solo per garantire titolarità che altrimenti andrebbero perse e comunque, nel quadro dell’organico provinciale, si tratta di operazioni a loro consentite, non al DS della singola scuola ancorché titolare dei due organici. Inoltre ritengo che la cattedra mista che hanno ipotizzato sia proprio per “quella” docente che ho individuato come perdente posto e non genericamente assegnata alla scuola. Risposta Si conferma che non è nella discrezionalità del D.S. mischiare nemmeno nell'organco di fatto le cattedre diurno/serale, poiché appartenenti ad organici distinti e diversi. Ciò è possibile, invece, qualora residuino ore pari o inferiore a 6, da assegnare con le modalità previste dalla Nota Miur Prot. n. AOODGPER. 12360 del 25 agosto 2009. All'USP ciò è cosentito poiché titolare della formazione degli organici. Il riferimento normativo è, per analogia, l'art. 20 del CCNL/2010 sulla mobilità scolastica il quale precisa che le istituzioni scolastiche che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo [o anche diurno/serale], continuano ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte, mentre le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria. Graduatoria di istituto di individuazione dei
docenti soprannumerari Quesito del 19/07/2010 Docente (A) interno all'istituzione scolastica con anzianità e continuità di servizio sulla scuola specifica ma, di fatto, con punteggio inferiore al docente (B), trasferito d'ufficio nell'a.s. 2009/10 in quanto soprannumerario nella sede di titolarità (con domanda condizionata per rientro nel sessennio). La normativa di riferimento non sembrerebbe molto esplicita e i pareri (anche sindacali) nel merito sono difformi. Sotto minaccia di ricorso da entrambe le parti in causa, mi chiedo chi dei due docenti debba essere dichiarato soprannumerario. Risposta La risposta al quesito è contenuta nell'art. 23, comma 11 del CCNI/2010 sulla mobilità del personale della scuola, che prevede: “11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: - docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda; - docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2). Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica”. La nota 2 su richiamata prevede: “Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel sessennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del sessennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”. A parere di chi scrive, il docente (B) del quesito rientra nel secondo comma della nota 2. Egli infatti, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è stato soddisfatto per altre preferenze (la scuola in cui ha prestato servizio nel corrente a.sc.); pertanto egli va considerato come trasferito a domanda e rientra nel primo dei due casi del comma 11 (“docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda”). In caso di contrazione di posti è lui ad essere dichiarato soprannumerario. Alunni: richiesta di nulla osta al
trasferimento Quesito del 19/07/2010 Per richieste di nulla osta (scuola primaria e scuola media), i richiedenti devono addurre motivazioni oppure devo concederli senza valide (documentate) motivazioni. In caso di risposta affermativa, entro quado tempo devo cocederli; oltretutto siamo in fase di definizione dell'organico di fatto? Risposta La normativa di riferimento è scarna e non è cambiata da molto tempo: da quell’articolo 4 del Regio Decreto 4 maggio 1925 n. 653 che l’aveva a suo tempo regolata in questi ternini: “L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell'alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente”. In sintesi: la scuola “di provenienza” non può rifiutare il nulla osta né pretendere che la richiesta venga motivata e documentata. Il rifiuto può essere posto solo per motivi di disciplina (un procedimento in corso) o di tasse (non in regola). Un potere discrezionale di valutazione dei motivi addotti nella richiesta è invece accordato alla scuola “di destinazione”, la quale “decide inappellabilmente sulla richiesta”. Fin qui la norma: che peraltro riguarda esplicitamente solo i trasferimenti “durante l’anno scolastico”. Si potrebbe forse sottilizzare sulla distinzione fra “anno scolastico” e “periodo delle attività didattiche”: ma si ritiene che si tratti di un’interpretazione abbastanza forzata, che non reggerebbe in caso di contenzioso. Le disposizioni amministrative che parlano dell’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni in fase di adeguamento dell'organico di diritto a quello di fatto siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate (ad es. C.M. 63 del 6/07/2009) sono dettate dalla necessità di non modificare il numero delle classi già formate, ma non possono contrastatare con il principio generale qui indicato. In concreto, si suggerisce di ricorrere, per quanto possibile, alla persuasione/dissuasione, ma di non impuntarsi se l’interessato insiste. Da sconsigliare anche risposte dilatorie, del tipo: “glielo rilascio dopo l’inizio delle lezioni”. Iscrizione al III anno di liceo di alunna in
possesso di certificato di competenze di base Quesito del 17/07/2010 La scuola ha ricevuto la richiesta di iscrizione per il prossimo anno scolastico alla classe terza del liceo delle scienze sociali da una ragazza di quasi 18 anni che possiede il titolo di studio di diploma di terza media e presenta il "Certificato di Competenze di Base – acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione -" ottenuto alla conclusione di un percorso semestrale di un tal progetto "Rifugio" di messa a livello tenuto da un Istituto Tecnico in collaborazione con una Agenzia Formativa. La ragazza ha realmente diritto ad entrare direttamente in classe terza liceo senza alcun esame di idoneità o integrazione per il solo fatto di avere il certificato delle competenze di base con i livelli raggiunti tutti positivi? Risposta Il certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione rilasciato ai sensi della nota MIUR 1208 del 12 aprile 2010 di trasmissione del D.M. 9/2010 non sostituisce i titoli di studio richiesti per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado. Pertanto, si ritiene che nel caso in esame l'alunna in possesso del diploma di licenza media per essere ammessa al terzo anno di liceo delle scienze sociali debba sostenere gli esami di idoneità sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspira, secondo le modalità previste dagli artt. 18 e segg. dell'O.M. 90/2001. Peraltro, le norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, regolate dall'O.M. 87 del 3/12/2004, concernono l'inserimento in classi di istituto tecnico o professionale di studenti che provengono dai percorsi sperimentali di istruzione e formazione. Le ferie dei docenti Quesito del 14/07/2010 I docenti sono obbligati a prendere un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi o possono fruire delle stesse anche in modo frazionato? Leggendo il contratto mi pare di non rilevare alcun obbligo in merito ai 15 giorni ma alcuni colleghi lo "consigliano" ai docenti. Risposta Le ferie dei docenti sono regolate dall'art. 13 del CCNL/2007, cui si rimanda. In particolare il comma 9 prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, che coincidono con i mesi di luglio e agosto, durante i quali di norma vanno godute tutte le ferie. Solo per il personale ATA il comma 11 prescrive che vada assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Compensi
per le prestazioni aggiuntive del DSGA Quesito del 13/07/2010 Qualora il DSGA abbia svolto prestazioni aggiuntive rispetto all’orario di lavoro giornaliero, ovvero superiore alle sei ore e quindi superiore alle 36 ore settimanali, può avvalersi di riposi compensativi? Dalle norme contrattuali si direbbe di si. Nel caso in cui il D.S. non volesse concedere i riposi compensativi – adducendo quale motivazione del diniego che al DSGA viene corrisposta già l’indennità di direzione – come può il DSGA vedersi riconoscere il diritto maturato? Il D.S. in questione si ancora ad una interpretazione delle norme contrattuali secondo la quale “l’indennità di direzione assorbe le 100 ore”. Mi chiedo: Se il DSGA non effettua ore di lavoro aggiuntive e percepisce comunque l’indennità di direzione (credo legittimamente) non viene violato il diritto sacrosanto di uguaglianza tra i cittadini sancito dall’art. 3 della costituzione? Se viene effettuato l’orario di lavoro 8/14 ed ore aggiuntive oltre le ore 14,00 insieme, il DSGA deve comunque richiedere la flessibilità oraria? Si chiede una risposta chiara, affermativa o negativa che sia, che si riporti conto solo ed esclusivamente alle norme di leggi e/o contrattuali. Magari facendo il distinguo tra orario di lavoro e/o di servizio, ore aggiuntive, flessibilità oraria ed indennità di direzione. Risposta L’art. 89 del CCNL 2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, prevede che al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. Scompare, quindi, il concetto di lavoro straordinario (ex 100 ore), ma il DSGA può ovviamente svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 settimanali come da contrattazione di istituto. In questo caso due sono le possibilità di riconoscere il lavoro svolto: a) il DSGA, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, può recuperare l’eccedenza oraria che diventa uno strumento di flessibilità organizzativa del suo lavoro; b) il DSGA può chiedere il pagamento delle ore prestate in più se si riferiscono a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL/2007 che finanziano il FIS. Infatti, il Fondo di Istituto viene finanziato esclusivamente dal CCNL, mentre la scuola, per il miglioramento dell’offerta formativa, dispone di finanziamenti che provengono anche da fonti diverse. In questi casi è previsto per il DSGA il riconoscimento dell’attività svolta dallo stesso in progetti finanziati da altri Enti privati o pubblici. E’ il caso ad esempio dei progetti finanziati dalla legge 440/97, ma anche dei fondi specifici MIUR e da avanzo di amministrazione non vincolato ad economie del FIS, non trattandosi di risorse provenienti dal Fondo di Istituto. Non si ritiene, invece, possibile nei confronti del DSGA il pagamento di intensificazione di lavoro. Infatti, l’art. 88 comma 2 lett. e) del CCNL vigente prevede che con il fondo sono retribuite le prestazioni aggiuntive del personale ATA che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario di obbligo ovvero nella intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro. Tuttavia, tale norma deve essere messa in relazione con quanto previsto dall’art. 89 citato ai sensi del quale per il DSGA a carico del fondo vi è solo la quota variabile della indennità di amministrazione. Ricordiamo, altresì, che la tabella 9, come riformata dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, prevede che l’indennità di direzione assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all’art. 51 comma 4 del CCNL/2007. Ma se ore straordinarie vengono effettuate, autorizzate dal D.S. e contrattate devono essere compensate nei due modi sopra evidenziati. Qualora il DSGA ritenga che vengano violati i propri diritti può ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001. Un caso particolare
di esonero del collaboratore vicario Quesito del 13/07/2010 Il prossimo a.s. avrò in organico di diritto 39 classi, un numero insufficiente per la concessione dell’esonero. A queste però si aggiungono le classi che si formano all’interno del CTP (annesso alla mia scuola): storicamente, ormai da parecchi anni, a ottobre si formano 6/7 classi di studenti che conseguiranno poi la licenza media con esame interno. Dette classi si formano generalmente a settembre/inizio ottobre. Ritengo che per il conteggio del numero delle classi, anche queste del CTP possano essere valide per l’esonero del vicario (il mio istituto ha tutte le caratteristiche della complessità che permettono l’esonero con 44 classi). Il mio dubbio è la tempistica, dal momento che quando, con l’organico di fatto, si segnala l’esonero del vicario le classi non sono ancora costituite, anche se si può fondatamente ipotizzare che lo siano a inizio attività didattiche. A tuo parere, posso ugualmente in organico di fatto richiedere il supplente sul posto del vicario facendo presente che sicuramente ci sarà un numero tale di classi del CTP che consentirà di arrivare alle 44 richieste in caso di scuola particolarmente complessa (con sede associata, cinque organici diversi, serale e CTP)? Se è meglio non richiedere il supplente a luglio, lo posso fare eventualmente in un secondo tempo, magari a settembre, oppure quando comunque le classi del CTP sono formalmente costituite, con la raccolta effettiva delle iscrizioni? Risposta Gli esoneri e i semiesoneri dei docenti con funzioni vicarie sono regolati dalla legge 24/12/2003 n. 350, art. 3 punto 88), che ha sostituito l’art. 459 del D.Lgs. 297/1994. In sintesi, essa prevede i seguenti casi di esonero o semiesonero: a) scuola dell'infanzia ed elementare: esonero con 80 classi; b) tutte le altre scuole: esonero con 55 classi, semiesonero con 40 classi; c) in caso di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola [istituti comprensivi o istituzioni scolastiche verticalizzate, n.d.r.], sezioni staccate o sedi coordinate, l'esonero e il semiesonero sono autorizzabili sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato in precedenza (scuola elementare: esonero con 64 classi; tutte le altre scuole: esonero con 44 classi, semiesonero con 32 classi). L'esonero o il semiesonero vengono disposti con decreto del D.S. sul presupposto del numero delle classi funzionanti nella realtà dell'istituzione scolastica risultante dal decreto del Direttore Scolastico Regionale con cui è stata conferita l'autonomia e la personalità giuridica all'istituto medesimo. Pertanto rientra nella sua responsabilità dirigenziale, alla luce anche della serie storica delle classi che si sono formate nel CTP, valutare se a luglio esistano i presupposti per prudenzialmente prevedere che si formeranno le 5/6 classi necessarie per raggiungere il quorum richiesto per l'esonero del collaboratore vicario. Se tale convincimento non gli è dato, potrà disporre l'esonero anche successivamente, al momento cioè in cui le classi si saranno formate. Qualora l'USP avesse già ultimato le nomine di sua competenza, la supplenza sul posto vacante verrà da lui disposta. Non è più in vigore l'obbligo di residenza nel comune di
servizio Quesito del 8/07/2010 Un docente mi ha presentato una richiesta in cui vuole l'autorizzazione a risiedere all'estero (Mentone Francia): verbalmente mi ha detto che serve per avere l'assistenza sanitaria in Italia. Negli anni precedenti gli è stata concessa da alcuni dirigenti. Non sarei di quest'avviso: la residenza è un fatto personale e può risiedere dove vuole ma che lo debba autorizzare? In più con la riduzione di risorse le visite fiscali obbligatorie sono un onere rilevante per la scuola. Posso non autorizzarlo ed invitarlo a indicare una dimora in Italia? Oppure... Risposta L’obbligo della residenza per i dipendenti pubblici era previsto dall’art. 12 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, che recita: “L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato”. Tale obbligo non è stato reiterato né nei D.P.R. 417 e 420 del 31/05/1974 né nel D.Lgs. 297 del 16/04/1994, né nei successivi contratti di comparto. Pertanto il D.S. non è tenuto a richiedere ai dipendenti l'obbligo della residenza nel comune di servizio né ad autorizzare alcuno a risiedervi fuori. Il supplente temporaneo
deve assumere servizio prima di fruire del congedo matrimoniale Quesito del 8/07/2010 La disturbo per la risoluzione di questo quesito cui non riesco a dare risposta: docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Il docente deve prendere servizio il giorno 01/09/2010. Vorrebbe usufruire del permesso per matrimonio di 15 giorni dall'01/09, cioè proprio dal giorno in cui dovrebbe presentarsi per l'assunzione effettiva del servizio. Può assentarsi o deve fisicamente presentarsi il primo giorno di validità del contratto affinché gli venga comunque riconosciuta la retribuzione ed il contratto non venga risolto. Il permesso retribuito di 15 giorni per matrimonio è una causa giustificativa della mancata assunzione del servizio. Grazie. Risposta L'art. 19/12 del CCNL/2007 prevede: “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”. Il successivo art. 25, commi 3 e 4 prescrive: “3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente. 4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa”. Pertanto, perché si instauri il rapporto di lavoro, durante il quale il docente ha diritto a fruire del congedo matrimoniale, occorre che lo stesso prenda servizio per almeno un giorno. Il congedo per matrimonio non è equiparato al congedo per maternità e puerperio, per il quale l’instaurazione del rapporto di lavoro viene realizzata con la sola accettazione della nomina; occorre invece la presa effettiva di servizio. Diffida a cessare
dall'incompatibilità Quesito del 8/07/2010 Con la presentazione di richiesta di assegni familiari abbiamo appurato che una insegnante ha un 2° CUD da un privato (parente) come aiuto cuoca per poche ore la settimana. La signora aveva a inizio anno firmato l'informativa sulle incompatibilità ma è stata messa in regola successivamente. E' venuta spontaneamente dicendo di non sapere e di licenziarsi immediatamente. Quale procedura: procedimento disciplinare? O vista la sua buona fede (?) un semplice ammonimento o invito all'immediato licenziamento (ovviamente l'insegnante non vuole più presentare la richiesta di assegni). Risposta L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Sono previste alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale. Lo stesso articolo prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Le condizioni per cui possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro sono le seguenti: - la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. Anche l'art. 508/10 del D.Lgs. 297/94 prevede che “Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. Nel caso prospettato (aiuto cuoca per poche ore mensili: da un minimo di 4 ore ad un max di 12 ore, per le quali viene comunque rilasciato il CUD) non si parla di una prestazione occasionale, ma di una attività paragonabile a una collaborazione a progetto introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. legge Biagi). Significativo appare inoltre quanto contenuto nella circolare n. 3/97 emanata il 19/02/1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale si legge che “le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni” e che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”. Poiché l'attività retribuita di aiuto cuoca della docente in questione si configura come lavoro parasubordinato non è compatibile con lo status di pubblico dipendente a tempo pieno e quindi non è autorizzabile. Si ritiene che l'insegnante vada formalmente diffidata a cessare dall'incompatibilità. Solo se sarà provato che non vi ottempera potranno essere assunti nei suoi confronti i provvedimenti previsti dall'art. 53/7 del D.Lgs. 165/2001: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Che si fa con un alunno che
ha studiato una lingua straniera diversa da quella impartita nella scuola? Quesito del 6/07/2010 Nelle tre scuole medie dell'istituto in cui ricopro l'incarico di collaboratore vicario viene impartito l'insegnamento del francese quale seconda lingua comunitaria. A luglio si sono iscritti in una sezione di classe Terza due alunni provenienti da altra scuola che, in classe prima e seconda, hanno avuto quale seconda lingua lo spagnolo. A) I due alunni hanno diritto all'insegnamento dello spagnolo (2 ore settimanali) anche in classe terza? Se sì, vista l'assenza di docenti interni abilitati, occorrerà pensare a una prestazione d'opera di docente esperto esterno in possesso di specifica abilitazione, con costi difficilmente sopportabili per la Scuola? B) E' possibile, nel caso specifico, pensare all'offerta dell'inglese potenziato (3+2 ore), avvalendosi di personale interno, retribuibile con il fondo di istituto? C) Quale sarà per i due alunni la seconda lingua su cui verterà la prova scritta in sede di esame conclusivo? Risposta Al caso proposto si attaglia ancora la disposizione dell'art. 18 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, che prescriveva: “L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell'istituto, può, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'istituto stesso, all'esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio”. Pertanto, i due alunni in questione hanno titolo a proseguire lo studio dello spagnolo. Si è a conoscenza che in molti istituti, in casi analoghi a quello rappresentato, il CdC esonera gli alunni dal seguire le ore della seconda lingua comunitaria e li autorizza a svolgere studio individuale di spagnolo (eventualmente assistito da un docente della scuola nella forma dello "sportello". Non occorre l'abilitazione, basta che l'insegnante abbia svolto lo spagnolo anche come seconda lingua all'Università): si predispone apposito progetto per un monte ore adeguato da retribuire con il fondo di istituto. Un eventuale docente esterno potrebbe essere contrattualizzato come collaboratore a progetto ex D.Lgs. n. 276/2003 e retribuito con fondi della scuola provenienti dalla legge 440/97, da contributi degli alunni o da avanzo di amministrazione non vincolato ad economie del FIS. L'esame finale di seconda lingua per costoro sarà pertanto lo spagnolo. Il ricorrere all'insegnamento dell'inglese potenziato rischierebbe di vanificare l'impegno degli alunni che hanno scelto per i precedenti 2 anni lo studio dello spagnolo. Recupero debiti
formativi Quesito del 5/07/2010 Esami di settembre per gli studenti sospesi. Il consiglio di classe si deve riunire nella stessa esatta composizione di giugno? Questo vuol dire chiamare tutti gli insegnanti che nell'anno in corso avevano nomina annuale, i supplenti temporanei che hanno concluso l'anno scolastico, i docenti in pensione al 31/08/10. E nominarli non solo per lo scrutinio finale ma anche per le prove scritte, quelle orali con un aggravio per l'amministrazione non indifferente. E' possibile ricomporre i consigli di classe con il personale tenuto al servizio? Risposta Si premette che l'art. 6 del D.M. 80/2007 prevede: “A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva”. Pertanto, le verifiche dei risultati del recupero dei debiti formativi dovrebbero, di norma, tenersi entro il 31 agosto, tuttavia l’eventualità di uno slittamento dopo tale data non è esclusa dalle norme in vigore. Più precisamente, il D.M. 80/2007, per legittimare il ricorso a tale protrazione, fa riferimento a “particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche”, mentre l’O.M. 92/2007, nell’impartire le istruzioni applicative di quanto disposto con il D.M. 80, limita la possibilità di operare in tal senso ai “casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative” (art. 8). Peraltro, sembra evidente che l’Autorità scolastica sia consapevole delle particolari esigenze delle scuole, per cui la disposizione di concludere le operazioni entro il 31 agosto, giustamente, non ha un carattere tassativo. In merito poi alla composizione del Consiglio di classe per dette operazioni, l'art. 8/6 dell'O.M. 92/2007 precisa che “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”. E la nota MIUR n. 7783 del 10/07/2008 aggiunge: “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente. Pertanto, in prima istanza, va garantita la
medesima composizione del consiglio di classe che ha proceduto alle
operazioni di scrutinio finale. Solo quando si verifica, per motivi legittimi
e documentati, l’assenza di un docente, si procede alla sostituzione come
avviene negli scrutini ordinari”. Al quesito proposto pare pertanto che si
attagli particolarmente l'ultimo periodo della nota MIUR 7783/2008 su
riportata: “In prima istanza, va garantita la medesima composizione del
consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.
Solo quando si verifica, per motivi legittimi e documentati, l’assenza di un
docente, si procede alla sostituzione come avviene negli scrutini ordinari”. Assenza al proprio domicilio in occasione della visita fiscale Quesito del 5/07/2010 Ho notificato una contestazione di addebito
ad una docente per assenza al domicilio alla visita fiscale durante fascia di
reperibilità (la docente circa tre mesi fa già è risultata assente al
domicilio, e per questo ho applicato la sola decurtazione economica); nel giorno
fissato per l'audizione a difesa (10/06) la docente non si è presentata né ha
inviato memoria scritta che, invero, mi giungeva solo quattro giorni dopo
(14/06) il termine fissato per l'audizione a difesa, seppur recante una data
di qualche giorno antecedente (08/06). Posso dunque considerare decaduto per
la docente il diritto a difesa? In caso debba considerarne la difesa,
invece, sarei orientata ad applicare l'avvertimento scritto, visto che
l'avvocato della docente, nella memoria, riferisce che l'assenza è dovuta ad
un malore occorso alla docente che la costringeva a recarsi al pronto
soccorso accompagnata da una persona. Invero, il certificato medico
consegnato a giustifica di tale assenza (che comunque è di un solo giorno),
sebbene ospedaliero, non indica alcun riferimento al pronto soccorso, ma
riporta la semplice dicitura "ammalata; visitata alle ore 11,30"
che coincide con la data e ora di assenza al domicilio. La docente, inoltre,
non ha avvertito l'amministrazione di appartenenza dell'allontanamento dal
proprio domicilio come previsto dall'art. 17 del CCNL. Risposta Si concorda sull'orientamento espresso nel
quesito di applicare al caso esposto il provvedimento disciplinare dell'avvertimento
scritto perché l'interessata non ha avvertito la scuola dell'allontanamento
dal proprio domicilio, accettando per buone le giustificazioni da lei addotte
a propria difesa nella memoria scritta. Infatti se la vicenda dovesse sfociare in una
causa di lavoro il giudice prenderà in considerazione non tanto gli aspetti
formali quanto quelli sostanziali di essa. Una scelta di questo genere -
oltre ad essere conciliante nei confronti dell'interessata - fornirebbe un
argomento in più in sede di giudizio: non c'è stato un accanimento
pregiudiziale, fondato solo su motivi formali, ma una ponderazione attenta di
quel che era ragionevole fare nel caso concreto. L'esame
finale di un alunno affetto da DSA Quesito del 5/07/2010 Al termine dell'esame di stato del primo
ciclo d'istruzione, la famiglia di un alunno con disturbo specifico
d'apprendimento ha fatto ricorso gerarchico all'USR per il voto 6. Sono stati
offerti all'alunno strumenti compensativi (30 minuti in più a disposizione
per ogni prova scritta, compreso INVALsi, uso calcolatrice, tabelle
algebriche, utilizzo computer, ma lui si è rifiutato sia di utilizzare il
tempo in più a sua disposizione; anche i genitori che hanno dichiarato per
iscritto che l'alunno non avrebbe utilizzato il computer. Le prove sia scritte che orali sono state
valutate con criteri oggettivi tramite griglie appositamente predisposte
dalla commissione per tutti gli alunni e per lui non è stata valutata
l'ortografia. I genitori hanno fatto ricorso gerarchico
all'USR sia per i verbali dei consigli di classe che durante l'anno erano
troppo superficiali (loro contestano che durante l'anno non sono stati
utilizzati strumenti compensativi e dispensativi, per cui è arrivato
all'esame senza saperli utilizzare), sia la mia assenza alla prova orale
(sono arrivata in ritardo per problemi, ma avevo verbalizzato all'inizio
della preliminare che in caso di assenza una docente facesse la
vicepresidente in caso di mia momentanea assenza), sia che l'alunno alla
prova Invalsi non fosse stato segnalato come portatore di handicap (nella
preliminare io ho avuto solo una certificazione di disturbo specifico di
apprendimento). Il direttore della scuola paritaria dove ho
svolto la funzione di presidente solo alla fine dell'esame, quando i genitori
hanno parlato di ricorso, mi ha detto che l'anno prima il ragazzo aveva un
certificato di handicap che i genitori hanno voluto ritirare per non
marchiare il figlio). L'alunno ha avuto 7 come voto di ammissione e tutti 6
negli scritti, tranne un 4 dell'Invalsi e 7,2 di orale, per cui per media è
arrivato al 6. Mi chiedo se questi sono motivi validi per
un eventuale perdita del ricorso gerarchico e cosa succeda in caso che
l'amministrazione scolastica desse ragione alla famiglia. La mia assenza
all'orale potrebbe essere sanzionata? In caso inoltre di ricorso al TAR cosa
succederebbe? Bisognerebbe rifare l'esame entro l'inizio dell'anno
scolastico? L'ispettore mi ha chiesto informazioni. Risposta L'art. 10 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009
afferma che “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA),
debitamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei ciclo, devono
tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali
fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono
adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei”. Inoltre il ministero, con la nota 5744 del
28/05/2009, con oggetto “Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi
specifici di apprendimento – DSA” ha precisato che “Come noto, in sede
d’esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte,
in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova nazionale prevista
per gli esami conclusivi della scuola secondaria .Le oggettive difficoltà
degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l’assegnazione di
tempi più distesi per l’espletamento delle prove, l’utilizzo di
apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento
compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Pertanto,
in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella
nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le
corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta”. Da quanto riferito nel quesito queste
disposizioni sono state tenute presenti nell'effettuazione della prova
d'esame dell'alunno in questione. Se poi la scuola a suo tempo non aveva
fatto la sua parte non è sanzionabile il presidente della commissione
d'esame. Anche la mancata presenza di costui all'orale, se motivata, non
comporta rilievi censori. Il ricorso all'USR ed eventualmente al TAR
non può modificare l'esito dell'esame, peraltro positivo. Infatti l’ipotesi prevista dall’art. 21
novies della legge 241 del 7/08/1990, concernente l’annullamento d’ufficio di
un provvedimento amministrativo, può avvenire solo per i vizi di eccesso di
potere e incompetenza (art. 21 octies) e solo se sussistono ragioni di
pubblico interesse e tenendo conto dell’interesse del richiedente (e dei
contro interessati): ragioni che, stando alla descrizione del quesito, non sono
ravvisabili nella situazione in esso dedotta. Accorpamento
classi nell'organico di fatto Quesito deel 3/07/2010 In un plesso di scuola primaria di un I.C. sono funzionanti due terze con 26 alunni frequentanti, suddivisi nei corsi A e B, classi dove sono presenti alunni con seri problemi di apprendimento, oltre ad un’alunna diversamente abile. Nei giorni scorsi la famiglia dell’alunna diversamente abile ha chiesto il “nulla osta” per trasferirsi in Sud America, in modo tale da farle iniziare subito l’a.s. da poco incominciato (ricordo che nell’emisfero australe è inverno). Questa situazione, del tutto imprevista, ha determinato la diminuzione a 25 del totale degli alunni che, il prossimo a.s., frequenteranno la quarta. Mi pare di ricordare che, se si è in presenza di una riduzione di alunni, il D.S. deve procedere all’accorpamento delle classi entro la metà di luglio. Tenuto conto della situazione descritta, occorre procedere all’accorpamento in un’unica classe dei 25 alunni? Essendo alunni che fin dalla prima lavorano in classi diverse, il trasferimento dell’alunna disabile e la conseguente riduzione del numero di alunni frequentanti determina automaticamente l’accorpamento delle due classi? Non è possibile mantenere divise le due classi con motivata relazione pedagogico-didattica delle Docenti, anche in considerazione delle serie difficoltà di apprendimento evidenziate da numerosi alunni e dal maggiore carico di lavoro e di studio che si determina negli anni terminali della scuola primaria? Nel caso si dovesse procedere all’accorpamento, quanti docenti risulterebbero perdenti posto? In questa situazione, come vengono individuano tali docenti? Risposta Prima questione: accorpamento classi quarte Si premette che l'art. 4, comma 1 del DPR 81/2009 prevede: “Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli”. La perdita di un'alunna disabile su 26 che costituivano le due classi quarte autorizzate in organico di diritto rientra in detta deroga o comporta l'accorpamento delle due classi nell'organico di fatto? L'art. 10/1 del DPR 81 prescrive: “Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti”. I commi 2 e 3 dell'art. 5 salvaguardano la possibilità di formare classi con non più di 20 alunni qualora accolgano alunni con disabilità, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. Proprio la presenza dell'alunna disabile aveva consentito la costituzione in organico di diritto di due classi quarte con una media di 13 alunni per classe. Senza l'alunna disabile non pare possibile rifarsi alla deroga di cui si è detto perché il numero degli alunni per classe scende ben al disotto del 10% di quello previsto (“non inferiore a 15 e non superiore a 26”). Pertanto si ritiene necessario accorpare le due classi quarte, senza poter ricorrere alla motivata relazione pedagogico-didattica delle docenti di cui si discorre nel quesito. Essa è prevista solo in presenza di alunni disabili. Premesso che quest'anno non è ancora pervenuta la consueta C.M. relativa all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, si riporta il testo della C.M. n. 63 del 6/07/2009 che nel merito disponeva: “Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate”. Seconda questione: docenti perdenti posto I docenti perdenti posto sono gli ultimi collocati nelle graduatorie di istituto di individuazione dei soprannumerari disposta entro il termine per le operazioni di trasferimento del personale scolastico previsto dal relativo CCNI/2010, con le formalità indicate nell'art. 21. Essi saranno utilizzati secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, tuttora in fase di contrattazione. Quello dell'a.sc. scorso era stato sottoscritto il 26/06/2009. I giudizi di
ammissione all'esame di Stato Quesito del 2/07/2010 La disturbo per porLe i seguenti quesiti in merito alla controversa questione dei giudizi di ammissione all'esame. 1) Alla luce della nota ministeriale del 27 marzo 2007 e dell'O.M. 44/2010 i giudizi di ammissione all'Esame di stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore deve essere redatto dal Consiglio di Classe per tutti gli studenti e riportato sulle schede personali consegnate alla Commissione d'Esame? 2) In caso di risposta affermativa alla domanda precedente e nell'ipotesi che il Presidente della Commissione constati l'assenza dei suddetti giudizi, come dovrà comportarsi? Dovra far convocare dal DS della scuola ospitante un consiglio di Classe che ponga rimedio all'irregolarità? 3) Le chiedo, infine: è possibile che il Consiglio di Classe abbia ammesso all'Esame uno studente che nel primo quadrimestre aveva riportato valutazioni gravemente insufficienti (voti 2 e 3 in varie discipline) senza adeguata motivazione? Risposta L'art. 6/1 del DPR 122/2009 prescrive: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”. L'art. 2/1 dell'O.M. 44/2010 prevede: “Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n. 653 e dell’art. 37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. [...] Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione”. Da questa normativa non si evince più l'obbligo della predisposizione di giudizi analitici per ogni studente ammesso, anche se le valutazioni vanno sempre motivate, sia in caso di ammissione sia soprattutto in caso di non ammissione; dette motivazioni devono risultare a verbale dello scrutinio. Peraltro, già la C.M. 44 del 5/05/2007 prevedeva che “devono essere puntualmente motivate sia la non ammissione all’esame sia l’ammissione all’esame dei candidati che presentano valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. Nei confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle singole discipline, il Consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione del provvedimento di ammissione all’esame”. Riconoscimento
dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione
generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai
sottoufficiali a quelli rilasciati dagli Istituti Professionali Quesito del 2/07/2010 Sono il dirigente scolastico di un Istituto professionale di stato per l'Industria e l'Artigianato. Mi sono pervenute tre richieste di riconoscimento del titolo di studio ai sensi del Decreto interministeriale del 16 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 174 del 29 luglio 2009. La circolare di Dutto Prot.AOODGOS n. 9996 del 2 ottobre 2009, fornisce alcuni chiarimenti, ma mi rimangono comunque alcuni seri dubbi e, pertanto, prima di commettere errori gravi, mi pongo, e conseguentemente Le pongo alcuni quesiti: 1. E' sufficiente l'attestazione rilasciata dall'amministrazione Militare di appartenenza senza alcuna indicazione di monte ore del corso frequentato per il rilascio del diploma? 2. Nel caso in cui nella richiesta venissero citati tre corsi dello stesso settore, ma con punteggi finali diversi, quale punteggio deve essere tenuto in considerazione per esprimere la votazione della qualifica in centesimi, dopo aver effettuato il rapporto tra la votazione del corso del militare e la votazione in centesimi? 3. Il diploma di qualifica rilasciato è sicuramente lo stesso rilasciato agli studenti del mio istituto che hanno conseguito l'esame di qualifica? 4. La data da indicare sul diploma va riferita all'anno scolastico corrente? 5. Deve essere indicato sul diploma che il titolo è stato conseguito ai sensi del Decreto interministeriale del 16 aprile 2009? 6. E' sufficiente il rilascio del diploma o è meglio accompagnare il rilascio del diploma con un atto in cui il dirigente scolastico decreta che: VISTO... si rilascia il diploma?...: 7. La tabella allegata al citato decreto elenca tutti i corsi militari e l'equipollenza del diploma di qualifica professionale. E' possibile che il mio istituto che rilascia una qualifica di operatore meccanico rilasci un diploma di qualifica corrispondente alla specializzazione "Meccanico automezzi"? 8. E' previsto che il richiedente paghi la tassi di diploma di € 15,13 prevista per gli studenti IPSIA? Risposta Il comma 1 dell'art. 1 del D.I. 14/04/2009 prevede: “Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze Armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all’estero è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell’istruzione professionale, secondo la tabella “A” annessa al presente Decreto”. Pertanto, in ordine ai quesiti posti si precisa: 1) Per il rilascio del diploma è sufficiente l'attestazione rilasciata dall'amministrazione militare di appartenenza senza alcuna indicazione di monte ore del corso frequentato; 2) In caso di riconoscimento di più corsi dello stesso settore, ma con punteggi finali diversi, si tiene in considerazione il punteggio migliore per esprimere la votazione della qualifica in centesimi, dopo aver effettuato il rapporto tra la votazione del corso del militare e la votazione in centesimi. Qualora, invece, l'attestazione prodotta sia sprovvista di valutazione il diploma equipollente dovrà essere rilasciato con la votazione minima; 3) Il diploma di qualifica rilasciato ha la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità di quello rilasciato agli studenti che hanno conseguito l'esame di qualifica e consente l’ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale; 4) La data da indicare sul diploma è quella del rilascio; 5) Va indicato sul diploma che il titolo è stato conseguito ai sensi del Decreto interministeriale del 16 aprile 2009; 6) Si ritiene sufficiente il rilascio del diploma; 7) L'istituto che rilascia la qualifica di operatore meccanico rilascia un diploma di qualifica corrispondente alla specializzazione “meccanico mezzi cingolati”, “meccanico mezzi ruotati” e si ritiene anche “meccanico automezzi”; 8) Né il D.I. 14/04/2009, né la nota MIUR prot. 9996 del 2/10/2009 prevedono che i richiedenti paghino la tassa di diploma. Esami di Stato:
candidato assente alla terza prova scritta Quesito del 2/07/2010 Avrei bisogno di sapere se, nell'esame di stato, un alunno ammalato alla terza prova deve recuperare a settembre solo quella prova o anche le prime due. Grazie. Risposta Si assume che il candidato assente alla terza abbia presentato probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa (O.M. 44/2010, art. 18/4) e sia stato sottoposto a visita medica fiscale a riprova dell'impossibilità di presenziarvi. Egli dotrà sostenere soltanto tale terza prova. Si segnala tuttavia che se il ragazzo guarirà per le prove suppletive, egli potrà sostenere la terza prova in tale occasione come da calendario previsto dall'art. 12, comma 13 dell'O.M. 44/2010: “La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno mercoledì 7 luglio 2010, alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, giovedì 8 luglio, alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo”. Evidentemente la commissione non conclude i propri lavori prima dello svolgimento della prova medesima. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva, i candidati possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria che si tiene di solito all'inizio di settembre. In tale occasione egli dovrà sostenere solo la terza prova e il colloquio non svolto. Le ore di sostegno vanno svolte “frontalmente” Quesito del 1/07/2010 Un insegnante di sostegno, in servizio presso la mia scuola, svolge 11 ore settimanali di docenza presso l’abitazione di una bimba disabile, che non potrà mai frequentare la scuola in quanto dipendente da un respiratore. Da queste 11 ore settimanali l’insegnante vuole defalcarne 5, da destinare alla programmazione, alla preparazione del materiale ed al tempo di percorrenza casa-scuola. La motivazione di tale richiesta sta nella complessità del caso, che richiede l’utilizzo di materiali della programmazione aumentativa, adattati alla bimba. La famiglia della disabile supporta con forza tale richiesta. Io, pur capendo la complessità della situazione, ritengo che all’insegnante non possano essere decurtate tali ore in quanto, a mio avviso, rientrerebbero nella funzione docente e nelle ore di programmazione settimanali, previste per la scuola primaria. Sia l’insegnante che la famiglia insistono in tale richiesta. Mi dici cosa ne pensi? Risposta Le ore di sostegno assegnate alla docente vanno tutte svolte “frontalmente”, cioè in presenza dell'alunno disabile. La preparazione del materiale per l'efficace svolgimento del suo compito rientra tra le attività individuali dovute dai docenti ai sensi dell'art. 29 comma 2 del CCNL/2007 (“Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati”). Tanto meno può esservi incluso il tempo di percorremza scuola-casa dell'alunno. Mancato
superamento dell'anno di prova di una docente Quesito del 1/07/2010 Nella scuola vi è un docente che il Dirigente ritiene non debba superare l'anno di prova per i seguenti motivi: 1 - durante una visita ispettiva in classe ha verificato che il docente si rivolgeva agli alunni apostrofandoli come "ignoranti"; 2 - ha notato che durante i consigli di classe, qualche volta, ha inveito contro colleghi e genitori degli alunni che non condividevano le sue posizioni; 3 - durante l'anno scolastico è giunto a scuola sistematicamente in ritardo (nonostante avesse ottenuto un orario di 3 ore al giorno, usufruendo della Legge 104). Dovendo portare in discussione al "Comitato di valutazione docenti" una tale situazione: - quali sono le decisioni che può prendere tale organo collegiale? Se dovesse decidere, come vuole il Dirigente, di dare parere sfavorevole al superamento dell'anno di prova, a che cosa possono andare incontro i componenti di tale organo? (visto che il collega si è già rivolto ad un legale). Risposta Dalla descrizione del quesito emerge un quadro comportamentale della docente che orienta verso un giudizio negativo circa il superamento del periodo che può esplicitarsi o nella dispensa dal servizio o nella proroga del periodo di prova stesso, che è di norma quanto avviene in casi consimili. Per quanto riguarda le problematiche del periodo di prova i riferimenti normativi fondamentali sono costituiti dagli articoli 438-440 del D.Lgs. 297/1994 (che riprendono, in particolare, l'art. 58 del D.P.R. 417/1974): ed è proprio in applicazione del predetto art. 58 che venne emanata, in data 1 agosto 1975, la circolare 219 che ancora oggi, con gli adattamenti resi necessari dal D.P.R. 275/1999 in materia di competenze e procedure in merito, rappresenta un altro punto di riferimento di fondamentale importanza. Se, come sembra prefigurarsi da quanto descritto, il dirigente intende prepararsi a un provvedimento di non superamento del periodo di prova, è quanto mai opportuno che, per sostenere la sua posizione in sede di comitato di valutazione del servizio e per motivatamente rispondere al probabile ricorso della docente avverso il diniego al superamento del periodo di prova, egli si crei un dossier documentale delle mancanze della docente e degli interventi, posti in essere dal dirigente stesso o dal tutor, per correttamente supportare l'attività didattica della docente passata di ruolo. Peraltro, essa è stata sottoposta a visita ispettiva si ritiene a richiesta del dirigente e il relativo esito si presume sia stato reso noto al dirigente medesimo. L'eventualità che la docente in questione possa non superare il periodo di prova esiste, se il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11 del D.Lgs. 297/94 esprimerà un parere in tal senso. Per predisporre le cose in modo da essere tutelato in caso di mancanza conferma in ruolo, si ribadisce che occorre che il dirigente acquisisca tutti i documenti e le testimonianze scritte di docenti, genitori ed alunni che provino comportamenti scorretti o improntati a mancata osservanza dei propri doveri d'ufficio o comunque previsti dal CCNL/2007, in modo che al momento di valutare l'operato del docente, sia possibile motivarne l'eventuale non conferma in ruolo. A conclusione d'anno, riunito il comitato per la valutazione del servizio, il D.S., sulla base di tutti gli elementi di valutazione man mano così acquisiti, presenterà una relazione circostanziata e motivata sul servizio prestato dalla docente. Il comitato prenderà anche in esame gli atti relativi all’attività da lei svolta (ad esempio i registri personali di cui valuterà le modalità di tenuta, gli elaborati degli alunni da lui corretti e classificati, ecc.) e sulla scorta di tali elementi esprimerà un suo parere di conferma in ruolo o meno. In caso di esito sfavorevole della prova, si applica l’art. 439 del D.Lgs. 297/1994 che prevede o la dispensa dal servizio, oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Tuttavia tali determinazioni vanno assunte con le garanzie previste dall'art. 439 stesso: “In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione”. Nulla hanno da temere i componenti del comitato per la valutazione del servizio a seguito del giudizio da loro espresso poiché fondato su elementi desunti dalla motivata e circostanziata relazione del D.S. Il D.S. inabile al lavoro non può svolgere alcun atto di
gestione della scuola Quesito del 30/06/2010 Il dirigente scolastico dichiarato temporaneamente inabile al lavoro dall'INAIL in seguito ad un infortunio (frattura di una gamba) può volontariamente partecipare ad alcune attività degli organi collegiali, dal momento che i modesti limiti alla deambulazione non gli pregiudicano la necessaria capacità operativa? Ad esempio, può presiedere il Comitato per la valutazione del servizio, in considerazione che il docente vicario non sarebbe minimamente in grado di formulare, per mancanza di qualsiasi elemento di conoscenza, la prescritta relazione da sottoporre al Comitato? Si potrebbe obiettare che il DS potrebbe fornire al vicario ogni utile informazione: ma ciò comporterebbe una presenza in ufficio del DS almeno per la consultazione degli atti e per la formulazione delle indicazionin al vicario. Oppure, si potrebbe attendere la fine dell'inabilità temporanea: ma se essa dovesse protrarsi oltre il 31 agosto, termine non solo dell'anno scolastico ma anche del servizio del DS in seguito a pensionamento? Qualora il DS presiedesse ora tale organo, ciò sarebbe motivo idoneo ad invalidare la seduta? Grazie. Risposta Se il D.S. beneficia di un istituto giuridico che lo esonera dallo svolgere i compiti e doveri d'ufficio connessi con la funzione (malattia o infortunio dipendente o non da causa di servizio, congedi per motivi di famiglia o di studio, ferie, ecc, regolati dal CCNL Area V), non può svolgere alcuna delle incombenze previste dal profilo professionale, che tutte vengono demandate a chi ne è stato delegato a sostituirlo. Egli pertanto non può nemmeno svolgere quelle attività che il suo stato, come quello descritto nel quesito, gli consentirebbe. Gli atti da lui posti in essere sarebbero inficiati di illegittimità. Se tuttavia i modesti limiti alla deambulazione gli consentissero di recarsi a scuola egli potrebbe informalmente fornire al vicario le necessarie informazioni desunte dagli atti ufficiali per consentirgli di presiedere efficacemente la riunione del comitato di valutazione. Assegnazione dei docenti alle classi Quesito del 29/06/2010 Vorrei avere chiarimenti in merito all' assegnazione dei docenti alle cattedre. Nell' organico di diritto di francese mi sono state attribuite 2 cattedre di cui una di 18 ore e l'altra di 8 ore da svolgere nel mio istituto, le altre ore (2 e 8) in altre 2 scuole nel medimo comune. Le docenti titolari hanno emtrambe la 104: una per motivi personali e l'altra per assistenza a un genitore. Quest' ultima docente ha il maggior punteggio e anche piu continuità. Tra le 2 chi ha la precedenza? considerato il fatto che a prescindere dai criteri stabiliti in sede collegiale è il Dirigente, in ultima istanza ad assegnare le cattedre. Grazie. Risposta Si conferma che l'assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del capo di istituto, attribuitagli dall’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, “sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti”. Pertanto, il provvedimento con cui il dirigente assegna i docenti alle classi è l'atto finale di un complesso processo nel quale intervengono il Consiglio di istituto che indica i criteri generali e il Collegio dei docenti che formula le proposte. Detti criteri e proposte sono generalmente il rispetto della continuità didattica, l’anzianità di servizio, i titoli culturali e didattici e la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per attuare il piano dell'offerta formativa. Essi hanno la veste giuridica di pareri "obbligatori", che cioè l'amministrazione ha il dovere di acquisire, ma non sono per la stessa "vincolanti", nel senso che il dirigente può discostarvisi motivando opportunamente il suo agire in difformità da detti pareri e criteri. Infatti il Consiglio di Stato ha avuto modo di sentenziare che il capo d’Istituto può discostarsi dai criteri generali del Consiglio d’Istituto e dalla proposta del Collegio dei docenti, quanto alle assegnazioni dei docenti alle classi, purché lo faccia “motivatamente” (Cons. Stato Sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 145). La domanda relativa a quale delle due docenti abbia la precedenza sottintende un riferimento alla graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari prevista dall’annuale CCNI sulla mobilità. Si rileva che essa è finalizzata esclusivamente a tale incombenza. Non si fa quindi ricorso ad essa in momenti diversi, quale quello di assegnare i docenti alle classi, salvo che il riferimento a quella non figuri tra i criteri e le proposte degli organi collegiali competenti (circostanza frequente in molte istituzioni scolastiche). Pertanto, anche nel caso rappresentato il dirigente scolastico farà riferimento alla graduatoria in questione se essa è il primo criterio impiegato dal Consiglio di istituto e la prima proposta del Collegio dei docenti forniti al dirigente per l'assegnazione dei docenti alle classi. Assenze per gravi patologie Quesito del 29/06/2010 La normativa vigente suggerisce, nei casi di assenze per gravi patologie certificati con deposito della documentazione presso la scuola, di non procedere alla richiesta di visita fiscale. Le domanda che mi pongo sono le seguenti: 1. La visita fiscale non va mai richiesta? 2. Occorre richiedere, al rientro in servizio, un certificato attestante la terapia a cui il dipendente si è sottoposto? I dubbi nascono dal fatto che, almeno nella regione dove lavoro (Calabria), è riconosciuta la grave patologia a persone che, in sostanza, sono affette anche solo da ipertensione o roba del genere. Risposta Il contratto vigente del comparto scuola (art. 17, comma 9), nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute a terapie salvavita correlate a "gravi patologie", non ha individuato, come invece hanno fatto altri comparti: Ministeri e Autonomie Locali ad esempio, alcune specifiche casistiche. E’ evidente che per poter considerare e applicare correttamente e senza apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale relativa alle gravi patologie occorre aver ben presente la portata della stessa disciplina e disporre di una documentazione incontestabile, in relazione alla presenza di condizioni morbose di particolare gravità, patologie croniche e invalidanti. Sotto il primo aspetto si rileva che la clausola in esame non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita; quindi, i due requisiti devono coesistere e vanno valutati contestualmente. Per gli aspetti relativi alla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni valutazione di merito al medico curante o alla ASL competente o alla Struttura Convenzionata o al verbale di invalidità. Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente. La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente. E’ dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione, al fine di limitare la concessione del beneficio di cui all’art. 17/9 del contratto a quei casi che effettivamente rientrano nella tutela contrattuale. Ci si riferisce quindi a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità della prestazione lavorativa. Resta confermato che ove non ricorra la particolare fattispecie prevista per le gravi patologie, per tutte le altre ipotesi di malattia del lavoratore continuerà a trovare applicazione solo la disciplina della normale assenza per malattia, concetto ribadito più volte dall’ARAN in risposta a specifici quesiti. Il congedo biennale per assistenza all'HC
non è valido ai fini della carriera Quesito del 29/06/2010 Assisto il genitore con handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992. Desidero sapere se il congedo straordinario biennale retribuito di cui al Decreto Legislativo 26/03/2001 n° 151 art. 42 comma 5, è valido ai fini della progressione della carriera. Faccio presente che la ragioneria provinciale di Forli e quella di Ravenna hanno inviato il 14/06/2010 a tutte le scuole una nota datata 10/06/2010 in cui ribadisce che il congedo di due anni previsto dal d. l. n° 151/2001 NON E' VALIDO AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 08/03/2000 n° 53. Consultare il sito: www.leotuccari@.it/view. Risposta Si conferma che in caso di fruizione di congedo straorinario biennale retribuito previsto dall'art. 42/5 del D.Lgs. 151/2001, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. Sul tema sono importanti le precisazioni fornite dal MEF con circolare n. 487 del 25/02/2005, avente per oggetto “Art.42, comma 5, del d lgs 26-3-2001, n 151 - Congedo parentale per assistenza a soggetti portatori di handicap”, che al punto d) precisa: “Il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali”. E successivamente afferma: “In particolare, agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e, ricorrendo il caso, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo”. Graduatoria soprannumerari: è corretta la valutazione del
punteggio di un collega? Quesito del 27/06/2010 Un docente, che ha avuto il trasferimento a domanda nella ns. scuola dal 1/9/2003 ha avuto il bonus dei 10 punti nella graduatoria interna. Allo stesso docente (divorziato) è stato attribuito il punteggio per il ricongiungimento al figlio che risiede nel Comune di titolarità del docente il quale però ha la residenza in altro comune. La scuola ha agito correttamente nell'attribuizione dei suddetti punteggi? Se la scuola avesse sbagliato posso il prossimo anno fare un eventuale ricorso? Risposta La norma di riferimento è il CCNI/2010 relativo alla mobilità del personale della scuola. Ai sensi dell'Allegato D - Tabelle A e B di valutazione dei titoli e dei servizi, punto I, lett. D), i 10 punti sono stati attribuiti al docente in questione una tantum poiché egli, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non ha presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendola presentata, l’ha revocata nei termini previsti. Anche il suo ricongiungimento al figlio poiché separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale è riconosciuto dalle tabelle medesime, punto II, lett. A. La nota 7 precisa che la lett. A vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Pertanto si ritiene che la scuola abbia agito correttamente nell'attribuizione dei suddetti punteggi. La dipendente che non rispetta la contrattazione di istituto in
caso di ferie Quesito del 26/06/2010 Un'assistente amministrativa con difficoltà relazionali durante questo anno con la DSGA e frequenti episodi di assenteismo, durante un breve passaggio in segreteria lascia sulla scrivania della medesima una richiesta di ferie e recuperi di un'intera settimana. La mia contrattazione di istituto prevede che: - le ferie vadano richieste al DS con 5 giorni di anticipo e vada naturalmente verificata la concessione per usufruirne; -i recuperi vadano richiesti sempre con anticipo alla dsga che ne valuta la concessione o meno per ragioni di servizio. La domanda datata 15 giugno viene letta dalla dsga il 17 perchè il 16 convocata in USP per una riunione. Anch'io la vedo il 18 perchè in esami ed entrambe decidiamo di non concedere né le ferie né i recuperi per ragioni di servizio. Chiedo che la assistente ne sia informata. La stessa non si presenta né lunedì né martedi 22. Contattata il lunedi dalla dsga telefonicamente dice di non voler ritornare. Il 23 torna. Dice di sentirsi male e va al pronto soccorso. Le danno la prognosi di un giorno. Il 23 fa avere un'altra richiesta di ferie dal 28. Il 25 è in sciopero. A mio parere ci sono gli estremi per trattenuta sullo stipendio di due assenze non giustificate e per un provvedimento disciplinare. Che fare? Risposta Il comportamento della dipendente in questione, che ha contravvenuto alla norma della contrattazione di istituto che prevede che le ferie vadano richieste al DS con 5 giorni di anticipo e vengano autorizzate prima di usufruirne, è certamente sanzionabile con uno dei provvedimenti previsti dall'art. 93 del CCNL/2007 seguendo il procedimento previsto dall'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001. Tuttavia, considerare le due giornate di ferie fruite dalla dipendente stessa assenze ingiustificate e pertanto senza stipendio potrebbe configurarsi una sorta di abuso di potere, poiché essa ha fruito di un istituto giuridico cui ha titolo anche se ha contravvenuto alle disposizioni della scuola per beneficiarne. In caso di contenzioso l'istituzione scolastica rischierebbe seriamente la soccombenza. Si ritiene pertanto legittimo un provvedimento disciplinare, non invece la privazione dello stipendio. Errore di trascrizione del giudizio
finale sul tabellone dei voti Quesito del 26/06/2010 Nella mia scuola si è verificato un caso di difformità tra gli atti dello scrutinio finale (nel quale un ragazzo non è stato ammesso alla classe successiva) e quelli del tabellone (nel quale per errore di trascrizione il ragazzo risulta con giudizio sospeso). Potrebbe indicarmi la normativa di riferimento ed eventuali casi giurisprudenziali analoghi? Martedì pm avremo un consiglio straordinario per decidere del caso. Grazie Risposta Si ritiene che la difformità tra gli atti dello scrutinio finale e il tabellone dei voti sia da attribuire a mero errore materiale di trascrizione (errore deprecabile per le conseguenze cui il ragazzo e la scuola vengono esposti). L'errore va corretto. Tuttavia, se si tratta di mero errore materiale, non pare nemmeno necessaria la riconvocazione del CdC, se non per informarlo della circostanza. Evidentemente il CdC non potrà modificare la precedente decisione. In via generale, la correzione deve avvenire con il rispetto di alcune regole: non cancellare la menzione errata, ma circondarla con un rettangolo a penna e barrarla lasciandola leggibile; apporre a lato un timbro della scuola e la firma del capo di istituto; scrivere in posizione non ambigua la dicitura “Non ammesso alla classe successiva”. Dell'incresciosa circostanza andrà preventivamente avvertita la famiglia dell'alunno in applicazione del disposto dell'art. 16 comma 4 dell'O.M. 90/2001. “Varie ed eventuali” Quesito del 25/06/2010 Pongo un quesito relativo alla discussione dei punti all'ordine del giorno del Collegio dei Docenti. Alcuni insegnanti vorrebbero discutere in sede collegiale una questione non presente all'ordine del giorno, utilizzando la voce "varie ed eventuali" per inserire il punto. Il D.S. non consente la discussione sostenendo che tutto ciò che non è all'ordine del giorno non può essere nè deliberato nè discusso. Inoltre, il D.S., sostiene che le varie ed eventuali vengono introdotte dal Presidente della riunione e non dai docenti. Che ne pensa? Risposta Il regolamento d’Istituto dovrebbe definire le modalità di convocazione degli Organi Collegiali, sia del Cd'I che del CD. In assenza di regolamentazione d’Istituto, a norma dell’art. 40 del D.Lgs. 297/94, l’Organo Collegiale opera secondo quanto previsto dal “Regolamento Tipo” predisposto dal MPI con C.M. n. 105 del 16/04/1975. Tale Regolamento prevede all’art. 1 l’obbligo che gli argomenti da trattare siano esplicitamente indicati in fase di convocazione nell’Ordine del Giorno. Una delibera su materia non indicata esplicitamente all’o.d.g., in particolare nel caso di assenza di uno o più membri dell’Organo Collegiale, risulta illegittima, anche perché non si è dato modo a tutti i componenti di prepararsi e documentarsi adeguatamente alla discussione dell’argomento. Inoltre, in particolare per quanto riguarda il Cd'I, che, essendo elettivo, è organo con caratteristiche “politiche”, la presenza non è disciplinarmente obbligatoria e di conseguenza un membro può anche decidere di non presentarsi alla riunione, perché non interessato agli argomenti all’o.d.g. Quanto sopra è peraltro affermato da nutrita giurisprudenza. Ad esempio il TAR della Lombardia (BS) con decisione n. 321 del 10/07/65 afferma che è illegittima la deliberazione dell’Organo Collegiale che sia stata assunta su un argomento non inserito preventivamente all’ordine del giorno, salvo che alla trattazione della questione abbiano partecipato tutti gli aventi diritto. Sostanzialmente lo stesso principio è stato affermato ad esempio dal Consiglio di Stato con dec. n. 679 del 14/07/70 che considera legittima la delibera su un argomento non indicato all’o.d.g. solo in presenza di tutti i membri dell’organo e solo se la delibera è assunta all’umanità. In relazione a quanto sopra, si ritiene che non sia di per sé illegittima la voce “Varie ed eventuali” nell’ordine del giorno; purché su tale punto all’o.d.g. siano trattati solo argomenti che non si concludano con la votazione di una delibera (avvisi, comunicazioni, ecc.). Tuttavia, si è del parere di evitare l’inserimento di tale voce nella convocazione dell’organo collegiale perché non funzionale all'efficienza del sistema. Essa infatti a volte si trasforma in uno strumento insensatamente vessatorio nei confronti del capo di istituto. Meglio invece inserire la voce: “Comunicazioni del Dirigente/Presidente”. Pagamento delle ore di insegnamento alternativo all'IRC Quesito del 25/06/2010 E' corretto che l'ora di alternativa all'IRC sia pagata dalla Direzione Provinciale del Tesoro? D'altra parte lo studio assistito e la vigilanza (in alternativa all'IRC) possono essere pagati con il FIS, o devono essere pagati con altre risorse non vincolate dell'Istituto? Risposta L’alunno che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica può optare per: A) Attività didattiche e formative organizzate dalla scuola; B) Studio individuale assistito; C) Studio individuale non assistito; D) Non presenza nei locali scolastici. Le attività didattiche alternative, nei casi in cui vi siano richieste, devono essere obbligatoriamente organizzate dal Collegio dei docenti (C.M. n.368/1985). Nella scuola dell’autonomia si è assestata la seguente prassi che sintetizza le indicazioni desumibili dalle varie norme: l’individuazione e la programmazione della/e attività alternativa/e è deliberata dal Collegio docenti, quasi mai sentendo gli alunni, e confermata ritualmente di anno in anno. E’ il Collegio a individuare la classe di concorso delle attività in questione e fornire altre eventuali indicazioni. Gli insegnanti da impiegare sono prioritariamente quelli che debbono completare l’orario. E' possibile anche attribuirle come ore eccedenti ai professori consenzienti, con le stesse modalità con cui si assegnano le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali di cui alla nota MIUR Prot. 12360 del 25/08/2009, a carico pertanto del Tesoro e non del FIS. Ciò era già stato precisato nelle circolari ministeriali 29/10/1986 n.302 e 28/10/1987 n.312, che, per assicurare le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, richiamavano la necessità di ricorrere a "docenti delle dotazioni organiche aggiuntive", a "docenti in soprannumero totale o parziale", a "docenti che devono completare l'orario di servizio". Se queste vie non sono percorribili, "si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti, che ovviamente saranno retribuite ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417". In caso di impossibilità di soluzioni interne è possibile ricorrere a conferimento di incarichi esterni. Nel caso, raggruppate per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio, viene fatta una nomina di supplenza attingendo alle graduatorie provinciali poiché si tratta di una supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per la copertura di posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino a termine dell’anno scolastico e per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Queste nomine sono conferite ai sensi dell’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e vengono quindi pagate dalla DPT. Quanto detto vale pertanto per l'attività alternativa che comporti l'insegnamento di una disciplina rientrante tra quelle previste dalle classi di concorso di cui al D.M. 39/98 e successive integrazioni. Se si tratta invece di assistenza attiva allo studio individuale assistito (opzione B), assistenza che comporta una sorta di tutorato degli studenti, la scuola può predisporre un apposito progetto da inserire nel POF e nel programma annuale da finanziare con i fondi senza vincoli di destinazione di cui la scuola dispone e pagato come ore aggiuntive di insegnamento di cui alla Tabella 5 allegata al CCNL/2007. Per lo svolgimento di questa attività non è possibile ricorrere all'impiego di personale supplente (C.M. 302/1986). Il certificato medico cartaceo non esime la scuola
dal richiedere la visita medica fiscale Quesito del 23/06/2010 In applicazione della circolare 1_2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica al termine del periodo di transizione (20/06/2010) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/03/2010) la trasmissione dei certificati è effettuata esclusivamente per via telematica. “Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso. inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall'INPS”. Nel caso le scuole ricevano i certificati cartacei, le visite fiscali devono ancora essere disposte? Risposta La risposta è affermativa. Infatti la mancata osservanza della disposizione prevista dalla Circolare 1/2010 F.P. obbliga la scuola a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico, ma non la esime dagli adempimenti previsti dalle disposizioni che le fanno obbligo di richiedere la visita medica fiscale. Peraltro, come verrebbe a configurarsi l'assenza del dipendente se non si desse validità al documento medico? Il comma 5 dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, afferma che “l’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative”. Rimane quindi immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l’art. 71/3 del d.l. n. 112/2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72/1 del d.lgs. n. 150/2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione della norma (Circolari nn. 7 e 8 del 2008). Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 7 dell'11 novembre 2009 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai controlli sulle assenze per malattia del personale delle Pubbliche Amministrazioni. La circolare ha ribadito che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi. Possono
rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed
organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad
esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata. Permessi retribuiti e ferie
possono essere documentati anche mediante autocertificazione Quesito del 22/06/2010 Una docente assente ininterrottamente da dicembre al 10 giugno chiede, per non riprendere servizio nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, 2 giorni di permesso retribuito per motivi familiari, per assistere la madre a seguito di intervento chirurgico (autocertificato e non certificato) e, per la stessa motivazione i 6 giorni di ferie. Il D.S. ritiene che, innanzitutto la docente debba riprendere fisicamente servizio prima di usufruire dei giorni di ferie, e poi che queste non siano concedibili se non dietro dichiarazione del medico che attesti che la persona per la quale si chiedono i giorni abbia effettivamente bisogno di assistenza. In caso di mancanza di certificazione il D.S. può negare la concessione delle ferie? La docente ha inviato la richiesta per posta e, senza attendere la concessione del D.S., ha già fruito di un giorno. Come considerare questa assenza in mancanza di eventuale certificazione? Risposta Il quesito non chiarisce a quale titolo la docente sia stata assente da dicembre a giugno. Tuttavia si precisa che nessuna disposizione vieta il godimento delle ferie dopo la fruzione di un congedo né alcuna norma dispone che si debba riprendere fisicamente servizio prima di beneficiarne. In ordine alla motivazione richiesta per fruire di permessi retribuiti o di ferie in corso d'anno, l'art. 15 del CCNL/2007 prevede che “Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”. Pertanto, la richiesta di esibire una certificazione medica a riprova della richiesta di permesso retribuito o di ferie pare esorbitare i limiti posti dal contratto che ammette anche l'autocertificazione della documentazione. Tuttavia, al dirigente incombe l’onere della valutazione della pertinenza della motivazione autocertificata, che pertanto non può essere futile od omessa, pena la mancata autorizzazione. I docenti DOP non
fanno parte dell'organico della scuola Quesito del 22/06/2010 Nelle graduatorie incrociate per le classi di concorso atipiche della scuola secondaria di II si devono includere anche coloro che sono collocati come DOP. La normativa del 13 aprile scorso, parla di docenti dell' istituto, come dobbiamo comportarci con questi ultimi? Risposta I docenti DOP non sono incardinati nell'organico della scuola ma in quello dell'USP e utilizzati temporaneamente nella scuola. Essi pertanto non vengono inseriti nelle graduatorie di istituto compilate ai sensi della Nota MIUR Prot. n. A00DPIT n. 1348 del 21/04/2010, riservate esclusivamente ai docenti titolari nell'istituzione scolastica medesima. Qualora vengano ancora assegnati alla scuola per il prossimo a.sc. copriranno le cattedre allora disponibili e sulle quali verranno nominati. Spostamento di una
classe da un sede staccata della stessa scuola Quesito del 20/06/2010 In un istituto comprensivo il prossimo anno saranno presenti 2 sedi di scuola secondaria di 1°. In una ci saranno 6 classi (2 corsi completi); nell'altra un'unica classe 3°. Pertanto il D.S. intende trasferire quest'ultima classe nell'altra sede, al fine di contenere i costi di apertura, legati soprattutto alle già scarse risorse umane. E' possibile provvedere a questa operazione dopo l'organico di fatto degli ATA, per evitare ulteriori tagli dei collaboratori scolastici? Occorre dare comunicazione di questo spostamento, oltre che alle famiglie, anche a USR, USP ed Ente Locale? In caso di risposta positiva, quando occorre informare gli interessati? Risposta Si assume che le due scuole siano ubicate nelle stesso comune e costituiscano un organico unico dotato dello stesso numero meccanografico. Trattandosi di materia organizzativa, essa è rimessa alle autonome determinazioni del dirigente della scuola, soprattutto se ne conseguono risparmi per l'amministrazione e una migliore e più efficiente organizzazione. Per prevenire lagnanze di genitori e docenti, è opportuno che della circostanza vengano preventivamente informati il Cd'I. e il CD, motivando le ragioni dello spostamento della classe. Oltre i genitori, non pare necessario informare altri organismi. Assegnazione docenti alle classi Quesito del 20/06/2010 In caso di diminuzione oraria delle cattedre di italiano, nella scelta delle classi ha precedenza l'anzianità di servizio o la continuità? E' il caso di 2 docenti di scuola secondaria di 1° che devono essere assegnate alle classi: la più giovane, a seguito di riduzione del numero di classi, passa dalle 18 alle 16 ore, con completamento di 2 ore in altra scuola. La più anziana, lascia la terza e oltre alla nuova 1^ vorrebbe avere l'assegnazione di 8 ore nella classe che lo scorso anno aveva la docente più giovane, alla quale verrebbero così assegnate 2 ore di geografia in 3^ classi seconde e una cattedra completa (10 ore), in una classe in continuità. Risposta L'assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del capo di istituto, attribuitagli dall’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, “sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti”. Pertanto, il provvedimento con cui il dirigente assegna i docenti alle classi è l'atto finale di un complesso processo nel quale intervengono il Consiglio di istituto che indica i criteri generali e il Collegio dei docenti che formula le proposte. Detti criteri e proposte sono generalmente il rispetto della continuità didattica, l’anzianità di servizio, i titoli culturali e didattici e la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per attuare il piano dell'offerta formativa. Essi hanno la veste giuridica di pareri "obbligatori", che cioè l'amministrazione ha il dovere di acquisire, ma non sono per la stessa "vincolanti", nel senso che il dirigente può discostarvisi motivando opportunamente il suo agire in difformità da detti pareri e criteri. Infatti il Consiglio di Stato ha avuto modo di sentenziare che il capo d’Istituto può discostarsi dai criteri generali del Consiglio d’Istituto e dalla proposta del Collegio dei docenti, quanto alle assegnazioni dei docenti alle classi, purché lo faccia “motivatamente” (Cons. Stato Sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 145). Sulla base di questi principi il D.S. può regolarsi anche nell'assegnazione delle classi alle docenti del caso proposto. Esoneri collaboratori:
le sezioni staccate anche dello stesso comune contribuiscono ad abbattere di
un quinto il numero delle classi Quesito del 20/06/2010 Approfitto nuovamente della tua competenza per un ulteriore dubbio relativo al semiesonero del collaboratore vicario: quando si parla di "sezioni staccate o sedi coordinate", la cui presenza consente la riduzione di un quinto del numero delle classi necessarie per concedere l'esonero o il semiesonero, si intende che tali sezioni o sedi possano essere anche all'interno dello stesso Comune o devono essere necessariamente in Comuni diversi? Risposta Gli esoneri e i semiesoneri dei docenti con funzioni vicarie sono regolati dalla legge 24/12/2003 n. 350, art. 3 punto 88), che ha sostituito l’art. 459 del D.Lgs. 297/1994. In sintesi, essa prevede i seguenti casi di esonero o semiesonero: a) scuola dell'infanzia ed elementare: esonero con 80 classi; b) tutte le altre scuole: esonero con 55 classi, semiesonero con 40 classi; c) in caso di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola [istituti comprensivi o istituzioni scolastiche verticalizzate, n.d.r.], sezioni staccate o sedi coordinate, l'esonero e il semiesonero sono autorizzabili sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato in precedenza (scuola elementare: esonero con 64 classi; tutte le altre scuole: esonero con 44 classi, semiesonero con 32 classi). In merito la C.M. 54 del 6/07/2004, paragrafo 7, aveva precisato che l'espressione “plessi di qualunque ordine di scuola” della legge 350/2003 “va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado in quanto situate in strutture diverse da quelle delle sedi principali”, a condizione cioè che tali succursali siano ubicate in un territorio diverso da quello occupato dalla sede principale, anche dello stesso comune. La competenza a disporre dell'esonero o semiesonero è del D.S., che comunica all'USP la disponibilità del posto per le operazioni di sua spettanza. Un caso particolare di
diritto di accesso Quesito del 19/06/2010 La sorella di un docente, estranea all'amministrazione, produce istanza di accesso agli atti chiedendo copia di tutta la documentazione fornita dal professore in servizio per beneficiare dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92 per assistere il padre, peraltro deceduto alcuni mesi fa. Lo scopo è quello di "accertare la legittimità dell'allora istante per poter beneficiare di detta possibilità, dal momento che la signora non ha mai negato la propria disponibilità all'assistenza del padre". Si chiede di sapere se la motivazione è congrua non essendo la disponibilità all'assistenza del disabile da parte dei familiari condizione per negare il beneficio, stante la volontà dichiarata del disabile; se è rinvenibile nel caso di specie un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso. In sintesi la richiesta può essere accolta? Grazie. Risposta Si condivide l'affermazione che la disponibilità all'assistenza del disabile da parte dei familiari non è condizione per negare il beneficio previsto dall'art. 33/3 della legge 104/92, stante la volontà dichiarata del disabile. Pertanto la richiesta della sorella di "accertare la legittimità dell'allora istante per poter beneficiare di detta possibilità, dal momento che la signora non ha mai negato la propria disponibilità all'assistenza del padre” non parrebbe giustificare la richiesta di accesso agli atti amministrativi prevista dall'art. 22 della legge 241/90 per per chi abbia un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Per contro, trattandosi di un familiare, dall'esercizio dell'accesso, il controinteressato non vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Inoltre si ritiene che la scuola non abbia nulla da nascondere e pertanto potrebbe ammettere l'accesso nella prospettiva di rasserenare un animo esacerbato dalla recente perdita del padre. Esame I ciclo di
alunno disabile grave Quesito del 19/06/2010 All’esame di Stato di fine 1° ciclo è stata ammesso un alunno diversamente abile (grave forma di autismo), quasi maggiorenne, il quale ha sostenuto solo due prove scritte (italiano e matematica), svolte con la tecnica del collage e con l’ausilio del Docente di sostegno. Sosterrà - nei prossimi giorni - il colloquio orale, anche se ha serie difficoltà ad esprimersi, in quanto comunica solo semplici richieste e necessità legate alla vita quotidiana. L’Istituzione Scolastica che ha frequentato non ha ritenuto opportuno segnalare il suo nominativo per la prova nazionale Invalsi. Nel periodo di scolarizzazione è riuscito a riconoscere e verbalizzare semplici immagini, a comprendere situazioni e richieste attraverso l’uso di carte visive PCS (Picture Communication Symbols), a colorare all’interno di bordi definiti, a rispettare regole e ruoli ma, nel suo percorso di studi, non ha mai affrontato le lingue comunitarie e svolto attività specifiche nelle altre discipline. La Commissione può “licenziarlo” e, di conseguenza, l’alunno conseguire il diploma di fine 1° ciclo di istruzione, oppure, secondo quanto previsto dal DPR n. 122/2009, art.9 c. 4, “rilasciare un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione”? Esistono modelli di “attestato”, oppure la Commissione può redigerne uno seguendo quanto previsto dal c. 6 del DPR n. 122/2009? Risposta L'art. 9 del DPR 122/2009 prevede che gli alunni con disabilità possono svolgere prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Invece, agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, perché le prove da essi effettuate non rientrano nelle precedenti, è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Il caso rappresentato nel quesito rientra tra questi ultimi. A tale alunno viene rilasciato detto attestato. Ciò era già stato stabilito all'O.M. 90/2001, art. 11/12: “Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”. Non si è a conoscenza di specifici modelli già predisposti di “attestato”. La Commissione può redigerlo in piena autonomia. Si segnala tuttavia che quello previsto dall'art. 9/6 del DPR n. 122/2009 è l'attestato rilasciato agli alunni disabili che non hanno conseguito il diploma di studio di secondo grado, sul cui modello potrebbe essere esemplato anche quello della scuola di primo grado. Ordine di accogliere alunni
di altre classi in caso di assenze brevi di docenti Quesito del 19/06/2010 Una docente di scuola primaria non accoglie 4 alunni di un'altra classe, suddivisa per assenza della titolare, perché pretende ordine di servizio scritto. La vicaria impartisce l'ordine di servizio verbale, ma la docente si rifiuta chiudendo la porta in faccia al collaboratore scolastico che ha accompagnato i bambini.\ Venuto a conoscenza del fatto, il D.S. procede con contestazione d'addebito disciplinare e, sentita la difesa della docente, con sindacalista al seguito, decide di irrogare la sanzione disciplinare. Dover ricorrere a ordini di servizio scritti, in situazioni di emergenza, tra protocollo e tempi amministrativi, impedirebbe di intervenire immediatamente in merito alla vigilanza degli alunni e "ingesserebbe" inutilmente l'attività didattica. Si ritiene che l'ordine di servizio verbale, impartito dal D.S. o dal vicario, sia legittimo ed immediatamente esecutivo e che la docente sia venuta meno ai propri doveri professionali. Cosa ne pensa? Risposta Trattandosi di materia organizzativa, essa – ove non diversamente regolata – è rimessa alle autonome decisioni del dirigente della scuola. Pertanto legittimamente egli, o un suo delegato, in situazioni di emergenza, può impartire verbalmente l'ordine di servizio di accogliere alunni di altra classe in caso di assenza di docenti, al quale si deve ottemperare. Tuttavia, per prevenire inutili contestazioni, si suggerisce di predisporre uno stampato simile a quello impiegato per attribuire un'ora di supplenza breve a un docente, in cui si impartiscono disposizioni relative all'accoglienza nella propria classe di alunni provenienti da altre, firmato dal D.S. o da un suo delegato alle incombenze organizzative di sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. Sostituzione di
docenti assenti agli esami di I ciclo Quesito del 18/06/2010 Vorrei sapere se è corretto quanto avvenuto nella mia scuola (secondaria di I grado). Un docente è risultato assente per malattia alla riunione preliminare degli esami. Il periodo di malattia (5 giorni) gli avrebbe comunque consentito di rientrare a scuola in tempo utile per gli esami orali ma il presidente della commissione ha sostenuto che l'assenza alla riunione preliminare comporta l'esclusione da tutti i lavori della commissione e ha perciò nominato per la sua sostituzione altri tre docenti della stessa materia già impegnati negli esami in altre sottocommissioni. In questo modo gli alunni del docente assente dovranno sostenere la prova orale con un docente a loro sconosciuto. Se il modo di operare del Presidente è corretto vorrei conoscere la fonte di questa norma perché non sono riuscito a trovarla da nessuna parte e lui non me l'ha voluta fornire neanche su mia esplicita richiesta. Grazie. Risposta Non si conoscono norme recenti relative alla sostituzione dei commissari agli esami finali del I ciclo. Si ritiene che possano esservi applicate, per analogia, le disposizioni previste per gli esami di Stato del II ciclo. L'O.M. 44 del 5/05/2010 che contiene le istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado dedica tutto l'art. 11 all'argomento. Il comma 5 prevede che “Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte”. Pertanto, agli esami del II ciclo, il commissario assente per malattia della durata di 5 giorni dalla riunione preliminare degli esami non viene sostituito (quest'anno la riunione preliminare si svolge il 21 giugno e la terza prova scritta il 25 giugno). Lo sarà soltanto se l'assenza dovesse proseguire dal giorno successivo allo svolgimento delle prove scritte. Precedenza nei
trasferimenti del personale che ricopre un mandato amministrativo e
permessi per svolgerlo Quesito del 18/06/2010 Un insegnante di scuola primaria su posto comune, che presta servizio a Cuneo, viene eletto consigliere comunale di Galliate (Novara). Ipotizzando che non vi siano posti vacanti (o, comunque, disponibili) nella provincia di Novara (neppure in assegnazione provvisoria), al fine dell’avvicinamento del predetto docente, cosa può fare? Dovendo espletare il mandato amministrativo di consigliere comunale, nell’impossibilità di essere trasferito in provincia di Novara ed essendo i due luoghi alquanto distanti da non poter conciliare entrambe le attività, egli deve necessariamente mettersi in aspettativa non retribuita (perdendo lo stipendio) o, facendo parte anche di due commissioni consiliari, deve arrabattarsi con i permessi tra partecipazioni a commissioni e al Consiglio Comunale e andare comunque a scuola (per non perdere lo stipendio). Mi sembra un’assurdità, dal momento che se si partecipa ad una commissione consiliare che dura due ore (dalle 9.00 alle 11.00) come si fa a raggiungere Cuneo entro l’orario scolastico? E, comunque, non si farebbe bene né il docente né il consigliere comunale. Possibile che il consigliere comunale, almeno per la durata del suo mandato, pur in assenza di posti nella provincia di Novara, non sia posto a disposizione del Provveditorato di Novara? Chiedo cortesemente di sapere se vi sono soluzioni praticabili. Grazie. Risposta L'art. 78/6 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede: “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”. L'art. 7, punto VII del CCNI/2010 sulla mobilità del personale della scuola ha dato applicazione a tale disposizione dando titolo al personale medesimo chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, durante l’esercizio del mandato, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. La circostanza è tuttavia condizionata alla disponibilità di posti. In caso contrario, a tali lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che non possono godere delle prerogative previste dall'art. 81 del D.Lgs. 267/2000, cioè dell'aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato amministrativo, possono beneficiare di permessi retribuiti e non retribuiti di cui all'art. 79 del medesimo decreto, la cui regolamentazione riassumiamo qui brevemente. Essi hanno diritto alla fruizione di un permesso per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale e si concludano prima della mezzanotte gli interessati hanno diritto a non riprendere il servizio prima delle ore 8 del giorno successivo. Qualora invece i lavori del consiglio si dovessero protrarre oltre la mezzanotte hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva. Essi, inoltre, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti fino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Essi hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. L'art. 38 del CCNL/2007 disciplina la programmazione dei permessi e delle assenze del personale docente che ricopre le cariche elettive senza avvalersi dell'aspettativa non retribuita. L'insegnante, secondo detta norma, è tenuto a presentare alla scuola, all'inizio dell'anno scolastico, e, in seguito, ogni trimestre, il piano degli impegni amministrativi, confermandoli o modificabili mensilmente in relazione alle effettive esigenze. Le variazioni che potranno intervenire per attività non prevedibili all'atto della programmazione trimestrale costituiranno oggetto di apposita nota di variazione della originaria dichiarazione trimestrale. Ciò consente alla scuola di verificare se è possibile assicurare la continuità didattica nella classe o nelle classi, oppure ricorrere alla sostituzione del docente con un supplente per il tempo strettamente necessario, comunque sino al massimo di un mese, con possibile proroga, sempre che non sia possibile provvedere con altro personale docente in sovrannumero o a disposizione. Nei periodi in cui il docente sostituito non è impegnato nell'assolvimento dei compiti amministrativi, è utilizzato nella scuola per tutte le esigenze di essa nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio. Non esistono altre soluzioni praticabili. Scuola primaria: quando si sdoppia una classe
con alunni disabili? Quesito del 16/06/2010 La mia futura prima di scuola primaria sarà composta da 25 alunni più un portatore di handicap grave (autismo). Sempre nella stessa classe ci sarà un bambino diabetico e alcuni alunni stranieri. Alla luce della finanziaria di maggio che prevede il blocco del contingente di sostegno, le famiglie sono molto preoccupate e mi chiedono se sia ancora possibile sdoppiare la classe. Quali sono ad oggi i riferimenti normativi per lo sdoppiamento? Dovrei chiederlo al Direttore regionale? Risposta Sulla materia è intervenuto il Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica (emanato con DPR n. 81 del 20.03.2009, artt. 5/2-3 e 10/1) e il Decreto interministeriale trasmesso con C.M. n. 37/2010. Nei due provvedimenti si prevede che il limite dei 20 alunni per le classi nelle quali sono inseriti disabili non sia automatico (e quindi costituisce per il disabile un diritto condizionato), ma possa essere applicato soltanto in presenza di un progetto educativo-didattico che lo richieda (DPR 81/09, art. 5/2). Questo significa che è la gravita dell'handicap e quindi la complessità del progetto di integrazione che giustifica il contenimento degli alunni della classe entro il tetto delle venti unità. In caso contrario non c'è limite di tetto ma non si dice se va rispettato un tetto superiore. Resta la norma di carattere generale (sempre nel DPR 81/09, art. 10/1) secondo la quale le classi di scuola primaria possono essere formate a partire da 15 alunni e fino a 26 (elevabili a 27 in caso di resti). Pertanto nel caso specifico sono possibili due soluzioni: 1. Situazione di grave disabilità e presenza di specifico progetto: insistere in forma motivata con l'USP affinché proceda ad autorizzare lo sdoppiamento della classe. 2. Situazione di disabilità lieve/media, gestibile con le risorse di organico disponibili: non richiedere lo sdoppiamento. Nel secondo caso, che nell'attuale situazione economica si prospetta come il più attuabile, la scuola potrebbe attivare supporti interni (ore di completamento di altri insegnanti, ore eccedenti retribuite con il fondo d'istituto,...) oppure chiedere l'intervento dell'amministrazione comunale per formire un educatore o comunque una figura che assicuri un'assistenza complementare a quella dei docenti. La visita medica collegiale può essere richiesta anche per
il personale a t.d. Quesito del 16/06/2010 Docente con incarico a t.d. di francese. Arrogante, incapace di relazionarsi con gli alunni dai quali ho ricevuto lamentele continue. Ad un richiamo verbale di qualche mese fa mi guarda fisso negli occhi, lascia cadere la borsa per terra e “cade” in modo da finire con la testa sulla cartella stessa. Confesso di essermi un po' spaventata, anche se si è ripreso subito e ha chiesto un po' di zucchero. Ha continuata a creare problemi. Venerdi scorso, ultimo giorno di scuola, al termine delle lezioni e appena prima dell'inizio di uno scrutinio di classe terminale che si presentava difficile per lui causa contestazioni “cade” di fronte agli alunni. Chiamiamo il 118: tutto regolare ma lo portano al Pronto soccorso. A tutt'oggi non ha portato nessuna certificazione di malattia. Ieri mattina partecipa agli scrutini e se ne va alle 11. Alle 16, inizio di un altro scrutinio di classe terminale “problematico”, non compare. Il cellulare è acceso ma lui non risponde. Lo sostituisco e gli lasciamo un messagggio. Stamattina manda un fax raccontando una storia inverosomile di cellulare con poca carica e così via, termina chiedendo di non essere “vessato” visto che sono a conoscenza (?) del suo stato di salute. Stabilito che mente sapendo di mentire che cosa posso fare? Contestazione se non porta certificazione per giustificare le due assenze? E, già in anticipo, avendomi detto che qui si è trovato benissimo (solo lui, tutti gli altri no) e l'anno prossimo cercherà di tornare posso fare con un supplente la richiesta di visita medica collegiale per accertare il suo statodi salute, a tutela sua ovviamente, oltre che degli alunni, visto che mi pare rischioso affidare dei minorernni a uno che ogni tanto crolla come un sacco, sia pur preparandosi un tappetino, e cade in confusione e non sa quel che si fa? Risposta Il docente in questione è tenuto a giustificare le assenze fatte: nel primo caso potrà esibire ilcertificato che certamente gli è stato rilasciato dal Pronto soccorso, nel secondo caso il fax indirizzato alla scuola potrebbe contenere elementi sufficienti a motivarne l'assenza. Nei suoi confronti, anche se titolare di un contratto a t.d., il D.S. può legittimamente disporre la visita medica collegiale tesa ad accertarne l’idoneità al servizio, avendo riscontrato in lui comportamenti, adeguatamente documentati, che possono trovare fondamento in condizioni di salute che potrebbero costituire grave pregiudizio sia al medesimo sia agli altri soggetti che con lui hanno relazioni per motivi di servizio e comunque al regolare esercizio dei suoi obblighi di servizio e delle funzioni istituzionali. L’organo competente a sottoporre la dipendente a visita medica collegiale è la Commissione medica di verifica (CMV) operante presso le sedi decentrate del Ministero del Tesoro. Così prevede il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 12/02/2004, commentato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 426 del 26/04/2004. La circostanza è stata ancora fatta oggetto di ulteriore circolare del MEF n. 868 del 20/01/2009. La visita medica collegiale mira a stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o dei requisiti fisici temporanei e/o permanenti di idoneità allo svolgimento della funzione. La visita medica collegiale non va pertanto intesa come una sanzione disciplinare, ma come un mezzo per rendere più sicura la presenza del personale nell'istituto. Non è un caso se il legislatore italiano - su impulso della Comunità Europea - ha introdotto all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 l'obbligo di prevenzione e gestione dello "stress lavoro correlato" (rischi psicosociali). Anzi, al dirigente incombe l'onere di inserire nel Documento di rilevazione dei rischi anche questo e di avviare iniziative di formazione al riguardo di tutto il personale della scuola. Competente a richiedere la visita medica collegiale è il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 14 del DPR 275/1999. Della richiesta va informato il dipendente, con l’avvertenza esplicita che potrà farsi assistere da un sanitario di sua fiducia. La richiesta va accompagnata da idonea, documentata motivazione, e da un riepilogo delle assenze per malattia dell’ultimo triennio. Come posso rinunciare alla nomina di
commissario agli esami di Stato? Quesito del 16/06/2010 Ho scoperto per caso il Vs. sito, che ho trovato di grande interesse, per la precisione delle argomentazioni addotte nelle risposte. Vi sarei grata, pertanto, se poteste darmi un parere sulla seguente questione. Temo di essere nominata commissario d’esame (in sostituzione di qualche rinunciatario), perché vorrei dedicare questi mesi di chiusura della scuola alla preparazione di un importante concorso per cui ho già da tempo presentato domanda: per rinunciare alla nomina, potrei addurre tale ragione come motivo di legittimo impedimento, dimostrando l’iscrizione al concorso? Risposta L'art. 12 del D.M. 6/2007 regola l'impedimento ad espletare l'incarico di commissario agli esami di Stato nei termini seguenti: “1. Non è consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento. 2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. 3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso”. Per ottenere l'esonero dall'espletare l'incarico di commissario è necessario essere nelle condizioni di poter fruire di uno degli istituti giuridici previsti dall'art. 17 (assenze per malattia) o 18 (aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio) del CCNL/2007, al cui testo si rimanda. Alla nostra corrispondente la valutazione relativa all'opportunità di ricorrere a uno di questi istituti. La semplice motivazione di preparare un concorso non pare sufficiente allo scopo. Dimensionamento rete scolastica
e assegnazione di titolarità ai docenti Quesito del 15/06/2010 Ho presentato domanda di trasferimento per rientrare nella scuola di ex titolarità dopo il trasferimento a domanda condizionata dello scorso anno che mi ha attribuito una nuova sede di titolarità molto lontana ma che sono riuscita ad evitare con una domanda di utilizzazione. Quest'anno, però, la nuova sede di titolarità è stata dimensionata e dall'unica scuola media sono nati 5 istituti comprensivi (con scuole elementari dello stesso comune). Tutti abbiamo presentato opzione per confluire ed assumere titolarità nei nuovi istituti ma questa opzione è stata fatta dopo la domanda di trasferimento con diritto di precedenza nella vecchia scuola di titolarità. La mia domanda di trasferimento è stata annullata ma io non trovo corretto l'iter seguito che, invece, avrebbe dovuto assegnare prima della mobilità la nuova sede di titolarità in base all'opzione espressa e poi considerare il trasferimento. Mi sbaglio? Risposta In caso di dimensionamento della rete scolastica le regole per assegnare i docenti alle scuole risultanti previa individuazione dei soprannumerari sono stabilite dall'art. 20 del CCNI/2010 sulla mobilità, che prevede i seguenti casi: A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado. B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico. C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado. D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune. Il caso rappresentato è quello di una scuola media da cui sono nati 5 istituti comprensivi in cui sono confluite anche le scuole elementari (punto C). Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità. L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati, con priorità nell’istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell’anno in corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 del contratto. Obblighi di servizio dei docenti dopo la fine delle lezioni Quesito del 15/06/2010 Pongo un quesito relativo all'obbligo di servizio dei docenti dopo la fine delle lezioni. Al collegio di maggio u.s. ho indicato quali fossero gli impegni del mese di giugno invitando i docenti che non fanno parte delle commissioni d'esame, ad essere presenti un certo numero di ore per svolgere i compiti assegnati. Alcuni mi contestano questo obbligo adducendo come motivazione che queste ore devono essere programmate all'interno delle 40 annuali; in questo caso poichè non è stato fatto a tempo debito, non rientrano nell'obbligo di servizio. Ma, salvo richieste personali di assenze secondo il CCNL, tutti i docenti non sono in servizio fino al 30 giugno? Ringrazio per la consueta disponibilità e puntualità. Risposta Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all'insegnamento. L’orario settimanale di insegnamento per i vari ordini e gradi di scuola va moltiplicato per il numero delle settimane (di regola 33) nelle quali si articola il calendario delle lezioni per anno scolastico. Ad esse vanno aggiunte le attività funzionali all’insegnamento: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le attività funzionali all'insegnamento debbono essere adeguatamente programmate nel Piano annuale delle attività del personale docente, che viene adottato all'inizio dell'anno scolastico su proposta del dirigente e che può essere aggiornato in corso d'anno sulla base delle esigenze che man mano di presentano. E' evidente che la fase di pianificazione, come pure quella di progressivo aggiornamento deve vedere coinvolto il collegio docenti, rappresentativo di coloro che poi a quel Piano devono dare coerente attuazione. Tale Piano, nel descrivere il complesso delle attività della scuola, potrà determinare anche quelle da tenersi eventualmente nei periodi in cui non siano previste lezioni curriculari. Si potranno quindi svolgere, qualora programmate, attività connesse a progetti, iniziative condotte in accordo con il territorio, corsi di recupero, ecc., anche retribuite dal Fondo d'istituto. Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 29, si potranno svolgere le attività funzionali all'insegnamento deliberate nel Piano, tra le quali quelle previste dal c. 3, lettera a): “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative”. Pertanto, la legittimità della presenza dei docenti a scuola nel periodo di sospensione delle lezioni (mese di giugno compreso) è data dalla programmazione di specifiche attività previste nel Piano delle attività. Ciò era già stato indicato da una disposizione ministeriale lontana nel tempo ma sempre in vigore: nota 28/07/1981 n. 980. Deroghe alla frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato Quesito del 15/06/2010 Lo scorso a.s. ho attuato un progetto che permettesse ad una alunna della classe prima di conciliare le attività sportive con la frequenza scolastica (frequenza possibile compatibile con gli impegni sportivi, mail con gli insegnanti per le prove scritte, interrogazioni orali quando era presente in classe, ...). Il tutto è stato organizzato onde favorire il fatto di non perdere il contatto con i propri compagni e diventare una "isola" pur brava dal punto di vista sportivo ma sola come persona (conosciamo tutti la debolezza psicologica dei nostri eroi sportivi che forza fare sport vivono capricciosamente la vita nel loro mondo...). Il risultato è stato positivo (l'alunna è stata sospesa per una materia che recupererà nell'estate) ed ha frequantato circa un terzo del dovuto. Nel prossimo anno la riforma impone alle scuole i 3/4 della frequenza ma ci saranno sicuramente le eccezioni della scuola in ospedale e della istruzione paterna, non simili ma comunque eccezioni. Soluzioni: 1- continuare così 2- progettare una istruzione paterna con possibile frequenza e successivo esame di idoneità (per salvaguardare la formalità) 3- altro... Risposta L'art. 14/7 del DPR 122/2009 stabilisce: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. La norma citata, pertanto consente deroghe motivate e straordinarie per casi eccezionali, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del CdC, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni. E' proprio il caso dell'alunna in questione. Per il primo ciclo l'art. 2/10 del DPR medesimo prevede che le motivate deroghe siano deliberate dal collegio docenti. Pertanto si ritiene legittimo proseguire nell'esperienza avviata, previa delibera del collegio dei docenti che motivi opportunamente la deroga alla frequenza, cui il CdC si adeguerà in fase di valutazione finale. Calendario
scrutini e lamentele di un rappresentante sindacale... Quesito del 14/06/2010 Avendo 54 classi, ho iniziato a scrutinare le 5^ l'otto giugno, come da Piano Annuale delle attività. Diffida da parte di un prof., rabbioso rappresentante sindacale membro dell'Esecutivo Nazionale, perché avrei dovuto aspettare il termine delle lezioni (12 giugno 2010). Non gli ho risposto. 14 e 15 giugno 2010 sciopero (prevedo 23 scrutini bloccati). Per forza di cose dovrò ricalendarizzare gli scrutini bloccati, metterli in coda e terminare entro sabato 19 giugno 2010 .Non solo. Ma, come si fa in questo Istituto da decenni, gli scrutini si svolgeranno in parallelo (3/4 classi per volta), inevitabilmente con qualche docente di Ed.Fisica o Religione in comune il quale alternerà la sua presenza a seconda delle necessità. Il sopramenzionato sindacalista mi ha già preannunciato un'altra diffida, per il fatto che, facendo svolgere gli scrutini in parallelo, danneggio gli studenti. Questa volta però - ha minacciato - la diffida sarà più dura e portata sino in fondo, giacché il mio è comportamento antisindacale. Siccome ritengo di non danneggiare nessuno, studenti e scioperanti, andrò avanti e, costi quel che costi, ultimerò gli scrutini entro sabato 19 giugno. A cosa potrò andare incontro? Risposta Prima questione: inizio scrutini prima del termine delle lezioni L’art. 193/1 del D.Lgs. 297/94 prescrive che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”. Tale disposizione dovrebbe essere tenuta presente dalle Giunte Regionali all’atto della deliberazione del calendario scolastico regionale; generalmente, invece, i calendari regionali dispongono il termine delle lezioni immediatamente prima dell’inizio della sessione degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e una settimana prima dell'inizio degli esami di Stato del secondo ciclo, sicché per i dirigenti scolastici è giocoforza convocare i consigli di classe (o almeno parte di essi) in data anteriore alla conclusione delle lezioni. Questi scrutini, in quanto convocati per fondate motivazioni (altissimo numero di classi di istituti secondari superiori, servizio di docenti in più istituti) e dopo attenta valutazione di tutti i fattori in gioco (tempi ordinariamente necessari per un regolare svolgimento degli scrutini, numero di docenti impegnati in più scuole, ecc), non sono nulli né ledono alcun diritto sindacale. In sostanza anche in questa situazione, in cui il dirigente si trova costretto tra l’incudine e il martello di disposizioni che, per la loro antiteticità, non consentono una applicazione lineare e coerente, il dirigente stesso è chiamato a operare la scelta che meglio garantisca (o meno comprometta) nella sostanza l’interesse pubblico e dell’amministrazione di cui gli è affidata la cura e sappia sostenere la sua scelta con motivazioni logicamente fondate e adeguatamente documentate. L'anticipo potrebbe essere invocato in qualche ricorso presentato da alunni respinti che intendano eccepire di non avere avuto modo di recuperare le insufficienze con prove e interrogazioni rese impossibili dall'anticipato scrutinio. In sostanza, eventuali ricorsi potrebbero eccepire il mancato rispetto delle norme in materia di ordinamento scolastico. Per questo, diciamo che l'anticipo è proprio l'estrema ratio a cui le scuole spesso sono costrette... Di contro, considerato che i docenti, ai sensi dell' art. 79 del R.D. 653/1925 debbono proporre i voti “in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici, fatti in casa o a scuola”, se i docenti hanno ben operato è molto arduo dimostrare l'eventuale danno subito per mancate valutazioni negli ultimi giorni di scuola. Seconda questione: svolgimento degli scrutini in parallelo. La circostanza dovrebbe essere evitata per dar modo a tutti i docenti di presenziare a tutti gli scrutini per tutta la loro durata. Nel concreto tuttavia, qualora ciò dovesse verificarsi, sarà opportuno che l’insegnante su più classi possa partecipare in successione e all’uno e all’altro consiglio, dando il suo contributo in tempi più brevi ma sostanzialmente efficaci. Sono comunque del tutto fuori luogo e infondate le lamentele del rapresentante sindacale e l’evocazione di comportamento antisindacale nell'un caso e nell'altro: il comportamento antisindacale potrebbe essere sollevato solo se il dirigente scolastico, avendo regolarmente convocato le sedute di consiglio per scrutinio dopo la fine delle lezioni, le anticipasse solo perché nei giorni di precedente convocazione è stato legittimamente indetto uno sciopero. Scrutini
finali: pubblicazione dei risultati Quesito del 14/06/2010 E' possibile pubblicare prima i risultati di alcune classi e non tutte insieme? Secondo me no ma ci sono i docenti che insistono. E a proposito di pubblicazione dei risultati vero che quest'anno anche per i sospesi occorre pubblicare tutti i voti? Così dice il DPR 122/2009. Di comunicazione preventiva della bocciatura non si parla più, tu che cosa ne pensi? Grazie e cari saluti. Risposta Non esiste normativa specifica che imponga di pubblicare i risultati degli scrutini man mano che vengono svolti o tutti insieme. Trattandosi di questione organizzativa, la decisione spetta esclusivamente al D.S. A proposito di pubblicazione dei risultati, distinguiamo tra classi V e classi dalla I alla IV: 1) Per le classi V L'art. 6, commi 1 e 4 del DPR 122/2009 prescrive: “1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato. [...] 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” La pubblicazione degli esiti finali dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato è regolato dall'O.M. 44/2010 e precisamente dall'art. 2 comma 1 nei seguenti termini: “L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione «Ammesso» o «Non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti”. E ancora dall'art. 8, comma 7: “Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto”. Pertanto vengono pubblicati all'albo dell'istituzione scolastica solo le voci “Ammesso” o “Non ammesso”, con il credito scolastico attribuito agli alunni ammessi. Circa la pubblicazione dei risultati dell'esame, l'art. 21 dell'O.M. 44/2010 prescrive: “1. L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122). 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. 3.Per i candidati di cui all’articolo 17, comma 4, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto”. 2) Per le classi dalla I alla IV L'art. 4, commi 5 e 6 del DPR 122/2009 stabilisce: “5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”. Il testo in questione non detta norme relative alla pubblicazione dei risultati all'albo della scuola. Sul tema è intervenuto tuttavia l'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196” (citato peraltro dal successivoat. 6/4) che prevede: “Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti 2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati”. Le disposizioni in vigore in materia sono contenute nell'O.M. 90/2001 e nell'O.M. 92/2007. Ai sensi dell'art. 16 dell'O.M. 90/2001, gli esiti degli scrutini finali delle classi dalla prima alla quarta, comprensivi dei voti, vanno pubblicati all'albo di istituto. Solo in caso di esito negativo degli scrutini, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato (“non ammesso alla classe successiva”). La disposizione viene anche confermata dall'art. 8 dell'O.M. 92/2007, dove si precisa che, in caso di esito positivo degli scrutini finali, “vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. In caso di sospensione del giudizio agli scrutini finali, ai sensi dell'art. 7 dell'O.M. 92/2007, all’albo dell’istituto viene riportata solo ed esclusivamente l'indicazione della “sospensione del giudizio”, senza riportare anche i voti o i giudizi. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, l’esito relativo a tutte le discipline, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. Progetto del POF rivolto ad alunni ed
esterni Quesito del
13/06/2010 Nella mia Scuola
un'insegnante di educazione artistica vorrebbe, nel POF, inserire un corso di
découpage rivolto non solo agli alunni ma anche a persone esterne alla scuola
(la scuola si apre al territorio), facendo pagare agli eventuali iscritti una
tassa d'iscrizione ed una piccola quota mensile di partecipazione che verrà
utilizzata per coprire le spese del progetto. E'
possibile farlo? A quale normativa devo fare riferimento? Risposta Il progetto in
questione potrebbe essere inserito nel Programma “Scuole aperte”, di cui alla
nota ministeriale Prot.
4026/P5 del 29/08/2007 e della successiva nota Prot. 5906/P5
del
28/11/2007, che davano
esecuzione al comma 627 della Finanziaria 2007 che aveva destinato
finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per la piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche – anche in orario
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e,
più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti – dando al MPI il
compito di definire criteri e parametri sulla base dei quali attribuire le
relative risorse alle istituzioni scolastiche. Unito alla nota
5906 era stato previsto anche un allegato 6 per la promozione delle
discipline artistiche. In alternativa,
è possibile inserire nel POF d'istituto il progetto medesimo approvato dal
collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto a norma dell'art. 3
del DPR n. 275/1999. Esso può anche prevedere a carico degli eventuali
iscritti una tassa d'iscrizione ed una piccola quota mensile di
partecipazione a copetura delle spese del progetto. Tali somme vanno
introitate nel bilancio di istituto previo loro versamento sul ccb o ccp
della scuola medesima. Esoneri e semiesoneri dei collaborati
del D.S. Quesito del 13/06/2010 Il D.S., nell'ambito delle sue
prerogative di gestione delle risorse umane, potrebbe decidere una
riduzione dell'orario di insegnamento da 18 a 16 ore per il docente
individuato quale suo collaboratore? Grazie. Risposta Gli
esoneri e i semiesoneri dei docenti con funzioni vicarie sono regolati dalla
legge 24/12/2003 n. 350, art. 3 punto 88), che ha sostituito l’art. 459 del
D.Lgs. 297/1994. La si riporta di seguito: “Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5. 2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono
ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta
classi. 3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di
istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi
di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si
tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi. 4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere
anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto
a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti
funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi
coordinate. 5. Negli istituti e scuole che
funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri
sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti
dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi
coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma
1”. In
sintesi, essa
prevede i seguenti casi di esonero o semiesonero: a)
scuola dell'infanzia ed elementare: esonero con 80 classi; b)
tutte le altre scuole: esonero con 55 classi, semiesonero con 40 classi; c)
in caso di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di
scuola [istituti comprensivi o istituzioni scolastiche verticalizzate,
n.d.r.], sezioni staccate o sedi coordinate, l'esonero e il semiesonero sono
autorizzabili sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto
a quello indicato in precedenza (scuola elementare: esonero con 64 classi;
tutte le altre scuole: esonero con 44 classi, semiesonero con 32 classi). In merito la C.M. 54 del 6/07/2004, paragrafo 7, aveva precisato
che l'espressione “plessi di qualunque ordine di scuola” della legge 350/2003
“va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado in
quanto situate in strutture diverse da quelle delle sedi principali”, a
condizione cioè che tali succursali siano ubicate in un territorio diverso da
quello occupato dalla sede principale. La competenza a disporre dell'esonero o
semiesonero è del D.S., che comunica all'USP la disponibilità del posto per
le operazioni di sua spettanza. Solo nei casi
previti dalla legge citata i D.S. possono disporre gli esoneri o i
seminesoneri dei loro collaboratori. La
trattenuta per sciopero agli scrutini va commisurata alla durata
dell'astensione Quesito del
12/06/2010 1) Un docente
si dichiara in sciopero allo scrutinio. La trattenuta operata è oraria o
dell'intera giornata? 2) Il docente
in sciopero deve avvisare la scuola o non è tenuto alla comunicazone
dell'adesione allo sciopero? Risposta 1) Se l’astensione di un docente dal servizio,
per ragioni di sciopero, durante gli scrutini finali è limitata a una parte
dell’orario giornaliero di servizio trova applicazione l’art. 595 del D.Lgs.
297 del 16 aprile 1994 n. 297 che al comma 1 così prevede: “Per gli scioperi
di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle
retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal
lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria,
senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per
lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a
qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa
predetta”. Il comma 2 esclude tale trattenuta oraria nel
caso di sciopero ultrattivo. Di conseguenza, esclusa nell'astensione
dallo scrutinio finale l’ipotesi dell’ultrattività, la trattenuta a carico
dei docenti scioperanti dovrà corrispondere al periodo di tempo programmato
per la seduta di scrutinio nell’atto di convocazione della riunione di
consiglio di classe. La norma era già stata introdotta dall'art.
171 della legge 11/07/1980 n. 312. 2) Il docente
non ha l'obbligo di segnalare alla scuola l'adesione allo sciopero. La sua
eventuale assenza alle operazioni di scrutinio, non altrimenti giustificata e
documentata, va considerata adesione allo sciopero e causa la mancata
effettuazione dello stesso con rinvio ad altra data. Si sottolinea tuttavia
che, ai sensi dell'art. 3 lett. g) delle norme di attuazione della legge
146/1990, allegata al CCNL del 26/05/1999, “gli scioperi proclamati e
concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli
scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il
compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti
scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di
scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della
conclusione”. In sintesi, qualora qualcuno degli scrutini
delle classi che non devono svolgere gli esami di I o di II ciclo programmati
nei giorni 14 e 15 giugno fosse impedito a causa dello sciopero anche di un
solo docente, il loro svolgimento andrà spostato, anche in coda agli altri
già convocati, purché il loro slittamento non comporti un differimento delle
operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza
programmata della loro conclusione. La
trattenuta per sciopero agli scrutini va commisurata alla durata
dell'astensione Quesito del 12/06/2010 1) Un docente si dichiara in sciopero allo scrutinio. La trattenuta operata è oraria o dell'intera giornata? 2) Il docente in sciopero deve avvisare la scuola o non è tenuto alla comunicazone dell'adesione allo sciopero? Risposta 1) Se l’astensione di un docente dal servizio, per ragioni di sciopero, durante gli scrutini finali è limitata a una parte dell’orario giornaliero di servizio trova applicazione l’art. 595 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 n. 297 che al comma 1 così prevede: “Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta”. Il comma 2 esclude tale trattenuta oraria nel caso di sciopero ultrattivo. Di conseguenza, esclusa nell'astensione dallo scrutinio finale l’ipotesi dell’ultrattività, la trattenuta a carico dei docenti scioperanti dovrà corrispondere al periodo di tempo programmato per la seduta di scrutinio nell’atto di convocazione della riunione di consiglio di classe. La norma era già stata introdotta dall'art. 171 della legge 11/07/1980 n. 312. 2) Il docente non ha l'obbligo di segnalare alla scuola l'adesione allo sciopero. La sua eventuale assenza alle operazioni di scrutinio, non altrimenti giustificata e documentata, va considerata adesione allo sciopero e causa la mancata effettuazione dello stesso con rinvio ad altra data. Si sottolinea tuttavia che, ai sensi dell'art. 3 lett. g) delle norme di attuazione della legge 146/1990, allegata al CCNL del 26/05/1999, “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”. In sintesi, qualora qualcuno degli scrutini delle classi che non devono svolgere gli esami di I o di II ciclo programmati nei giorni 14 e 15 giugno fosse impedito a causa dello sciopero anche di un solo docente, il loro svolgimento andrà spostato, anche in coda agli altri già convocati, purché il loro slittamento non comporti un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della loro conclusione. Rientro
dopo il 30 aprile ed eventuale ripresa di servizio nelle classi Quesito del 11/06/2010 Un docente di tecnologia è assente dal 10 marzo, ma ha ripreso servizio durante le vacanze di Pasqua. Dal 12 aprile abbiamo rinominato la supplente precedente, ripercorrendo la graduatoria, che dal 20 aprile è entrata in maternità. L'attuale supplente pensava di restare per gli esami (il titolare rientra il 15 giugno) perchè dal 10 marzo erano trascorsi più di 90 giorni in una classe terminale. Secondo noi, con l'interruzione, si riparte con il conteggio dal 12 aprile e 90 giorni non ci sono. E' corretta questa interpretazione? Inoltre ho bisogno di un chiarimento relativo all'art. 37 del contratto. I 150 o 90 giorni di assenza devono essere stati fatti entro il 30 aprile o, se come nel nostro caso rientra a lezioni terminate, fino a quel giorno? Risposta E' forse opportuno leggere l'art. 37 del CCNL/2007: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Il 150/90 giorni di assenza continuativa del docente titolare devono essere fatti entro il 30 aprile. La ratio della mancata ripresa delle proprie classi del titolare che rientri dopo il 30 aprile è quella di assicurare, come sottolinea enfaticamente l’“incipit” dell’articolo, la “continuità didattica” del supplente nelle classi, ma a condizione che l'assenza del primo si sia protratta per oltre 150/90 giorni continuativi entro la data medesima. Nel caso in esame il titolare non ha totalizzato 90 giorni di assenza entro il 30 aprile e pertanto, al suo rientro in servizio, deve riprendere le classi e svolgere gli esami finali, mentre il suo supplente va licenziato. Scioperi in occasione degli scrutini Quesito del 11/06/2010 Le sottopongo una situazione complessa che, come tutti i casi complessi, necessita di una soluzione immediata: il problema riguarda le valutazioni finali nella scuola primaria e le azioni di protesta dei docenti COBAS. Nel tardo pomeriggio di ieri alcuni docenti di scuola primaria appartenenti al sindacato citato, hanno fatto in modo che le operazioni di valutazione finale non venissero concluse, allungando i tempi di discussione nella classe di titolarità in modo tale che la docente di religione, impegnata in diverse classi, non riuscisse a presenziare alle diverse riunioni secondo il calendario stabilito. La D.S., avvisata della situazione, ha comunicato alla docente di Religione di rispettare l'orario calendarizzato e di rinviare, in coda, le valutazioni della classe "ritardataria". Il comportamento del Capo di Istituto è stato formalmente corretto o avrebbe dovuto far continuare la classe "ritardataria" e far slittare tutte le altre? Ovviamente non si è potuto concludere l'impegno complessivo perché gli insegnanti alle ore 20,00 hanno dovuto interrompere in quanto i docenti COBAS si attenevano scrupolosamente all'orario stabilito per il termine delle operazioni, appunto le ore 20,00. La D.S., con una circolare, ha aggiornato l'impegno, per tre classi che non sono riuscite a concludere, alla mattinata odierna. Sicuramente oggi non si potrà continuare perché previsto lo sciopero dei COBAS in merito agli scrutini. La riunione verrà pertanto aggiornata a domani per essere rinviata ulteriormente a lunedì quattordici, in quanto anche per domani è previsto lo sciopero. L'altro problema che si pone è dovuto alla chiusura della sede in cui si sono svolti gli scrutini per le operazioni di ballottaggio previste, appunto, per il 14 giugno. La D.S. intende riunire i docenti presso un'altra sede. Tale spostamento è legittimo, considerato che la contrattazione regionale prevede l'impossibilità di utilizzare i docenti in sedi diverse da quelle di titolarità? Si presume che tale divieto si riferisca all'attività di insegnamento e non alle riunioni. I docenti che hanno prorogato le attività di valutazione, la cui scansione oraria è stata disposta in base ai tempi utilizzati negli anni passati e nel primo quadrimestre, possono essere oggetto di procedimento disciplinare? Risposta Si premette che lo sciopero in occasione degli scrutini è legittimo, se attuato in conformità alla legge 146/90 che individua, tra i servizi pubblici essenziali riguardanti il personale della scuola, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, con specifico riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione. In particolare, l'allegato al CCNL 26.05.1999, in attuazione della citata legge 146, detta, all'art. 3, le norme da rispettare in caso di sciopero. Nello specifico, la lettera g) dell'articolo stesso, recita: "gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione". La più articolata descrizione degli adempimenti che i Capi d'Istituto sono tenuti a porre in atto si trova nell'Ordinanza Funzione Pubblica 4 giugno 1999, n. 1 (Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione degli scrutini finali...). Le recenti note ministeriali di comunicazione degli scioperi in atto, tuttavia, hanno precisato che dallo sciopero sono escluse: - Le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli Esami conclusivi dei cicli d’Istruzione; - Le classi impegnate negli esami di qualifica nei professionali e di Licenza di maestro d’arte negli Istituti d’Arte; - Le attività relative agli esami di idoneità; - Le classi impegnate negli esami di Licenza Media. In sintesi, qualora qualcuno degli scrutini programmati nei giorni destinati allo sciopero fosse impedito a causa dello sciopero anche di un solo docente, il loro svolgimento andrà spostato in coda agli altri già convocati, purché il loro slittamento non comporti un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della loro conclusione. Azioni di dilatazione dei tempi di svolgimento degli scrutini dovrebbero essere impedite da chi presiede lo scrutinio medesimo (e il capo d'istituto di solito li presiede tutti per garantire uniformità di comportamento dei vari consigli), senza tuttavia impedire la completa discussione dei casi proposti. Lo scrutinio non va comunque interrotto. E' opportuno rinviare i successivi. Si esclude tuttavia l'avvio di qualsiasi procedimento disciplinare contro i docenti che hanno prorogato i tempi di valutazione. Lo spostare in altra sede gli scrutini a causa della chiusura di quella abituale per ballottaggio è una decisione che spetta al dirigente, trattandosi di questione organizzativa. Tuttavia si consiglia prudenza per non inasprire gli animi durante lo sciopero in atto. Il docente in part time chiamato a sostituire un
collega negli esami di licenza media Quesito del 11/06/2010 Si può chiedere ad un docente in part-time verticale di sostituire un collega di materia ricoverato per tutte le attività connesse con lo svolgimento degli esami di terza media, per una delle sue classi? Risposta Premesso che, ai sensi dell'art. 39/7 del CCNL/2007, il tempo parziale verticale è quello che si articola nella prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, la richiesta del dirigente a un docente in part time di sostituire un collega di materia durante tutto il periodo di svolgimento degli esami di licenza media è legittima. Per tale periodo al docente viene ripristinato il contratto a tempo pieno, in analogia con quanto avviene per gli esami di Stato della scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 14/2 del D.M. n. 6 del 17/01/2007: “Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa”. La scuola dovrà comunicare alla DPSV il ripristino del contratto full-time per tutta la durata degli esami affinché venga pagato per intero. Proroga della supplenza per gli scrutini Quesito del 10/06/2010 Da febbraio un supplente sta facendo le ore di riposo giornaliero (c.d. "allattamento") per una docente. La supplenza termina sabato 12. Chi deve fare gli scrutini delle classi finora affidate al supplente? Le ore di scrutinio, infatti, non possono essere considerate "riposo giornaliero" visto che in tali giorni il titolare non svolge l'orario di servizio di mezza giornata; d'altro canto, però, il titolare non conosce le classi. Si tratta di una questione particolarmente delicata, visto che una delle classi sarà scrutinata sabato ed è una classe terminale. Risposta Il MIUR con nota Prot. n. AOODGPER 8556 del 10/06/2009, richiama l’art. 37 del CCNL/2007 il quale, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Ma il caso proposto non rientra tra questi, non essendosi realizzata l'assenza continuativa del titolare per 150/90 giorni prima del 30 aprile. Se tuttavia la titolare prosegue nella fruizione del beneficio previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 151/2001 oltre la conclusione degli scrutini (se cioè ha fatto domanda di “allattamento” fino a tale data), al supplente viene conferito uno specifico contratto, per i giorni strettamente necessari, dal primo all’ultimo giorno di presenza dell'interessato nelle attività di scrutinio e valutazione finale (Cfr Nota Miur Prot. n. AOODGPER 9038 del 17/06/2009). Scrutini: motivazione delle valutazioni Quesito del 10/06/2010 Sono un docente di una scuola secondaria di secondo grado. Gradirei sapere se, in fase di scrutinio, la modificazione dei voti, ai fini della promozione, va motivata. Risposta Tutte le valutazioni assegnate agli scrutini vanno motivate. Infatti le modalità operative da tenere in sede di scrutinio continuano ad essere le seguenti: ai sensi dell’art. 79 del R.D. 653 del 4 maggio 1925, “i voti si assegnano, su proposta dei professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”. Laddove dunque in sede di scrutinio, sulla base dei voti proposti dai singoli docenti, ricorrano le condizioni, in riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio docenti e adottati dal Consiglio di classe, per esaminare l’ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione. In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei. Della ammissione, come solitamente si dice, “per voto di Consiglio” dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta si scrutinio, come pure dovranno essere riportate le motivazioni addotte a sostegno della deliberazione nonché i nominativi dei docenti favorevoli e contrari. Se invece il numero delle insufficienze proposte è limitato, il presidente del Consiglio può più semplicemente verificare se il Consiglio è d’accordo sull’ammissione: ove non vi sia dissenso, all’unanimità sarà deliberata l’ammissione con conseguente alzamento dei voti insufficienti a sei e annotazione nel verbale. Circa
l’eventuale menzione della delibera di ammissione per decisione consiliare,
si ritiene che sia sufficiente che nella presentazione si faccia cenno alle
carenze ancora presenti nella sua preparazione in alcune discipline, senza
necessità di riportare l’esito della votazione relativa alla sua ammissione. Esami di licenza media, sedi staccate e succursali Quesito del 10/06/2010 Sono stata nominata presidente di commissione d'esame; dove posso trovare appoggio normativo per essere sicura di poter consentire lo svolgimento delle prove d'esame (scritti e orali) separatamente nelle due sedi, centrale e distaccata, dell'Istituto assegnatomi? Grazie infinitamente. Risposta Le disposizioni relative allo svolgimento degli esami finali della scuola media sono contenute negli artt. 9-11 dell'O.M. 90 del 21/05/2001, che detta norme permanenti per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. L'Ordinanza può essere letta alla pagina web http://www.integrazionescolastica.it/article/429 Inoltre, il MIUR ogni anno detta ulteriori indicazioni integrative in tempo utile. Per il corrente anno scolastico la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 (http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1758b533-90f4-4c4c-acb6-3ffb0c820bd8/cm49_10.pdf) ha impartito le annuali disposizioni relative alla valutazione degli alunni e alle indicazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. La successiva C.M. n. 50 del 7 giugno 2010 (http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/546f602e-8d4c-4c99-b188-7f37af6c770d/cm50_10.pdf) ha diramato l'allegato tecnico e il protocollo di somministrazione della prova nazionale relativi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che tutte le commissioni d'esame dovranno avere ben presenti e osservare scrupolosamente. Credito scolastico degli esami integrativi Quesito del 10/06/2010 Sono la fiduciaria di un corso SIRIO indirizzo economico giuridico e, in occasione dell'attribuzione del credito scolastico per l'ammissione all'esame di stato, abbiamo avuto davanti un caso complesso. Un alunna frequentante da noi dall'anno scorso la quarta e promossa alla classe successiva con il credito di 5, presenta per il terzo anno un diploma di qualifica professionale di operatore sociale con il credito di 7. Bisogna prendere in considerazione il diploma di qualifica di un corso diverso da quello per cui si sostiene l'esame o gli esiti degli esami integrativi sostenuti in classe quarta per le materie diverse? Nella seconda ipotesi il credito per il terzo anno sarebbe di 5 punti infatti la media delle prove è stata di 6,8. Risposta Il credito da attribuire all'alunna in questione proveniente da un corso diverso è quello risultante dalla media dei voti degli esami integrativi di ammissione alla classe quarta. Gli esami integrativi sono equiparabili a quelli di idoneità. Ai sensi della tabella B allegata al D.M. n. 42/2007 il credito da assegnarle corrispondente alla media di 6,8 è pertanto di punti 5. I compensi dei presidenti degli esami di
I ciclo Quesito del 9/06/2010 Quali sono i compensi che spettano a un presidente di esami di licenza media? Risposta L'art. 40 comma 12 della legge 449 del 27/12/1997 (Finanziaria 1998) ha abolito, a decorrere dall'a.sc. 1997/98, i compensi giornalieri dovuti ai componenti delle commissioni di licenza media. Pertanto, ai presidenti delle commissioni di licenza nelle scuole secondarie di I grado non spetta più il compenso giornaliero di € 2,58 previsto alla legge 5/02/1970 n. 22. Quando i presidenti sono chiamati a svolgere le loro funzioni in comuni diversi da quelli di servizio o di residenza, spetta loro esclusivamente il trattamento di missione, come modificato dall'art. 1, commi 213-216 della legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006). Il trattamento di missione comporta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'incarico (CCNL/2006 Area V, art. 40, comma 2, lett. b (“rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparati”) e lett. d (“rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani”). Esso non comprende le indennità orarie e giornaliere calcolate rispetto alla durata della missione, né le indennità supplementari previste dal contratto medesimo, art. 40, lett. a) e c). Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. E' previsto ancora il rimborso di un pasto per le missioni di durata da 8 a 12 ore nella misura massima di euro 30,55. Se invece sono chiamati in scuole site entro il perimetro del centro urbano della sede di servizio o di residenza o nell'ambito di distanze inferiori a quella minima prevista dalle norme vigenti in materia dimissione, spetta il trattamento previsto dalla legge 29/06/1951 n. 489 rapportato all'aliquota di 1/5 indicata dalla legge 31/07/1952 n. 1083. L'importo attualmente in vigore è di € 0,47 giornalieri. Certificazione dei saperi e delle competenze acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione Quesito del 9/06/2010 Un collega, originale per le sue esegesi, ritiene, con riferimento al D.M. 9/2010 art. 1/2, che la certificazione dei livelli di competenza raggiunti debba essere rilasciata, a richiesta, non solo agli studenti del 1° e 2° anno delle superiori, ma pure a quelli del 3° e 4° anno .La lettura mi pare esagerata, ma posso sbagliarmi. A Suo avviso, come bisogna interpretare? Risposta La nota 1208 del 12 aprile 2010 del Capo Dipartimento del MIUR Giuseppe Cosentino di trasmissione del D.M. 9/2010 dava le seguenti indicazioni alle scuole per una corretta compilazione del modello in questione: - il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi della scuola secondaria superiore di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati; - per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono stati scrutinati a conclusione della seconda classe della scuola secondaria superiore, le istituzioni scolastiche rilasciano, d'ufficio, soltanto l'attestazione di proscioglimento dall'obbligo di istruzione, corredata dalla documentazione degli esiti dell'ultimo scrutinio. L'obbligo in materia per il corrente a.sc. si esaurisce con queste incombenze. Aspettativa per destinazione all'estero del coniuge Quesito del 8/06/2010 Ho una docente che dal 12/01/2009 al 31/08/2009 ha preso Aspettativa per motivi di famiglia, dal 1/9/2009 al 31/8/2010 Aspettativa anno sabbatico, dal 1/9/2010 al 31/08 2011 prenderà Aspettativa per ricongiungimento al coniuge in Australia. Non posso fare nulla per avere libero il posto? Io ho tel. a Foschi e mi ha detto di no. Ma forse proprio tu mi avevi segnalato che la legge 26 del 11/02/1980 specifica che "Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni". E' vero che salvare un perdente posto non è assunzione ma possibile che io debba perdere un docente mentre questa se ne sta in Australia? Risposta L'art. unico, comma 5 della legge 26/80 relativa all'aspettativa per destinazione all'estero del coniuge prevede: “Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza”. Nel caso rappresentato l'aspettativa per seguire il coniuge all'estero non supera l'anno e pertanto non rientra nel caso previsto dalla legge. Attività di approfondimento in materie letterarie nella scuola
secondaria di I grado Quesito del 8/062010 Avrei un quesito urgente da sottoporle in vista degli imminenti esami di Stato della scuola di I grado. - Come confermato dalla Nota n. 685/2010: “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”. E fin qui nessun dubbio. - Come indica poi la C.M. n. 49/2010, pag. 4, nota 14: “Partecipano al consiglio di classe il dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica, i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun allievo” (Ho tralasciato volutamente la parte in cui si specifica che nel Consiglio di classe non è previsto un docente per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado è inserito nell'area disciplinare storico-geografica). - Come indica la circolare prot. 5695 del 31 maggio 2007, della commissione non fanno parte gli esperti esterni, anche se nominati durante l’anno per attività aggiuntive, né gli insegnanti delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. Alla luce di quanto espresso dalla nota e nelle circolari ritiene: 1. Che il docente di Approfondimento, se ovviamente “estraneo” alla classe, faccia parte del Consiglio di classe e quindi partecipa a tutti gli effetti alle operazioni di scrutinio? 2. Ancora più importante: che se tale insegnamento è stato impartito in una classe terza, il docente deve far parte anche della Commissione d’esame? Quest’ultima ipotesi, se confermata, dipenderebbe dalla prima? Cioè se fa parte del Consiglio di classe di una classe terza conseguentemente deve far parte anche della Commissione d’esame? Vorrei la sua opinione in merito anche perché su questi punti so che le scuole si stanno orientando in modo non omogeneo. Risposta L’attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curricolo obbligatorio. Qualora l’insegnamento dell’approfondimento sia dal dirigente scolastico assegnato a un insegnante diverso da quello di italiano o storia-geografia, lo stesso insegnante fa parte “pleno iure” del Consiglio di classe e, come tale, in caso di votazione per la deliberazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame, esprime, al pari degli altri insegnanti, il suo voto positivo o negativo. Pertanto, in ordine ai quesiti posti si precisa: 1) L’insegnante di approfondimento, se diverso dal docente di materie letterarie, fa parte del consiglio di classe e, in quanto tale, esprime il suo voto in caso di votazione circa l’ammissione o meno degli alunni alla classe successiva o all’esame; infatti l'approfondimento è curricolare e non rientra nelle "attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa". 2) In quanto componente del consiglio di classe di una terza, l'insegnante di approfondimento dovrà essere inserito nella commissione d’esame, come previsto dall’O.M. 90/2001 (art. 9 comma 13). Griglie di valutazione negli esami
di Stato Quesito del 7/06/2010 Leggendo il documento del Consiglio di classe di un Istituto dove sono stato designato presidente, ho visto che per la correzione della terza prova il Consiglio durante l'anno ha adoperato due griglie : una, mettiamo per italiano matematica filosofia; una, a parte, per inglese. Un problema simile m'è capitato un'altra volta. L'ho risolto facendo adoperare un'unica medesima griglia. Però mi chiedo e Le chiedo: visto che la Commissione è sovrana nell'organizzare i lavori, si possono accettare le due griglie in discorso per la correzione della 3^ prova? Risposta Le griglie di valutazione sono state introdotte con il nuovo esame di Stato conclusivo del corso di studi. Precedentemente erano usate delle tabelle di tassonomia per la stesura dei giudizi sulle prove e sui candidati, per lo più descrittive. Queste tabelle tassonomiche perfezionate sono diventate griglie di correzione. Per griglia di valutazione si intende un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno studente in relazione a degli stimoli-consegne-obiettivi: sono composte da indicatori (parametri, elementi di valutazione) che a loro volta sono suddivisi in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli (giudizi sintetici) ai quali si assegna un risultato in termini numerici (punteggio). L'uso delle griglie di valutazione consente una maggiore obiettività nell'assegnare il punteggio poiché le prestazioni di tutti gli studenti vengono misurate con lo stesso metro. Esistono griglie per la correzione delle diverse prove d'esame, differenziate a seconda della natura della prova scritta e per il colloquio. Dato
per scontato che non esiste una normativa in merito, è possibile utilizzare
griglie diverse per le diverse prove d'esame e in ciò le decisioni della
commissione sono autonome, tuttavia pare logico che per la stessa prova vada
utilizzata un'unica griglia. Passaggio dal sistema
della formazione a quello dell'istruzione secondaria superiore Quesito del 7/06/2010 |