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Sezione regionale del Piemonte c/o DS
Rossella Landi 3389912876 |
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FORUM ANP
PIEMONTE
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quesiti relativi ai problemi che sorgono in questo periodo di emergenza non
vengono pubblicati, in quanto le disposizioni normative ed i chiarimenti
correlati sono in continua evoluzione. I necessari approfondimenti sono
rinvenibili sul sito di Anp Nazionale: www.anp.it,
dove viene anche pubblicata la modulistica specifica (riservata ai soci).
Concorso letterario destinato a scuole
Quesito dell8/04/2021
Scuola secondaria
superiore organizza un Concorso letterario destinato a Scuole Secondarie di
primo e secondo grado dell'intera Regione di riferimento.
Ai vincitori
vorrebbe consegnare un device (valore commerciale: 200 euro cadauno).
Quale procedura
corretta potrebbe avviare la Scuola promotrice del Concorso per trasferire il
bene alla Scuola vincitrice, destinataria del bene.
Ringrazio e saluto
cordialmente.
Risposta
Preliminarmente
occorrerā stabilire il valore complessivo dei premi da assegnare (tot premi per
200 euro) e la fonte di provenienza degli stessi.
Una
volta concluso il concorso e conosciutone lesito, la scuola organizzatrice
potrā inviare alle diverse scuole di appartenenza dei vincitori del concorso la
somma spettante a ciascuno dei rispettivi vincitori con lonere di consegna del
premio agli alunni interessati.
Non
pare necessaria alcuna altra specifica formalitā.
Assolvimento/adempimento
obbligo di istruzione
Quesito del
19/12/2020
Un alunno,
avendo ripetuto un anno, ha compiuto 16 anni di etā e 10 di istruzione al
termine della prima classe del liceo e quindi si č ritirato dalla scuola.
In caso di
specifica richiesta si puō attestare che l'alunno ha assolto l'obbligo di
istruzione?
Il dubbio
deriva dalla doppia terminologia "aver assolto l'obbligo di
istruzione" e "aver adempiuto all'obbligo di istruzione".
A mio parere la
prima si riferisce al fatto di aver frequentato 10 anni di scuola e aver
compiuto 16 anni (senza considerare i risultati) mentre la seconda all'aver
ottenuto - per esempio - la promozione alla classe terza di una scuola
secondaria superiore.
Cortesemente
vorrei il tuo chiarimento sulla questione.
Risposta
Ritengo che
le due espressioni siano da considerarsi assimilabili. Infatti chi ha assolto
lobbligo di istruzione ha anche adempiuto il relativo obbligo.
Pertanto, chi
ha frequentato 10 anni di scuola, indipendentemente dai risultati conseguiti,
ha assolto/adempiuto lobbligo di istruzione in qualunque sistema di formazione
lo abbia conseguito.
Formazione
cattedre
Quesito del
4/11/2020
Buongiorno!
Sono una docente a t.i. sulla A026, nella mia scuola
č stata assegnata una supplenza annuale sulla A027 ad una collega per 18h, di
cui 14 di insegnamento e 4 di disponibilitā. Ultimamente le sono state
assegnate 5h sulla A026, quindi 19 h. Vorrei sapere se questo comportamento č
giustificato dall'applicazione corretta della normativa. Grazie!
Risposta
In linea di
principio, le cattedre vengono costituite di 18 ore, di cui una parte di
insegnamento completate a volte con ore di disponibilitā, come nel caso
proposto. Tuttavia, qualora vengano assegnate ulteriori ore, esse sostituiscono
le ore di disponibilitā.
Pertanto nel
caso proposto (cattedra di matematica e fisica, A027), le 4 ore di
disponibilitā vengono sostituite da 5 ore di matematica, A026, per un totale di
19 ore.
La scuola ha
agito quindi correttamente.
Congedo
biennale Legge 104 č ostativo di altro incarico
Quesito del
7/10/2020
Sono una coll.scolastica di ruolo, quest'anno
essendo inserita in graduatoria di terza fascia come AA vengo convocata per un
posto al 30/06. Al momento dell'accettazione dell'incarico mi viene negato il
diritto perché attualmente in congedo biennale per la legge 104/92, la preside
sostiene che tale congedo sia ostativo all'accettazione dell'incarico. Io ho
serie perplessitā in merito. Vorrei avere chiarimenti in merito, per poter
affrontare eventualmente un'azione che mi permetta di perseguire tale diniego.
Grazie in anticipo.
Risposta
Si conferma che il congedo biennale per la legge 104/92 č ostativo
all'accettazione di altro incarico per tutta la durata del congedo stesso,
poiché il beneficiarne comporterebbe la decadenza dal congedo medesimo.
Dipendente di
ruolo presso Accademia Belle Arti in aspettativa
Quesito del 4/10/2020
Sono un dipendente di ruolo presso laccademia di belle arti che
il 15/09 ho accettato una supplenza come assistente amministrativo in una
scuola fino al 30/06/2020 per fare una nuova esperienza lavorativa come disposto
dall' art. 59 CCNL afam chiedendo l'aspettativa senza
assegni per la durata dell'incarico.
Dopo aver provato per circa un mese il nuovo incarico pur essendo
nelle condizioni di poterlo svolgere con diligenza ho riscontrato grosse
difficoltā di inserimento dovute da un ambiente ostile (battaglie interne tra
il preside e il Dsga, colleghi poco collaborativi e
scarico incontrollato all'ultimo arrivato di un sacco di mansioni).
Posso dimettermi dallincarico e ritornare in Accademia tenuto
conto che al mio posto non č stato nominato un supplente o accettare altro
incarico presso unaltra scuola?
Grazie.
Risposta
Ai sensi dell'art. 14 dellOrdinanza Ministeriale n. 60 del
10/07/2020, l'abbandono di una supplenza comporta la perdita
della possibilità di conseguire supplenze in
tutte le scuole in cui si è inclusi, conferite sulla base delle
graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di
inserimento.
La sanzione vale solo per lanno scolastico in corso.
Pertanto il nostro corrispondente, in caso di dimissioni, non puō
accettare altro incarico presso altra scuola.
Si ritiene inoltre che la dipendenza di ruolo presso laccademia di
belle arti abbia comportato un incarico non di docenza. Soltanto in questo caso
ai sensi dellarticolo 59 del CCNL 2007, il personale ATA a
tempo indeterminato puō accettare supplenze di durata annuale sia
per il profilo di docente, sia per un profilo ATA di ordine superiore, senza
assegni, mantenendo la titolaritā della sede per un periodo di tre anni.
Laccettazione
dellincarico comporta lapplicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i
diritti sindacali.
Collegio
docenti: votazioni
Quesito del
1/10/2020
Se in un
collegio docenti regolarmente convocato ad una votazione alcuni docenti non votano,
come sono da considerarsi? In questo caso come si calcola la maggioranza?
Risposta
L'art.28 del Dpr n. 416/1974, attualmente vigente, specifica che unadunanza come il collegio docenti č valida se č presente la metā pių uno dei suoi componenti e che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di paritā, prevale il voto del presidente.
Tale norma č stata ripresa integralmente sul testo unico della
scuola ai sensi dellart. 37 commi 2 e 3.
Quindi in situazioni di delibera collegiale č
lecito anche potersi astenere come confermato in una sentenza del Consiglio
di Stato, la n.7050 del 4 novembre 2003.
Pertanto i docenti che non votano sono da considerarsi astenuti.
Contratto di
supplenza: verifica titoli
Quesito del
24/09/2020
Come ci si deve comportare in queste circostanze che quest'anno
sembrano pių frequenti del previsto?
Docente supplente che alla verifica risulta non avere il titolo di
accesso all'insegnamento per la classe di concorso per la quale č stato
individuato e nominato dalla scuola polo.
La stessa verifica effettuata per il precedente triennio di
valenza delle graduatorie č stata invece positiva e formalizzata da un decreto
di un collega: il docente ha cosė insegnato per tre anni...
Il nuovo contratto di supplenza credo debba essere risolto ed il
docente escluso dalla graduatoria di seconda fascia ma come si gestisce il
"contrasto" tra l'attuale verifica negativa del titolo di studi con
quella positiva e formalizzata tre anni fa?
Risposta
Prioritariamente va verificato il decreto del collega che aveva formalizzato
positivamente l'inserimento nelle graduatorie del precedente triennio,
consentendo al docente di insegnare per tre anni. Quali motivazioni sottostanno
al decreto stesso?
Soltanto qualora esse non siano valide ad attestare il titolo di
accesso all'insegnamento per la classe di concorso per la quale č stato
individuato e nominato dalla scuola polo si ritiene che il nuovo contratto di
supplenza debba essere risolto e ,il docente escluso
dalla graduatoria di seconda fascia.
Le dimissioni
volontarie non pregiudicano il reinserimento nelle graduatorie permanenti e di
istituto
Quesito del 15/09/2020
Buonasera, sono un'insegnante scuola primaria posto comune,
immessa in ruolo da 01/09/12 a XXXXX. La stessa lo stesso anno ha usufruito di
aspettativa per motivi di famiglia (malattia fratello, e successivamente la Sua
perdita.) Negli anni successivi ho usufruito di aspettativa per mandato
amministrativo, sono al terzo anno della mia seconda candidatura. Cosė negli
anni ho sempre rinviato il periodo di prova. Ora le pongo la mia domanda: Visto
che ogni anno non ho mai avuto il trasferimento, né assegnazione provvisoria
(carceri, ospedali, zone degradate, di tutto e di pių per poter stare vicino ai
miei affetti in altra Regione, posso dare dimissioni e reinserirmi con il
punteggio maturato nelle graduatorie permanenti e di istituto nella mia
regione? Quali effetti puō dare sulla carriera presentare dimissioni
volontarie?
Risposta
Il rinvio motivato del periodo di prova e il mancato trasferimento
nella regione richiesta non preclude la possibilitā di un inserimento nelle
graduatorie permanenti e di istituto, che č perō non č automatico ma
condizionato alla successiva ordinanza ministeriale relativa. Nel caso
specifico sarā quindi necessario adeguarsi a tale disposizione ministeriale
quando essa verrā emanata.
Presentare
dimissioni volontarie non ha effetto alcuno sulla carriera.
Docente non
di ruolo: utilizzazione
Quesito del
25/08/2020
Avrei
un altro quesito da sottoporle. Insegno religione ma, come le dicevo, NON sono
di ruolo. Qualora io volessi trasferirmi da una Regione allaltra, potrei
chiedere di essere utilizzata altrove, come docente, pur non essendo di ruolo?
La ringrazio molto.
Risposta
Qualora
intenda insegnare ancora religione, l'utilizzazione nella Regione richiesta
sarebbe possibile ai sensi dell'O.M. 11 prot. 182 del 23/03/2020.
Docente
fruitrice di legge 104/92: non va sottoposta a visita medica di controllo
Quesito del
22/08/2020
Ho
bisogno di alcune informazioni. Sono una docente con incarico annuale 31
Agosto, nella scuola statale (primaria). Ho un'invaliditā del 76 per cento e la
legge 104 comma 3 gravitā. Il mio Dirigente ha pių volte prospettato la
possibilitā di mandarmi a visita, per verificare l'idoneitā alla mansione, dal
momento che ho forti difficoltā motorie.
So
che puō farlo. La domanda č la seguente: NON essendo io di ruolo, sarebbe per
me utile richiedere la visita collegiale giā ora senza attendere che lo faccia
il preside? Non so se e quando passerō di ruolo. Insegno dal 2005 e sono in
queste condizioni di poca autonomia, da circa 5 anni.
La
mia situazione č fonte per me di ansia in quanto, a scuola, invece che
agevolarmi, si fa di tutto per rimarcare la mia condizione di disabilitā.
Grazie.
Risposta
In linea di principio,la visita medica,
nellambito lavorativo, non č sempre imposta dal datore di lavoro, ma puō
essere anche richiesta dal dipendente, qualora lattivitā svolta comporti dei
rischi per la sua salute.
Il D.Lgs 81/08 prevede per la maggior parte delle mansioni che
espongono il lavoratore a particolari rischi per la salute, la sorveglianza sanitaria obbligatoria. La sorveglianza
sanitaria
č
unattivitā clinica che deve essere effettuata dal medico competente
(specialista in medicina del lavoro o in discipline equivalenti) e consiste
nelleffettuazione di accertamenti medici periodici, che servono per:
- identificare immediatamente
eventuali danni alla salute dovuti allattivitā lavorativa;
- verificare leventuale presenza
di problemi di salute che possono aggravarsi nel caso di particolari attivitā lavorative;
- verificare nel tempo
ladeguatezza delle misure di prevenzione dei rischi adottate dallazienda.
La
sorveglianza sanitaria non č prevista soltanto per mansioni particolarmente
pericolose o pesanti, ma anche per chi svolge compiti piuttosto comuni.
In tutti
questi casi, dunque, non solo devono essere effettuati periodicamente degli
accertamenti sanitari obbligatori, ma il dipendente puō richiedere, di propria
iniziativa, di essere sottoposto a visita medica, se correlata ai rischi
professionali o se le condizioni di salute possono peggiorare a causa delle
mansioni svolte.
Al termine
dellaccertamento sanitario, il medico deve esprimere un giudizio sullidoneritā alla mansione specifica, che puō essere di:
- idoneitā
alle mansioni;
- idoneitā
parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneitā
temporanea;
- inidoneitā
permanente.
Il medico
deve comunicare il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro. Contro il
giudizio del medico competente č ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, allorgano di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Tutto ciō
precisato, pare non necessario che la docente venga sottoposta a visita di
controllo, trattandosi comunque di docente fruitrice della legge 104/92, particolarmente
tutelata in tutte le sue attivitā. Peraltro non si giustifica nemmeno che in
una scuola pubblica ne venga rimarcata la condizione di disabilitā.
Partecipazione
esami di Stato: trattamento economico
Quesito del
10/07/2020
Buongiorno,
in questa Vs.
pagina
www.anppiemonte.it/forum1505.htm
al paragrafo
I compensi dovuti al docente in part
time nominato membro interno si cita giustamente l'art. 14 del D.M. 6/2007
dove viene specificato:
i docenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale sono
tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro
a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva
partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso
trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attivitā
lavorativa.
Sembra
incredibile ma anche qui ci sono diverse interpretazioni. Quale delle due č
corretta?
Secondo il DSGA le parole la stessa retribuzione e lo stesso
trattamento economico si riferiscono al trattamento economico dei soli esami
(cioč quello aggiuntivo allo stipendio) e non anche al trattamento economico
mensile consueto (stipendio) del docente
Secondo il docente quelle parole si riferiscono al trattamento
economico mensile del docente. Come esempio, se il docente part time al 50%
percepisce normalmente 850 nette al mese, allora in caso di nomina agli esami,
che poniamo durino 10gg., percepirebbe 850 x (1+10/30) = 1.133
In effetti,
se fosse vera linterpretazione 1, la disparitā di trattamento rimarrebbe, in
modo sorprendente.
Grazie.
Risposta
Si ribadisce
che l'interpretazione delle parole in esame sia quella che si riferisce al
trattamento economico mensile del docente
Si ritiene
infatti che le parole la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico
si riferiscano al trattamento economico mensile del docente e non solo a quello
dei soli esami.
Infatti il
docente incaricato degli esami č tenuto all'orario completo che il docente deve
svolgere nello svolgimento del suo servizio.
A supporto di
questa interpretazione si puō far tiferimento
all'art. 14/2 del D.M. 6/2007, avente carattere permanente, che disponeva:
2. Qualora
vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti
a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo
pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva
partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento
economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attivitā lavorativa.
Pertanto spetta la retribuzione
intera per tutta la durata degli esami.
Bonus merito:
assenze
Quesito del
25/06/2020
Vorrei sapere
se, al fine del bonus del merito, i giorni di assenza dovuti ad incidente sul
lavoro, regolarmente riconosciuti dall'INAIL, sono da conteggiare nei 30 giorni
di assenza previsti per poter fare richiesta del bonus.
Resto
in attesa.
Risposta
Si ritiene che i giorni di assenza dovuti ad incidente sul lavoro,
regolarmente riconosciuti dall'Inail, vadano conteggiati nei 30 giorni di
assenza previsti per poter far richiesta del bonus di cui all'art. 1, comma
126, della
legge 107/2015, che si traduce in una somma
economica volta a valorizzare il merito dei docenti.
L'incidente sul lavoro avviene infatti durante l'espletamento di
un'attivitā lavorativa connessa con la funzione di colui che ne č soggetto e
pertanto lo stesso ne deve beneficiare anche relativamente al conteggio dei
giorni di assenza.
Inoltre le
assenze protette da disposizioni di legge (come la 104/92) non incidono
sull'attribuzione del bonus.
Periodo di
comporto
Quesito
del 2/06/2020
Sono
dirigente di un istituto comprensivo iscritto allANP
, vorrei sottoporle il
seguente caso. Docente di scuola primaria assente per malattia dal 20-09-2018;
a dicembre 2019 colpita da un improvviso ictus. La scuola č in possesso di
certificazioni mediche varie e ricoveri in casa di cura ed ospedale. L11-12-2019
il medico curante rilascia un certificato, modello SS3, in cui dichiara alla
fine, nella diagnosi,
inabilitā assoluta a qualsiasi attivitā lavorativa come
da verbali commissione per invaliditā e sostiene di non dover rilasciare
ulteriori certificati medici. A novembre 2019 era stata comunque inoltrata
richiesta alla Commissione Medica di Verifica di VISITA COLLEGIALE
reiterata
recentemente a Maggio 2020 in modalitā domiciliare con allegata certificazione
medica. Dai conteggi effettuati dalla segreteria, il 7 febbraio 2020 sono
scaduti i termini del I° periodo di comporto per malattia e sono stati mandati
i decreti alla Ragioneria che ha avviato un procedimento amministrativo per
recupero di somme non dovute. Linps il 26-02-2019
aveva intanto dichiarato invaliditā al 100% e revisione a febbraio 2020. La
revisione della visita INPS a febbraio 2020 conferma comunque il grave quadro
patologico (portatore di handicap in situazione di gravitā art.3.,c.3 L.104/92) con revisione a novembre 2021. Considerata
la pendenza della visita collegiale non ho ancora inviato il preavviso della
scadenza del periodo massimo di malattia (18 mesi)
in
attesa che lorgano competente
si pronunci! Mi chiedo se devo comunque
comunicare allinteressata che il periodo di comporto č giā stato superato e,
in assenza di una volontā esplicita degli ulteriori 18 mesi per grave malattia
senza stipendio, procedere eventualmente al licenziamento, o aspettare. Tra
laltro alla supplente č stato possibile prolungare il contratto solo grazie
allaver inserito nel sistema grave patologia, altrimenti la procedura
risultava bloccata. Poiché, a mio avviso, urge allamministrazione definire la
posizione della docente un Decreto di preavviso di risoluzione del rapporto di
lavoro bisognerebbe farlo
non so che altro. Sarei grato comunque se mi facesse
avere un fac simile di tale decreto che poi
sistemerei io ed integrerei con gli estremi della documentazione in possesso
della scuola.
Grazie.
Risposta
Nel diritto
del lavoro, per periodo di comporto si intende il periodo di tempo
durante il quale un lavoratore, assente per malattia o infortunio, conserva il
proprio diritto al mantenimento del posto di lavoro. La sua durata č fissata dalla
contrattazione collettiva.
Una volta
decorso il periodo di comporto, se il lavoratore non rientra a lavoro, il
datore di lavoro č libero di licenziarlo.
Una volta che
il periodo di comporto sia trascorso, peraltro, tale circostanza diviene giā di
per sé sufficiente a legittimare il licenziamento: come chiarito anche dalla
Corte di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. n. 1404/2012) in un simile caso non č infatti necessario fornire la prova né del
giustificato motivo oggettivo né dell'impossibilitā sopravvenuta della
prestazione lavorativa né dell'impossibilitā di adibire il lavoratore a
mansioni diverse.
In sede di un
eventuale contenzioso il giudice potrā accertare soltanto se la malattia abbia
effettivamente superato, nella durata, il termine prefissato.
Quanto visto,
tuttavia, non implica che al momento del superamento del periodo di comporto il
rapporto di lavoro debba considerarsi automaticamente estinto.
Il datore di
lavoro, infatti, resta comunque libero
di esercitare il diritto di recesso e, se lo fa, non deve
dimenticare di rispettare le forme prescritte dalla legge per il licenziamento.
Peraltro,
tale licenziamento non necessariamente
deve essere immediato ma puō avvenire anche dopo la ripresa dell'attivitā
lavorativa da parte del dipendente, purché resti il nesso di
causalitā tra il recesso e il superamento del periodo di comporto.
Infatti la
ripresa della attivitā lavorativa da parte del
dipendente non puō essere considerata, di per sé, come rinuncia del datore di
lavoro al suo diritto di recedere dal rapporto ai sensi dell'art. 2110 del
codice civile (cfr. Cass. n. 16462/2015).
Dall'articolo
2110 c.c. emerge, insomma, che per il datore di lavoro non č possibile, in via
generale, licenziare il lavoratore in pendenza del suo stato di malattia o
infortunio, prima che sia decorso il cd. periodo di comporto: il recesso eventualmente intimato nonostante tale
vincolo, infatti, deve considerarsi nullo per contrarietā al codice civile.
Tuttavia, questa regola generale
non č esente da eccezioni.
Il lavoratore infortunato o in malattia, infatti, in alcuni casi puō essere licenziato anche prima che il termine del comporto sia spirato. Ci si riferisce, innanzitutto, al caso in cui si accerti che il lavoratore, a seguito dell'evoluzione della sua affezione morbosa, non sarā pių in grado di riprendere la sua normale attivitā lavorativa o al caso in cui le particolari modalitā di svolgimento di questa lo espongano a un'inevitabile ricaduta.
Infine, c'č
l'ipotesi del licenziamento in tronco per giusta causa: questa, infatti, non
trova un ostacolo nel periodo di comporto, ma va in ogni caso esplicitamente
menzionata nell'atto di recesso.
Convocazione
consiglio di classe straordinario
Quesito del
23/05/2020
I
docenti di una classe hanno chiesto la convocazione di un consiglio di classe
straordinario per motivi disciplinari, quindi allargato ai rappresentanti dei
genitori ed alunni, per una infrazione di uno studente.
Esaminati
i fatti ho ritenuto che quanto accaduto non necessiti assolutamente
di una sanzione pių severa di una ammonizione con censura.
Ho
pertanto rifiutato di procedere con la convocazione definendola come non
proporzionata al caso e con aspetti che si configurerebbero come persecuzione
ed accanimento nei confronti dello studente responsabile.
I
docenti insistono. Posso continuare nel rifiuto nella convinzione che sarebbe
un errore procedere perché anche la sola riunione del consiglio di classe
allargato (tra l'altro ovviamente in modalitā a distanza) sarebbe
mortificante per il ragazzo e la sua famiglia che ha giā chiesto scusa
alla scuola ed all'insegnante?
L'infrazione
disciplinare del caso č avvenuta all'inizio di una lezione in video-call
sincrona con l'alunno responsabile che ha fornito "scioccamente" il
link di accesso ad un estraneo che prima di essere escluso dal collegamento ha
disturbato la lezione in modo volgare.
Risposta
Convengo
sull'inopportunitā di convocare un consiglio di classe straordinario per le
motivazioni esposte (persecuzione ed accanimento nei confronti dello
studente responsabile). Peraltro pare giā sufficiente per risolvere la vertenza
la richiesta di scuse alla scuola e all'insegnante da parte della famiglia.
Firme verbale
scrutini ed esami di stato primo e secondo grado
Quesito del
22/05/2020
Vorrei sapere
come risolvere il problema della firma del verbale di scrutinio (da parte del
coordinatore e del presidente che potrei essere io ma potrebbe essere il
coordinatore su mia delega scritta) operando in modalitā a distanza. Stesso
problema per la firma del tabellone che ho sempre fatto firmare da tutti i
docenti del consiglio di classe.
Non tutti i
docenti a casa hanno lo scanner e possono scannerizzare la loro firma e esportarla
sul verbale (non sono sicura poi che sia prettamente valida) e non tutti hanno
la firma digitale.
Sentendo dei
colleghi mi sono resa conto che alcuni non hanno mai fatto firmare i verbali
dei consigli di classe, altri si sono comportati come me, in altri consigli
altri dirigenti hanno firmato solo loro con la loro firma digitale.
Dato che si
potrebbero avere ricorsi, vorrei prevenire.
Risposta
Non risulta
l'esistenza di norme positive in merito alla firma dei verbali dei consigli di
classe da parte di tutti i componenti del consiglio stesso. E'
sufficiente la firma di chi verbalizza, seguita da quella del presidente (DS o
suo delegato).
Rimborso
spese viaggi di istruzione
Quesito del 16/05/2020
Dopo aver prontamente esercitato
(6/3/2020) il diritto di recesso
con la contestuale richiesta
del rimborso integrale delle somme versate
allAgenzia di viaggio, il
nostro Istituto ha provveduto
ad effettuare i rimborsi alle famiglie in base al disposto dellart. 88 bis c. 8 e 12 della
L. 27/2020 di conversione del D.L.17/3/ 2020, n. 18, entrata in vigore in data
30/04/2020.
In sintesi:
rimborso del 100% delle quote per le quali al momento della sospensione dei viaggi lIstituto
non aveva ancora pagato le fatture;
rimborso del 50% delle quote per le quali al momento della sospensione dei viaggi lIstituto
aveva giā pagato il 50% delle fatture;
Per il restante 50% delle classi
quinte rimborso delle quote
non appena si otterrā la restituzione, giā richiesta, da parte dellAgenzia di viaggio.
Per il restante 50% delle altre
classi rimborso tramite voucher da utilizzare entro un anno.
Tutto ciō premesso, la questione che sottopongo
alla tua attenzione riguarda il rifiuto da parte di alcune famiglie del rimborso tramite voucher con la contestuale richiesta della restituzione totale della somma versata.
A fronte di tali richieste, accompagnate da minacce di azioni legali, come si puō procedere?
Grazie.
Risposta
I vari Dpcm, a
partire dal 4 marzo 2020, hanno previsto la sospensione dei viaggi di
istruzione, e delle iniziative di scambio o gemellaggio, come misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il Dl 22 del 8 aprile
2020 ha sospeso i viaggi fino al termine dell'anno scolastico, dunque, fino al
31 agosto 2020 (articolo 2, comma 6).
Ma č
probabile che il divieto continuerā ad oltranza, almeno fino a quando non ci
saranno per le scolaresche le condizioni per spostarsi, fuori dai confini delle
regioni e dell'Italia, senza rischi di contagio.
Ma nel caso
in cui le scuole abbiano giā versato acconti alle agenzie di viaggi, cosa sta
accadendo? Molti dirigenti scolastici hanno rescisso contratti e chiesto il
rimborso delle somme versate per i viaggi di istruzione programmati in Italia e
all'estero, di fatto, non pių attivati in seguito all'emergenza sanitaria da
Covid-19 e ormai cancellati.
Voucher al posto delle somme versate
Molte agenzie
stanno rispondendo che restituiranno i soldi delle quote anticipate dalle
scuole sotto forma di voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione,
di importo pari al rimborso spettante.
L'emissione
di voucher discende dall'applicazione dell'arti 28 del Dl 9 del 2 marzo 2020:
in caso di recesso, l'agenzia di viaggi puō offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualitā equivalente o superiore, puō procedere al rimborso,
oppure puō emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua
emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Come
risolvere tale problematica che espone l'amministrazione scolastica a
contenziosi onerosi con i genitori degli alunni per la restituzione delle somme
anticipate? Molte famiglie, in un periodo di incertezza economica e lavorativa
come questo, non accettano voucher e pretendono le somme versate indietro.
L'obbligo di rimborso alle famiglie graverebbe, quindi, sugli istituti, i quali
potranno rivalersi sui tour operator con il meccanismo del solve et repete.
La nota Usr Campania 8773 del 22 aprile, anche alla luce dei pareri
resi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, fornisce alcune
indicazioni di procedura ai numerosi presidi che hanno ricevuto risposte di
diniego da parte delle agenzie di viaggi riguardo alla restituzione.
No voucher per le classi dell'infanzia, della primaria e per le
classi terminali
Il problema
pių grande riguarda i viaggi delle classi che, in questo anno scolastico,
terminano il corso di studi, ossia le terze classi delle scuole secondarie di
primo grado o le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado. Queste
famiglie, i cui figli il prossimo anno sono iscritti in altro ordine di studi o
usciranno dal ciclo secondario di studi, non potranno essere rimborsati
attraverso voucher.
La parola
fine a tale problematica l'ha messa il Dl 18, approvato in Senato il 9 aprile
2020 e, nello specifico, l'articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12.
Il decreto
prevede che č sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma
versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione
riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado. Questo significa che le
agenzie, nel caso delle classi terminali, hanno l'obbligo di provvedere a
rimborsare le scuole restituendo le somme versate, e le scuole potranno cosė
finalmente restituire, senza avviare contenziosi, le quote corrisposte alle
famiglie.
Nel decreto
legge viene anche disposto che sono fatti salvi, con effetto per l'anno
scolastico 2020-2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020
dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari.
Questo si traduce nel fatto che il prossimo anno l'agenzia di viaggi che era
giā stata individuata per un determinato pacchetto sarā, di nuovo, scelta
dalla scuola senza necessitā di procedere a nuova gara, anche modificando le
classi di studenti, i periodi, le date e le destinazioni.
Adozione
libri di testo 2020-2021
Quesito del
11/05/2020
Sono una
docente di scuola primaria e, alla luce di questa emergenza e al susseguirsi di
DPCM, DL e Ordinanze varie, volevo avere chiarimenti e riferimenti legislativi
circa le adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021.
Risposta
Tra le novitā
introdotte dal DL 22 del 8/4/2020, allart. 2 c. 4 lett. d, si prevede che il
Ministro possa definire con propria ordinanza leventuale conferma, per
lanno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno
scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Per fornire una preventiva informazione sul testo, la Dott.
Palermo, Direttore generale della direzione ordinamenti scolastici, ha
incontrato nella mattina del 14 maggio 2020 le organizzazioni sindacali del
settore scuola e dei dirigenti scolastici.
Lordinanza in via di emanazione, soprattutto al fine di
semplificare gli adempimenti amministrativi in questa fase di grande attenzione
rispetto alla prevenzione del contagio da Covid 19, dovrebbe prevedere
pertanto, il mantenimento dei libri di testo, evitando cosė tutte le attivitā
ordinariamente connesse alla procedura di adozione dei libri di testo, come le
visite dei rappresentanti presso gli edifici scolastici, le riunioni dei
docenti che prendono visione dei volumi, la convocazione dei Collegi dei
docenti per le necessarie deliberazioni.
Č stato puntualizzato che lordinanza, mantenendo le prerogative
degli organi collegiali, potrā prevedere entro l8 giugno due
diverse procedure:
1. la conferma di tutti i testi attualmente in
adozione mediante un atto unilaterale di natura dichiarativa da parte del
dirigente scolastico.
2. la nuova adozione, deliberata dal Collegio dei
Docenti, per casi particolari quali le prime classi del secondo triennio degli
istituti professionali che sono stati interessati dalla recente riforma o le
classi di indirizzi di nuova istituzione o per la sostituzione dei testi che
sono usciti fuori catalogo.
Esami di
stato: designazione commissari
Quesito del
24 aprile 2020
Esami di
Stato secondaria secondo grado a.s 2019-2020
Ind. Liceo
Scientifico L102
In
sostituzione della titolare della disciplina Storia dellarte e disegno la
supplente puō essere designata quale commissaria esterna nel rispetto delle
materie dEsame o per evitare un danno allerario, il consiglio di classe, con
lavallo del DS alla luce dellOM n.197 del 17 aprile 2020, deve sostituire
Disegno e Storia dellarte materia desame ministeriale, con unaltra
disciplina, Scienze motorie?
E prioritario
il rispetto della OM o il danno erariale da scongiurare, cambiando la Materia
dEsame stabilita dal MIUR?
Risposta
L'art. 5
dell'OM 197/2020 dispone: 3. Il consiglio di classe, nella designazione dei
commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri: a. i commissari sono
designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari
dellinsegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Puō
essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia
diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina
selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di
riferimento.
Pertanto si
ritiene prioritario designare il docente a tempo determinato (la supplente).
Solo successivamente puō essere designato un docente di classe di concorso
diversa (scienze motorie) che insegni nella classe terminale.
Personale ATA
e lavoro flessibile
Quesito del
18/03/2020
Avrei
bisogno di confrontarmi con te sulla gestione dell'emergenza di questi giorni.
Con
le RSU ci siamo incontrati per stabilire il contingente minimo (erano 1 aa e 1 cs in caso di sciopero). Abbiamo modificato con 2 cs e 1 aa.
I
cs turnano (sono 22 quindi lavorano ogni 11 giorni)
per loro non c'č possibilitā di lavoro agile pertantanto,
consumate le ferie residue, staranno a casa.
Il
problema sono gli aa. 2 sono in lavoro agile. Una č in ... attualmente in
malattia... con le altre 4 si č stabilita una turnazione (1 al giorno) Queste
persone non sono nella possibilitā di effettuare il lavoro da casa perché,
soprattutto due di loro che abitano nelle campagne di
.,
hanno problemi con la connessione internet. Come coprono i giorni in cui non
lavorano? Ferie vecchie ne hanno poche. Finiti tali giorni, devono attingere dalla nuove? La nota 323 non č chiara sugli aa.
Grazie.
Risposta
La
nota MIUR 323 del 10/03/2020 sul tema precisa: Ferma restando la necessitā di
assicurare il regolare funzionamento dellistituzione scolastica, nella
condizione di sospensione delle attivitā didattiche in presenza, ciascun
Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni
scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale
amministrativo perché inidonei allinsegnamento. Č comunque da disporsi
ladozione di misure volte a garantire il mantenimento dellattivitā essenziale
delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del
lavoro.
Pertanto č
legittimo autorizzare il lavoro flessibile a tali dipendenti, previa
concessione di ferie residue 2018/19 e turnazione.
Continuitā di
supplenza per l'emergenza Covid
Quesito del 17/03/2020
Le pongo il seguente quesito:
la docente X, destinataria di un contratto a tempo determinato
nella scuola dell'Infanzia fino al 23 03 2020, mi chiede la proroga del suo
contratto, nonostante la titolare, in congedo parentale, rientri il 24 03 2020.
Si appella alla nota 392 del 18 03 2020 che recita:
"Larticolo 121 del DPCM, oltre a prevedere la continuitā dei
contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere
dunque dalleventuale rientro del titolare e per tutta la durata dellemergenza
sanitaria..... ".
L'articolo citato del DPCM parla di tutela di continuitā
occupazionale dei docenti giā titolari durante emergenza Covid.
Oltre alla liceitā di individuare due figure sullo stesso posto
prima del 30 aprile, peraltro per dedicarsi alla didattica a distanza nella
scuola dell'Infanzia, mi interrogo sulla possibilitā di realizzazione tecnica a
sistema di questa fattispecie, posto che il SIDI non produce contratto se non
si indica il nome del titolare assente.
Le chiedo, č giusta l'intepretazione
della supplente volta a tutelare una continuitā occupazionale in momento di
emergenza COVID, o ciō puō configurarsi come danno erariale?
La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.
Risposta
Larticolo 121 del d.l., oltre a prevedere
la continuitā dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e
saltuaria, a prescindere dunque dalleventuale rientro del titolare e per tutta
la durata dellemergenza sanitaria, dispone che lulteriore stipula di
contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia
comunque subordinata alla disponibilitā di una propria dotazione strumentale
per lo svolgimento dellattivitā lavorativa
al fine di potenziare le attivitā
didattiche a distanza: disponibilitā che potrā essere assicurata dal DSGA in
quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso listituto del
comodato duso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla
stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base
alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio
precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrā cura di
verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i
limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il
competente ufficio di questo Ministero provvederā a rendere noto limporto
disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno
utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando
le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le
attivitā di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative
saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione
generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la
statistica.
Pertanto le condizioni indicate dalla disposizione ministeriale
sono:
1) disponibilitā di una propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dellattivitā lavorativa
al fine di potenziare le attivitā
didattiche a distanza;
2) le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza
breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola
istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo.
Compito del DSGA e del DS č di garantire l'applicazione di dette
condizioni senza che il supplente possa eccepire sul tema.
Aspettativa
per svolgere altra attivitā
Quesito
dell'8/02/2020
Una docente
della scuola dell'infanzia mi chiede un anno di aspettativa non retribuita per
svolgere altra attivitā lavorativa (comma 3, art. 18
del CCNL) dal 02.03.2020 al 02.03.2021.
Credo che non
possa concedere quanto richiesto perchč il periodo di
aspettativa abbraccia 2 anni scolastici e il comma 3 recita testualmente
"Il dipendente č inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno
scolastico senza assegni per realizzare, lesperienza di una diversa attivitā
lavorativa o per superare un periodo di prova".
Che ne pensa?
Risposta
Lart. 18 comma 3 del CCNL/2007
prevede che il dipendente č collocato in aspettativa, a domanda, per un anno
scolastico senza assegni per realizzare lesperienza di una diversa attivitā
lavorativa o per superare un periodo di prova.
La concessione dellaspettativa
non č discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente,
a domanda, č collocato non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di
discrezionalitā legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il
docente dovrā precisare ed attestare lesperienza lavorativa per la quale
chiede di essere collocato in aspettativa.
Pertanto,
1) la concessione dell'aspettativa
č legittima;
2) come giā detto, la concessione
dell'aspettativa non č discrezionale, ma deve essere ben motivata e documentata
con riscontri ufficiali correlati alla richiesta;
3) l'aspettativa puō essere
concessa solo per un anno scolastico e non puō essere prorogata.
L'interpretazione corrente č che la norma contrattuale intenda stabilire un
limite massimo di un anno alla concessione dell'aspettativa (essa non puō cioč
superare i dodici mesi anche se a cavallo di due anni scolastici, dal
02.03.2020 al 02.03.2021, come nel caso rappresentato).
Supplenza
fino al termine delle lezioni
Quesito del
6/03/2020
Sono una vostra iscritta e chiedo se nel caso di anticipo di 1
giorno del termine lezioni rispetto al calendario regionale, con delibera del
Collegio docenti e del Consiglio di Istituto i contratti stipulati con
supplenti a tempo determinato che terminano il servizio con il termine delle
lezioni debbano avere coerentemente termine con il giorno di conclusione
stabilito dall'Istituto Scolastico o con quello del calendario regionale, che
perō non rispecchia l'effettivo termine delle lezioni dell'Istituto.
Si ringrazia se č possibile avere in relazione alla risposta i
riferimenti normativi del caso.
Risposta
Va premesso che a determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico. Detto calendario deve tuttavia assicurare lo svolgimento di 200 giorni di lezione (art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994).
Gli eventuali adattamenti del calendario, che verranno adottati
dalle istituzioni scolastiche in variazione del calendario scolastico
regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a
conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche
preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi
complementari. Di norma vi č una proposta del Collegio docenti che nella
maggior parte dei casi viene recepita dal Consiglio d'Istituto.
A queste condizioni si ritiene possibile che le supplenze
assegnate fino al termine delle lezioni si concludano con l'effettivo termine
delle lezioni dell'Istituto.
Supplenza
temporanea: termine
Quesito del
5/03/2020
Docente in
aspettativa fino al 30 giugno per ricongiungimento marito all'estero.
Il contratto della supplente fino
al termine delle lezioni o fino al 30 giugno?
Grazie.
Risposta
Il posto che
si č reso disponibile dopo il 31/12 comporta l'assegnazione di una supplenza
temporanea fino al termine delle attivitā didattiche, cioč il giorno
annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle
attivitā stesse (DM 131/2007, art. 7, comma 1/b).
Conferimento
supplenze fino al termine delle attivitā didattiche
Quesito del
10/02/2020
Un
docente titolare č deceduto prima di Natale lasciando il posto disponibile e
vacante.
Per
l'individuazione del supplente, essendo esaurite le Graduatorie Provinciali,
la scuola ha scorso le Graduatorie di Istituto ed effettuato la procedura di
nomina ai primi di Gennaio.
L'evento
di decesso avvenuto prima del 31-12-2020 indicava a mio parere la durata del
contratto fino al 31-Agosto-2020.
Invece
il SIDI ha accettato solo un contratto fino al termine delle lezioni
10-Giugno definendo la supplenza come breve in quanto
su posto resosi
disponibile dopo il 31 dicembre.
In
definitiva il sistema ha valutato come determinante la data di stipula del
contratto e non la data dell'evento causa della nomina di supplente.
Ora
l'aspirante supplente chiede (a mio giudizio giustamente) un chiarimento ed un
eventuale pro-
lungamento
del contratto.
Quale
č la posizione corretta: č determinante sulla tipologia di contratto la data
dell'evento che causa la chiamata a supplenza o la sua data
di stipula?
Ho
ricevuto indicazioni contrastanti dagli Uffici Scolastici e Sindacali che ho
interpellato.
Grazie
davvero.
Risposta
Le
convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in
applicazione delle disposizioni contenute nellart. 7 del Regolamento (DM 13
giugno 2007), che al punto a. prevede la possibilitā di conferire supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attivitā didattiche per posti che
non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento.
E' il caso
previsto nel quesito.
Pertanto
legittimamente il SIDI ha disposto il contratto fino al termine delle lezioni,
che per l'anno in corso č il 10 giugno.
Attivitā in
orario extrascolastico
Quesito
dell'8/02/2020
Le chiedo un
parere per la seguente situazione:
i genitori di
un'alunna gravemente disabile particolarmente pretenziosi, comunicano di
aderire ad un'attivitā organizzata in orario extrascolastico (progetto musical)
e chiedono che la scuola si organizzi per garantire alla figlia l'assistenza
necessaria (cambio panno in particolare).
La scuola č
obbligata a trovare la persona per l'assistenza o spetterebbe a loro? L'Istituto
in grande difficoltā perchč non ha il personale
disposto a fare lo straordinario.
Risposta
Si assume che
l'attivitā in questione non sia obbligatoria poiché organizzata in orario
extrascolastico.
Poiché il
personale non č disposto a svolgere lavoro straordinario, non si ritiene che la
scuola sia tenuta
ad assicurare all'alunna l'assistenza necessaria nella circostanza.
L'istituzione
scolastica dovrebbe invece assicurare l'assistenza all'alunna disabile qualora
l'attivitā sia svolta in orario scolastico e quindi obbligatoria per gli
studenti.
Giustificazione di assenza
Quesito del 6/02/2020
Una docente a t.d. assunta tramite MAD
con titolo affine č assente alla visita fiscale. Successivamente si reca a
visita ambulatoriale. La prognosi viene confermata.
Le si richiede di giustificare lassenza dal domicilio e, dopo
varie ulteriori richieste di chiarimento (la docente ha assunto ā atteggiamento
ostile e provocatorio) spiega di aver avuto un attacco di panico a conseguenza
della recentissima morte del padre e di essersi allontanata brevemente da casa
per prendere fiato senza accorgersi del fatto che lorario fosse quello di
reperibilitā.
Non ci sono certificazioni mediche che attestino tale malessere ma
soltanto il certificato di morte del congiunto per il quale linsegnante aveva
usufruito di tre giorni di lutto (per altro comunicandolo in ampio ritardo).
Si chiede se, oltre alla decurtazione dello stipendio che si
ritiene misura congrua essendo estranea la casistica a quelle previste
dallINPS, sia comunque necessario anche avviare il procedimento disciplinare
che nulla apporterebbe in istruttoria e giustificazione.
Si puō ritenere da subito archiviabile il caso, basandosi su
quanto giā prodotto agli atti?
Grazie.
Risposta
Confermando la necessitā della decurtazione dello stipendio, si
conviene sull'opportunitā di archiviare il caso senza avviare alcun
procedimento disciplinare.
Obbigo vaccinale
Quesito del 30/01/2010
Premesso che per la fascia 0-6 anni la mancata regolarizzazione
della documentazione vaccinale determina la decadenza dalla iscrizione, si
chiede se sia ancora accettabile la formale richiesta di vaccinazione
allazienda sanitaria locale territorialmente competente.
Qualora questa venga presentata dai genitori il minore puō
frequentare la scuola di infanzia pur non avendo ancora fatto alcuna
vaccinazione? (da regolamento interno potrebbe iniziare a frequentare solo da
gennaio, in quanto anticipatario).
Si fa presente che i genitori per i quali pongo il quesito sono
stati invitati pių volte all'ASST senza aderire al piano vaccinale. La loro
ultima richiesta all'ufficio vaccini risale al 20 febbraio 2019 (si
dicono ancora in attesa di riscontro, nonostante ASST abbia anche garantito
accesso libero senza appuntamento nei mesi di giugno-luglio-agosto).
Il loro avvocato rivendica a mezzo pec
che, per la frequenza, basta la mail di cui sopra.
Un consiglio, per cortesia.
Grazie mille.
Risposta
Relativamente agli adempimenti vaccinali la Circolare MIUR prot.
n. 22994 del 13 novembre 2019 richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici
sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis
del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte
dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, entro il 10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici
anni di etā e dei minori stranieri non accompagnati.
Il citato articolo 3-bis, in merito alla verifica degli studenti
in regola con lobbligo vaccinale, ha previsto una procedura semplificata che
vede coinvolti scuole e ASP di riferimento.
Questi gli adempimenti che devono svolgere scuole, ASP e famiglie:
- i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi,
dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie)
devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2020,
lelenco degli iscritti (anno scolastico 2020/21) di etā compresa tra zero e
sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per lanno scolastico
successivo;
- le ALS, entro il 10 giugno 2020, restituiscono i summenzionati
elenchi con lindicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli
obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o
differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta
di vaccinazione;
- nei dieci giorni successivi allacquisizione degli elenchi con
le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori
o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2020, la
documentazione comprovante leffettuazione delle vaccinazioni ovvero lesonero,
lomissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale
richiesta di vaccinazione allASL competente;
- dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono
allASL, entro il 20 luglio 2020, la documentazione presentata dai genitori o
la comunicazione delleventuale mancato deposito per gli adempimenti di
competenza e, ricorrendone i presupposti, per lapplicazione delle sanzioni.
Per la scuola dellinfanzia e i servizi educativi per linfanzia la mancata
presentazione della documenta-zione summenzionata comporta la decadenza
dalliscrizione. Non determina, invece, la decadenza dalliscrizione né
impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.
A questi adempimenti si ritiene essere tenuta anche la scuola che
scrive.
Supplenza fino al 31 agosto
Quesito del 2/01/2020
Un docente titolare č deceduto prima di Natale lasciando il posto
disponibile e vacante.
Per l'individuazione del supplente, essendo esaurite le Graduatorie
Provinciali, si dovranno scorrere le Graduatorie di Istituto e sarā la scuola
ad effettuare la procedura di individuazione del supplente. Si ritiene di
effettuare la convocazione al ritorno dalle Vacanze Natalizie a Gennaio 2020.
In questa situazione e con questa tempistica č corretto stipulare
un contratto fino al 31 Agosto 2020? Inoltre, considerato che la convocazione č
dalle graduatorie di istituto č giusto che i docenti con contratto a tempo
determinato in essere fino al termine delle lezioni (10 Giugno) o fino al
termine delle attivitā didattiche (30 Giugno) non possono lasciare tale
incarico per assumere eventualmente questo fino al 31 Agosto?
Risposta
Lattuale disciplina delle supplenze č contenuta
nel Regolamento
adottato con Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007,
parzialmente modificato con D.M. 326 del 4 giugno 2015, D.M. Decreto
ministeriale 326 del 4 giugno 2015, modificato a sua volta dal DM 666/2019.
Vengono assegnati come supplenze al 31 agosto cattedre e posti
dinsegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano presumibilmente tali per tutto lanno scolastico.
Pertanto il contratto di supplenza in questione andrā stipulato
fino al 31 agosto.
Ai supplenti nominati fino al 10 o al 30 giugno va applicato
l'art. 8, comma 2 del D.M. 131/2007 che dispone: Il personale che non sia giā
in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha
facoltā, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di
risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro
di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Essi pertanto in questo momento possono, in base alla loro
posizione in graduatoria, abbandonare la supplenza in essere e optare per
quella con scadenza 31 agosto.
Elezione presidente di istituto
Quesito del 18/01/2020
Nella elezione del presidente di Istituto a paritā di voti viene
eletto il genitore pių anziano o il pių giovane?
Risposta
In osservanza alle disposizioni previste da normativa vigente per
le elezioni degli organi collegiali, nel caso in cui due genitori riportino lo
stesso numero di voti si procederā, ai fini della proclamazione degli eletti,
per anzianitā anagrafica.
Pertanto, a paritā di voti viene eletto il genitore pių anziano.
Aspettativa: rientro anticipato in servizio
Quesito del 16/01/2020
Una docente a tempo indeterminato, titolare di cattedra
di lingua inglese nella scuola primaria, ha formulato domanda in data 17
settembre 2019 di aspettativa per svolgimento di altra attivitā lavorativa (art
18, comma 3 del CCNL 2006/009) fino al 30 06 20; la stessa domanda č stata
autorizzata dalla scrivente.
In data odierna l'interessata chiede di poter
interrompere l'aspettativa ritenendo di poter rientrare a scuola come docente a
disposizione (potenziamento).
Non ho trovato in merito alcune
delucidazione dal punto di vista normativo; io pensavo che il rientro a
disposizione fosse possibile solo dopo il 30 aprile.
Le chiedo: quale č l'interpretazione corretta?
Risposta
Si ritiene che una docente che ha
richiesto aspettativa per lo svolgimento di altra attivitā lavorativa non possa
rientrare in servizio prima della scadenza del termine del periodo richiesto.
LAran ha fornito 2 orientamenti
applicativi che concernono l'aspettativa per motivi di famiglia ma che si
ritiene possano essere applicati, in via di interpretazione analogica, anche al
caso proposto.
Nel primo orientamento SCU 039 del
7/12/2011 infatti si precisa: Si ritiene utile rilevare che laspettativa per
motivi di famiglia o personali, prevista dallart. 18, comma 1 del CCNL del
29.11.2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70
del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale
aspettativa ma solo sulla revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico
per ragioni di servizio.
Nel secondo orientamento SCU 025 č
inoltre precisato che Lart. 18 del CCNL 29-11-2007, contratto vigente per il
comparto scuola, nel trattare dellaspettativa di famiglia non ha alcuna
previsione né alcun divieto sulla possibilitā di interruzione per alcun motivo
di detto istituto.
Detta interruzione si deve perō
ritenere possibile, se per causa di malattia per lipotesi di gravi patologie
che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera
impossibilitā di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni
specifiche non giustificabile con laspettativa per motivi di famiglia.
Pertanto il rientro anticipato non
č possibile se dovuto a mera volontā del dipendente ma solo per cause oggettive
(es. nel congedo straordinario ai sensi del D.Lgs. n.
151 del 2001 muore il familiare disabile cui il dipendente presta assistenza).
Quindi, poiché il caso sottoposto
non corrisponde a simile ipotesi, si ritiene che la richiesta della docente non
possa essere accolta.