Sezione regionale del Piemonte
c/o L.S.  "Galileo Ferraris", C.so Montevecchio 67
10128 Torino - tel.  3313483342

e-mail: c.colombano@virgilio.it

 

 

:: forum ANP Piemonte ::

 

Vuoi porre un quesito o fare un commento? Invia una mail a: colombanoc@hotmail.com

Il tuo quesito e la relativa risposta o il tuo commento saranno presto pubblicati su questa pagina.

Ogni dato comunicato verrà trattato ai sensi della normativa vigente.

Le nuove norme in materia di certificazioni

 

Quesito del 28/01/2012

Dal 1° gennaio, com'è ormai noto, è entrata in vigore la nuova norma in materia di certificazione contenuta nell'art. 15 della Legge 183/2011. La norma in questione stabilisce che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione..."

Il problema che si pone è cercare di capire se sul medesimo certificato va apposta la marca da bollo di 14,62 Euro.

Ricordo che la legge 29/12/1990 n. 405 all'art. 7 afferma che sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e i documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese pagelle, diplomi, attestai etc.

La domanda che si pone è la seguente: quest'ultima legge è ancora valida o è superata dalla nuova norma?

 

Risposta

Si conferma che dal 1° gennaio scorso sono in vigore le nuove norme in materia di certificazioni, contenute nell'art. 15 della legge 183/11 (cosiddetta “legge di stabilità”).

La norma in questione stabilisce un importante principio: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori dei pubblici servizi. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 [il riferimento è agli articoli del D.Lgs. 445/2000 ed alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà].

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”.

In pratica, le scuole non potranno più chiedere - né accettare dalle famiglie e dagli studenti - certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione. Dovranno invece chiedere di presentare dichiarazioni sostitutive conformi a quanto previsto dagli articoli citati: il che comporta, in pratica, la necessità di predisporre una apposita modulistica interna e di istruire adeguatamente il personale di segreteria. E' poco verosimile, infatti, che il pubblico sia informato delle nuove norme e soprattutto sia in grado di formulare in forma autonoma e corretta i diversi tipi di dichiarazioni sostitutive eventualmente necessari per le iscrizioni o per altro.

In aggiunta, ogni volta che saranno richieste di rilasciare una certificazione, le scuole dovranno obbligatoriamente apporvi - a pena di nullità - la menzione sopra riportata. Il che comporterà una revisione dei software in uso nelle segreterie o, nelle more, la predisposizione di un timbro apposito da aggiungere ai normali certificati.

Resta da comprendere se e come la norma in questione si applichi anche alle certificazioni finali degli esiti, cioè pagelle e diplomi. Con ogni verosimiglianza, anche queste certificazioni ricadono nella sfera di attuazione della norma e quindi saranno nulli se non recano la dicitura in questione. Ma se il problema è relativamente semplice per le pagelle, la questione potrebbe diventare più complessa per i diplomi, il cui formato corrisponde a standard definiti dagli ordinamenti.

In merito al quesito relativo all’apposizione della marca da bollo sulle certificazioni stesse, si è del parere che essa non sia necessaria poiché non richiesta dalla norma in questione. Resta pertanto valido l’art. 7, comma 5 della legge 29/12/1990 n. 405 che esenta dall'imposta di bollo “gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare”.

 

L’alunno con DSA certificato handicap

 

Quesito del 28/01/2012

Avrei bisogno di sapere se il genitore di un alunno con certificazione H può chiedere, a questo punto dell'a.s., che al proprio figlio venga tolto il sostegno.

L'alunno con DSA, attualmente frequentante la 2^ media, è arrivato dalla scuola primaria con la certificazione, ora il padre, in seguito alla legge 170 non vuole più per il figlio l'insegnante specializzato e nonostante l'incontro avuto con l'unità multidisciplinare, non vuole firmare il PEI.

Cosa mi può suggerire di fare?

 

Risposta

Si conferma che l’alunno certificato DSA di per sé non ha diritto al sostegno. Infatti la legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) non ne prevede il diritto.

Tuttavia l’alunno in questione, per fruire del sostegno, a suo tempo dev’essere stato certificato ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, che definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In genere si certificano con la 104 solo i casi in cui il DSA è molto severo.

Poiché anche per l’a.sc. in corso a lui è stato assegnato l’insegnante di sostegno, in virtù della certificazione H, non si ritiene possibile rinunciarvi ad anno scolastico avviato.

Si hanno tuttavia buone ragioni per supporre che alla richiesta del padre siano sottese altre reali motivazioni, che è compito del DS approfondire e alle quali dare soluzioni opportune.

La richiesta in questione potrà essere eventualmente soddisfatta il prossimo anno scolastico, rinunciando espressamente per il ragazzo ai benefici della legge 104/92.

 

Fruizione dei permessi per diritto allo studio

 

Quesito del 25/01/2012

Avrei necessità di sapere se i permessi per il diritto allo studio (150 ore) possono essere concessi per la preparazione degli esami. E' il caso di una docente che chiede un periodo continuativo di 13 giorni per preparare la tesi di laurea. In caso affermativo, l'Amministrazione può procedere alla nomina di un supplente o deve provvedere alla sostituzione tramite personale in servizio?

Inoltre, è possibile concedere tali permessi per la preparazione delle attività alla luce delle disposizioni della circolare n. 12/2011 della Funzione Pubblica?

In caso affermativo, quale il rapporto tra la citata circolare e i contratti integrativi regionali che prevedono questa possibilità?

 

Risposta

La fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio da parte del personale del comparto scuola (docente, educativo e ATA) sono regolati dal DPR 395/88, art. 3, dalla C.M. 319/91, dai CCDR sottoscritti dai vari Uffici scolastici regionali come prescritto dall’art. 4, comma 4 del CCNL/2007 (per la Regione Sardegna è stato sottoscritto l’8/11/2002) e dalla Circolare Funzione Pubblica n. 12/2011.

Il CCDR Sardegna citato all’art. 8 comma 3 prevede che “Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento di esami, per tutte quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto”.

Il successivo comma 6 dispone che “La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

a) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;

b) permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;

c) cumulo di permessi giornalieri”.

Alla luce di queste disposizioni pertanto, la docente in questione può legittimamente richiedere ed ottenere un periodo continuativo di 13 giorni, cumulando così i permessi giornalieri, per preparare la tesi di laurea.

Il successivo art. 9, comma 2 stabilisce che “Il dirigente scolastico attiverà le idonee misure organizzative atte a sopperire la temporanea assenza del personale, secondo la normativa vigente, in primo luogo attraverso l’utilizzazione di personale a disposizione, fino a comprendere la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato”.

La scuola pertanto, in assenza di personale a disposizione, può legittimamente ricorrere a una supplenza breve.

Tuttavia la Circolare F.P. n. 12/2011 è intervenuta sull’argomento ha ricordato che “in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN”.

Questa disposizione pare limitativa di quanto finora esposto e contenuto nel CCDR Sardegna.

In attesa che le parti firmatarie del CCDR citato lo adeguino ai sensi dell’art. 13 (e peraltro ciò potrebbe essere opportuno visto che quello esistente risale al 2002), si ritiene che la scuola sia legittimata ad applicarlo ancora.

 

 

Le assenze conseguenti a visita medico collegiale sono soggette al trattamento economico previsto dall’art. 17/8 del CCNL/2007

 

Quesito del 25/01/2012

Un collaboratore scolastico, in seguito a visita medico collegiale, è stato riconosciuto “inabile assoluto temporaneo” per 3 mesi e collocato in malattia d’ufficio.

Deve essere retribuito al 100% e ai sensi di quale normativa?

Si rileva che l’interessato ha già fatto tante assenze e con questa ultima arriverebbe a retribuzione nulla.

 

Risposta

La Commissione medica di verifica in sede di visita medica collegiale ha la facoltà di riconoscere inabilità assoluta permanente o temporanea a qualsiasi attività lavorativa.

L’inabilità assoluta e temporanea corrisponde a una dichiarazione di malattia temporanea che comporta l’obbligo per il DS di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio.

Tale periodo di assenza va valutato sia ai fini della retribuzione che del superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 17 del CCNL/2007, non avendo previsto il legislatore per la fattispecie alcuna esclusione dal suddetto computo e dalla decurtazione della retribuzione, come invece ha fatto in altre situazioni (ad es. assenza per gravi patologie di cui al comma 9).

Ciò premesso, si rileva che il comma 1 dello stesso articolo prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Prima di concedere su richiesta del dipendente questo ulteriore periodo di assenza l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Il comma 8 del citato articolo prevede che il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

L’ultimo episodio morboso rappresenta, pertanto, un arco temporale mobile che va verificato di volta in volta.

Quindi, per conoscere se è stato superato il periodo di comporto e per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta al dipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario:

1) determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso: dal giorno precedente l’inizio della malattia in atto occorre andare a ritroso di tre anni (pertanto dall’ultimo giorno in cui il dipendente si è assentato dal servizio si va a ritroso di tre anni);

2) sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopra determinato;

3) sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso (nel caso in esame si dovranno sommare i 3 mesi di assenza per inabilità temporanea riconosciuta dalla visita collegiale).

Di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dal punto 3 è necessario:

a) verificare il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto;

b) determinare il trattamento economico da corrispondere: infatti, sulla base delle entità delle assenze risultanti dal computo effettuato in occasione dell’ultima malattia, il lavoratore si colloca in una delle diverse articolazioni temporali contemplate all’interno del periodo massimo di 18 mesi e riceve il trattamento economico nella misura prevista per ciascuna di esse dal comma 8.

Infatti, dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento, sulla base delle assenze effettuate, il dipendente si trovi ad esempio nel periodo per il quale viene corrisposto un trattamento economico pari al 90% della retribuzione, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione, ma è sempre necessario, di volta in volta, procedere al calcolo suddetto. Potrebbe così accadere che, in occasione di un nuovo episodio morboso, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, il dipendente torni a percepire il 100% della retribuzione, a causa dello scorrimento in avanti del triennio di riferimento con la conseguente esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti.

Si ricorda, tuttavia, che ai fini del trattamento retributivo da corrispondere non rilevano le assenze per malattia dovuta a causa di servizio.

In conclusione, alla luce dei criteri sopra indicati, la scuola (in possesso di tutti i dati inerenti le assenze degli anni precedenti al nuovo periodo di assenza riconosciuto dall’ultima visita medica) potrà calcolare sia se è stato superato o meno il periodo di comporto sia la retribuzione spettante al dipendente durante detto periodo di assenza.

 

Verifica dell’utilizzo dei permessi (legge 104/92, art. 33/3)

 

Quesito del 23/01/2012

E' possibile verificare se il dipendente utilizza realmente i permessi previsti dalla L. 104/92 per assistere un familiare? In caso affermativo, come e da chi può essere effettuato il controllo?

 

Risposta

Non si ritiene che l'Amministrazione possa verificare o richiedere al lavoratore una documentazione o un'autocertificazione della modalità di utilizzo dei benefici in parola.

Ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 relativa alle modifiche contenute nell’art. 24 della legge 183/2010, al punto 7 (“Oneri del dipendente interessato ai permessi”), la scuola può soltanto chiedere, a corredo dell'istanza opportunamente documentata, che l'interessato presenti una dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni;

- il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

- il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile.

 

Agli alunni handicappati la ripetenza della stessa classe è limitata a tre volte

 

Quesito del 23/01/2012

Il docente di sostegno di un alunno autistico particolarmente grave, iscritto per la terza volta alla classe 3^ della secondaria di 1°, in sede di valutazione quadrimestrale, informa il Consiglio di Classe che è sua intenzione, in accordo con i genitori dell'alunno, proporre ancora una volta il trattenimento. Le motivazioni sono le seguenti: nella scuola secondaria di 1° l'ambiente è più accogliente; nella secondaria di 2° l'alunno potrebbe avere anche una riduzione drastica delle ore di sostegno. Il D.S. ritiene non utile trattenere ulteriormente un alunno di 16 anni anche in previsione di un precoce inserimento in centri specifici per la formazione dei diversamente abili. Il docente sostiene che, considerata la gravità della patologia, l'alunno non abbia grandi possibilità di miglioramento e, per la famiglia, sarebbe un aiuto insostituibile la permanenza nel 1° ciclo.

Si precisa che l'alunno è stato dimesso dalla struttura ospedaliera presso cui faceva terapia pertanto, anche in sede di GLHI, non ci si potrà avvalere del parere dell'equipe medica.

Il docente sostiene che la norma prevede il trattenimento nella scuola dell'obbligo fino al 18° anno d'età. Cosa ne pensa?

 

Risposta

L’art. 182, comma 2 del D.Lgs. 297/94 prevede che “Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316”, cosa di cui l’alunno in questione sta già beneficiando. Il consentire un’ulteriore ripetenza pertanto non è suffragato da apposita disposizione di legge.

Né pare che le ragioni addotte dal docente proponente la circostanza siano fondate. Infatti da tempo nella scuola secondaria di secondo grado l’inserimento degli studenti disabili avviene all’insegna della continuità educativa di cui all’art. 316 del T.U., con la presenza di docenti di sostegno adeguati ai bisogni dei singoli alunni anche in riferimento al numero delle ore di sostegno.

Resta da approfondire con la famiglia dello studente la motivazione di una siffatta insistenza, rispetto all’interesse obiettivo dello studente medesimo ad un inserimento in una realtà scolastica consona alla sua età.

Si ritiene di consigliare al dirigente di promuovere un incontro con la famiglia e il gruppo di lavoro handicap dell’istituto per fare il punto della situazione: la scuola e i servizi dovrebbero individuare la soluzione più opportuna.

 

Agli alunni handicappati la ripetenza della stessa classe è limitata a tre volte

 

Quesito del 23/01/2012

Il docente di sostegno di un alunno autistico particolarmente grave, iscritto per la terza volta alla classe 3^ della secondaria di 1°, in sede di valutazione quadrimestrale, informa il Consiglio di Classe che è sua intenzione, in accordo con i genitori dell'alunno, proporre ancora una volta il trattenimento. Le motivazioni sono le seguenti: nella scuola secondaria di 1° l'ambiente è più accogliente; nella secondaria di 2° l'alunno potrebbe avere anche una riduzione drastica delle ore di sostegno. Il D.S. ritiene non utile trattenere ulteriormente un alunno di 16 anni anche in previsione di un precoce inserimento in centri specifici per la formazione dei diversamente abili. Il docente sostiene che, considerata la gravità della patologia, l'alunno non abbia grandi possibilità di miglioramento e, per la famiglia, sarebbe un aiuto insostituibile la permanenza nel 1° ciclo.

Si precisa che l'alunno è stato dimesso dalla struttura ospedaliera presso cui faceva terapia pertanto, anche in sede di GLHI, non ci si potrà avvalere del parere dell'equipe medica.

Il docente sostiene che la norma prevede il trattenimento nella scuola dell'obbligo fino al 18° anno d'età. Cosa ne pensa?

 

Risposta

L’art. 182, comma 2 del D.Lgs. 297/94 prevede che “Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316”, cosa di cui l’alunno in questione sta già beneficiando. Il consentire un’ulteriore ripetenza pertanto non è suffragato da apposita disposizione di legge.

Né pare che le ragioni addotte dal docente proponente la circostanza siano fondate. Infatti da tempo nella scuola secondaria di secondo grado l’inserimento degli studenti disabili avviene all’insegna della continuità educativa di cui all’art. 316 del T.U., con la presenza di docenti di sostegno adeguati ai bisogni dei singoli alunni anche in riferimento al numero delle ore di sostegno.

Resta da approfondire con la famiglia dello studente la motivazione di una siffatta insistenza, rispetto all’interesse obiettivo dello studente medesimo ad un inserimento in una realtà scolastica consona alla sua età.

Si ritiene di consigliare al dirigente di promuovere un incontro con la famiglia e il gruppo di lavoro handicap dell’istituto per fare il punto della situazione: la scuola e i servizi dovrebbero individuare la soluzione più opportuna.

 

La normativa sulle “gravi patologie” nella scuola

 

Quesito del 20/01/2012

Una mia docente ha avuto un intervento piuttosto pesante ed è tuttora in cura. Ora necessita di varie visite di controllo. Mi ricordo che vigeva (o vige) la norma per cui le gravi patologie erano considerate a sé, addirittura non entravano nel conteggio dei giorni di assenza per malattia, ecc. ecc. Ora la mia docente ha iniziato varie visite di controllo e ci resta il dubbio che la grave patologia non riguardi la semplice visita di controllo, ma medicazioni o piccoli interventi. Queste visite di controllo rientrano nelle assenze che possono essere giustificate anche da una struttura privata. Il dubbio è l'aspetto economico: bisogna applicare la riduzione per l'assenza?

 

Risposta

L’assenza per gravi patologie è disciplinata dall’art. 17 comma 9 del CCNL 2007. Tale disposizione prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

Il comma 9 dell'art. 17 citato, nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute a terapie salvavita correlate a “gravi patologie”, non ha individuato, come invece hanno fatto altri comparti (Ministeri e Autonomie Locali ad esempio), alcune specifiche casistiche (emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), senza comunque escludere altre fattispecie di analoga gravità.

E’, quindi, evidente che per poter considerare e applicare correttamente e senza apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale relativa alle gravi patologie occorre aver presente la portata della stessa disciplina e disporre di una documentazione incontestabile, in relazione alla presenza di condizioni morbose di particolare gravità, patologie croniche e invalidanti.

Pertanto la clausola in esame non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita: i due requisiti devono coesistere e vanno valutati contestualmente.

Per gli aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni valutazione di merito alla ASL competente; in altre parole la situazione di grave patologia deve essere certificata dall’Ufficio Medico Legale dell’ASL di appartenenza.

Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del DS competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente di cui sopra.

Inoltre, la suddetta gravità della patologia deve essere collegata all’effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

Infatti, il beneficio contrattuale si attiva solo nel caso in cui alla presenza di grave patologa si associ il ricorso alla terapia salvavita.

Pertanto, nella certificazione che il dipendente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma anche il tipo di terapia adottata.

Le certificazioni di assenza potranno essere rilasciate dal medico di famiglia, dai medici specialisti dipendenti dell’ASL o da strutture convenzionate.

E’ necessario, quindi, che nella certificazione risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia già riconosciuta, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.

Resta confermato che ove non ricorra la fattispecie prevista per le gravi patologie, per tutte le altre ipotesi di malattia del lavoratore continuerà a trovare applicazione solo la disciplina della normale assenza per malattia, concetto ribadito più volte dall’ARAN in risposta a specifici quesiti.

Le fasi del procedimento per il riconoscimento di grave patologia possono essere così riassunte sinteticamente:

1) il dipendente interessato dovrà far pervenire al Servizio di medicina legale della propria ASL di residenza la richiesta tendente al riconoscimento di grave patologia ai fini dell’applicazione dell’art. 17 comma 9 CCNL 2007;

2) il dipendente dovrà quindi trasmettere alla scuola la documentazione attestante tale riconoscimento da parte della ASL;

3) le certificazioni mediche successive alla data di riconoscimento potranno essere rilasciate dalla struttura pubblica o convenzionata che prescrive o effettua le terapie o dal medico di base. Sulle stesse dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta;

4) i giorni di assenza per l’effettuazione delle terapie salvavita devono essere specificati sul certificato medico.

Per i giorni di assenza di cui sopra il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione senza riduzione alcuna, comprese quelle previste dall’art. 71, comma 1 del decreto 112/08 convertito nella legge 133/08, e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima delle assenze (c.d. periodo di comporto).

 

Assegnazione del personale ai plessi

 

Quesito del 20/01/2012

Dato che tira aria di dimensionamenti, anche sulle scuole già enormi come la mia (la mia scuola ha 1097 allievi..., ma è purtroppo solo primaria), come ci toccherà regolarci per le richieste che - certamente e anche legittimamente - ci perverranno dal Personale, per essere destinato a questo o a quel plesso prima degli smembramenti?

Grazie.

 

Risposta

L’assegnazione del personale ai plessi è prerogativa/competenza esclusiva del DS.

L'introduzione del D.Lgs. 150/09, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 165/01, ha segnato il pieno ed esclusivo riconoscimento in capo a chi riveste funzioni dirigenziali all'interno di una pubblica amministrazione delle prerogative che attengono all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale. Tutto ciò che rientra in questo ambito (articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 165/01) cessa di essere materia di contrattazione integrativa d'istituto e diventa oggetto di informazione sindacale (articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 165/01.

Da ciò si deduce che anche le norme contenute nel D.Lgs. 297/94 e nel CCNL/2007 afferenti alle competenze dei diversi organi collegiali della scuola e della RSU debbano ritenersi sovrascritte dal nuovo testo di legge e quindi non più applicabili.

Si ritiene che, con l'inizio di questo nuovo anno scolastico, visti i nuovi elementi interpretativi che si sono sostanziati rispetto all'anno scolastico precedente (D.Lgs. 141/2011, interpretativo del D.Lgs 150/2009, ripetute sentenze giurisprudenziali, ecc.) si abbiano elementi valutativi importanti per aderire con maggiore certezza a questa visione dell'assetto organizzativo interno.

Questo significa che la micro-organizzazione e tutti gli atti gestionali che la realizzano appartengono alla sfera di competenza del dirigente e, tra questi, anche quelli relativi all’assegnazione del personale ai plessi.

Ciò non significa che il dirigente debba assumere le decisioni senza rendere conto delle motivazioni delle sue scelte. La responsabilità della decisione ricade su di lui, ma un corretto modello di leadership consiglia che la decisione sia preceduta da una fase istruttoria, all'interno della quale è opportuno che il dirigente si confronti con i suoi collaboratori e, se del caso, anche in sede collegiale, in modo da sviluppare il massimo di condivisione sulle decisioni da assumere.

In questa fase è opportuno che il dirigente definisca i criteri che orientano le sue scelte, poiché è sempre opportuno esplicitare le motivazioni di carattere generale che giustificano l'adozione di un provvedimento. L'assegnazione del personale ai plessi è un'operazione che rientra nelle competenze del dirigente, ma che deve avere tutte la caratteristiche della massima trasparenza, proprio per evitare ogni dubbio circa l'obiettività e l'opportunità delle decisioni adottate.

Per quanto riguarda la parte sindacale, il dirigente dovrà fornire adeguata informazione circa i criteri che ispirano le decisioni che intende adottare, e sarà opportuno che tale informazione sia preventiva alla formalizzazioni delle disposizioni che egli dovrà formalizzare e comunicare al personale, in modo che sia ancora possibile recepire suggerimenti che provengono da chi rappresenta il personale.

Nel caso in esame, pertanto, il DS potrà gestire le richieste del personale regolandosi come detto.

 

Scelta dell’attività didattica alternativa alla religione cattolica

 

Quesito del 19/01/2012

Se un'intera classe sceglie l'attività alternativa alla religione cattolica o l'uscita anticipata come deve organizzarsi la scuola? E’ obbligatorio organizzare l'attività 'alternativa' alla religione cattolica per quella classe o ci sono altre possibilità?

Grazie.

 

Risposta

Com’è noto, l’Accordo sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 consente a genitori e studenti di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Nei confronti degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative.

La scelta delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili fatte al momento dell’iscrizione:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. 316/1987.

Alcuni USR regionali hanno dato istruzioni sull'organizzazione delle attività alternative (vedi ad es. la C.R. n. 343 del 12/10/2010 dell'USR per il Piemonte). Essa prevede che

- entro l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, le scuole nel primo ciclo di istruzione chiedono alle famiglie che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, quali attività alternative intendano scegliere. Nel secondo ciclo, invece la scelta spetta direttamente allo studente, anche se minorenne;

- coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere;

- il Collegio dei docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi.

Pertanto quando un’intera classe abbia scelto un’attività didattica alternativa essa va soddisfatta e l’attività relativa organizzata dalla scuola.

In pari modo va accolta la richiesta dell’intera classe di non frequenza della scuola nell’ora di insegnamento della religione cattolica, che andrà posta in ultima o prima ora di lezione.

 

Festività Santo Patrono: nulla è modificato per il 2012

 

Quesito del 16/01/2012

Legge 13 agosto 2011 n. 138 - ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo - festività santo patrono. Con riferimento al tema si trova una nota del MIUR USR per il Friuli Venezia Giulia che riferisce: "In riferimento a numerosi quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, relative alla corretta applicazione della legge 13 agosto 2011 n. 138 per quanto concerne le festività dei Santi patroni, si rappresenta che l'art. 1, comma 24 prevede che: "a decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1 maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica".

Pertanto, fino all'emanazione di nuove specifiche disposizioni, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, le festività dei Santi patroni rimangono confermate secondo il calendario vigente. Ft. D.G. Daniela Beltrame.

Pensi che il parere dell'USR del Friuli Venezia Giulia possa essere esteso a tutto il territorio nazionale?

 

Risposta

Perché la disposizione prevista dall’art. 1, comma 24 del decreto legge n. 138 del 13/08/2011 coordinato con la legge di conversione n. 148 del 14/09/2011 fosse attuata doveva essere emanato, entro il 30 novembre 2011, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinava specificatamente l’accorpamento delle festività previste con le giornate del venerdì o del lunedì o, addirittura, della domenica.

Da quello che ci è dato sapere, dopo aver effettuato anche una verifica sul sito internet del Governo (www.governo.it) il Decreto non risulterebbe essere stato emanato.

Di conseguenza, come chiarito anche dall’U.S.R. per l’Umbria con Nota prot. n A00DRUM 321/A38 del 10 gennaio 2012, la previsione del decreto n. 138 non può trovare applicazione per l’anno 2012 ma (sempre se verrà emanato il relativo DPCM) a partire dal 2013.

 

Il semiesonero di 10 ore del collaboratore vicario è legittimo…

 

Quesito del 16/01/2012

Collaboratore vicario di scuola in reggenza. Istituto con 4 plessi, totale 46 classi. 12 ore settimanali di lezione e 6 di semiesonero. Docente di matematica. In linea teorica, dato che i gruppi ore per classe sono di 4 e di 3 sarebbe possibile, per l'a.s. prossimo che la docente collaboratrice vicaria possa avere 8 ore di lezione e 10 di semiesonero nell'impossibilità di decretare un semiesonero per 9 ore settimanali di lezione?

 

Risposta

Il semiesonero di 10 ore nel caso proposto è legittimo se non è possibile raggiungere la metà dell’orario di servizio salvaguardando l’unicità dell’insegnamento nella classe. La riduzione si realizza pertanto togliendo al docente vicario tante classi quante necessarie per evitare che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.

 

Il liceo linguistico non può offrirsi come liceo turistico

 

Quesito del 15/01/2012

Lo scorso anno scolastico un liceo linguistico del territorio aveva inserito nella domanda di iscrizione, oltre alla dicitura Liceo linguistico, la dicitura "Turistico", ponendosi su un piano di concorrenza sleale nei confronti del mio Istituto tecnico che ha anche l'indirizzo Turistico e di informazione scorretta nei confronti dell'utenza.

La Dirigente, quando le sono state chieste spiegazioni, ha detto che si era trattato di un refuso e spero che il caso quest'anno non si ripeta in modo così eclatante.

Però lo stesso Istituto pubblicizza su un quotidiano locale la sua offerta formativa, scrivendo testualmente: Nel triennio curvatura curricolare sul "Turismo". E' chiaro che anche in questo caso l'Istituto fa un'azione scorretta, trasmettendo un messaggio fumoso che punta sulla confusione tra una curvatura e un indirizzo.

Al di là di questo, mi chiedo quanto sia legittima l'azione: ferma restando la possibilità dell'Istituto di realizzare curvature con la quota dell'autonomia, è possibile sconfinare in un ordine che non gli è proprio (in questo caso dall'ordine liceale a quello tecnico)?

La situazione è incresciosa, anche perché non posso risolverla chiedendo spiegazioni alla collega, visto che si tratta di un'operazione voluta e determinata.

Grazie.

 

Risposta

L'art. 6 del DPR 89/2010 di riforma dei licei non prevede un percorso liceale turistico, ma soltanto un Liceo linguistico (All. D) che non può essere denominato altrimenti. Pertanto non è possibile nemmeno prevedere nel triennio una curvatura curricolare sul "Turismo".

Infatti, anche ricorrendo all’art. 10, comma 2, lett. c) del DPR cit., le istituzioni scolastiche liceali possono organizzare, attraverso il piano dell’offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi, tuttavia coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. Tale non è “una curvatura curricolare sul Turismo”, che risulta del tutto impropria e non può concludersi con un titolo di studio finale corrispondente.

Essa potrebbe essere forse attivata ricorrendo al comma 3 dell’art. stesso che consente, subordinatamente alla preventiva verifica da parte del MIUR, di concerto con il MEF, circa la sussistenza di economie aggiuntive, di prevedere un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall’articolo 7 del DPR 275/1999, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti è compreso nell’Allegato H.

Ma la circostanza va documentata e non soltanto affermata e comunque il titolo finale è sempre di liceo linguistico e non turistico.

Il pubblicizzare tale offerta formativa nelle proprie comunicazioni rivolte all'utenza concretizza un’informazione ingannevole e attua una concorrenza sleale nei confronti del vostro vicino istituto tecnico per il settore economico presso il quale è attivato l'indirizzo “Turismo” ai sensi dell'art. 3 del DPR 88/2010.

Non essendo possibile far desistere con le buone maniere la collega dall’iniziativa, occorrerà presentare una protesta formale, corredata dalla documentazione del caso, all'UST nonché all'Amministrazione provinciale, a tutela della scuola e dei docenti, richiedendo un intervento autorevole presso il capo di istituto del liceo in questione affinché non introduca nella scuola percorsi impropri e adotti una pubblicità della propria offerta formativa conforme a norma e a verità.

 

Un alunno disabile con attestato di qualifica può ripetere la terza classe

 

Quesito del 14/01/2012

Mi permetto di scriverle per una questione rilevante dal punto di vista umano e professionale. Un alunno disabile, frequentante il quarto anno dell'Istituto che dirigo, con una programmazione differenziata, vorrebbe tornare a frequentare la terza classe di qualifica per conseguire il titolo con valore legale, dal momento che quello conseguito lo scorso anno era una semplice attestazione di credito ai sensi dell'OM 90/01. Preciso che il consiglio di classe attuale ritiene che l'alunno potrebbe farcela, che la famiglia insiste per questo cambiamento e che si tratterebbe di una qualifica diversa (cucina) da quella conseguita (sala/bar).

 

Risposta

Si ritiene che la richiesta possa essere accolta. Infatti il ragazzo in questione sia l’a.c. scorso sia nei precedenti ha sempre conseguito la promozione avvalendosi dell’art. 15 dell’OM 90/01, i cui esiti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

Il comma 4 dell’art. cit. prevede che “Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione”.

Pertanto l’alunno può ripetere la classe terza anche se in possesso dell’attestato di qualifica. Che essa sia diversa da quella conseguita non pare un ostacolo trattandosi sempre di un corso della stessa tipologia di istituto professionale.

 

Mobilità dei dirigenti scolastici a seguito del dimensionamento delle scuole

 

Quesito del 14/01/2012

Nella mia regione, la Campania, si prospetta un notevole dimensionamento delle scuole per effetto del famigerato articolo 19 della legge 2011; dopo le caute previsioni dei primi tempi, l'assessore regionale ha fatto sapere che, in base all'ultima CM, non si potrà che tagliare un numero consistente di Istituti. Nel frattempo, i pensionamenti previsti dei DS sono pochissimi e molti che avevano annunciato la loro prossima quiescenza hanno deciso di rimanere nella scuola in base alle nuove norme sulle pensioni. Ergo, ci sarà un gran numero di Dirigenti Scolastici privi di sede, tra cui io. In Irpinia si prevedono ad esempio 45 sedi circa private di autonomia, a fronte di circa 3 pensionamenti e 8 reggenze attuali, e la situazione delle altre province è appena un poco più confortante, solo nel senso che gli esuberi saranno minori.

Le chiediamo:

a) che succederà a noi privi di sede di titolarità? Saremo trasferiti in altre regioni anche se il nostro ruolo è regionale? e con quale criterio e secondo quale graduatoria? Rischiamo addirittura la messa in disponibilità, anticamera del licenziamento, dopo 35 anni nella scuola, tanti concorsi vinti e tanto servizio prestato con onore?

b) Potrà essere attivata mobilità intercompartimentale?

c) Chi come me ha figli piccoli (tra cui uno con disabilità lieve, per cui sto per intraprendere l'iter della Legge 104) che potrà fare? La presenza di un figlio minore con legge 104 ma non in situazione di gravità (non ricadente per intendersi nella situazione dell'art. 3 comma 3) mi tutelerebbe dal trasferimento ad altra regione?

d) Non considero giusto che DS che hanno superato il concorso magari in posizione di riserva, poi entrati per effetto della finanziaria, che erano molte posizioni più in basso di me in graduatoria, hanno molti meno anni di servizio e molti meno titoli, stiano belli tranquilli nelle loro sedi solo perché queste non saranno dimensionate mentre chi ha avuto la sfortuna di capitare in una scuola oggetto di dimensionamento ed è a scadenza di contratto dovrà andare chissà dove, sconvolgendo la sua situazione familiare. Non dovrebbe farsi una graduatoria regionale o chi ha la sua sede di titolarità manterrà comunque un privilegio? Va senza dire che in molti casi si tratta di persone che hanno ottenuto mobilità in scuole tranquille in base alla legge 104 o in base a contestate sentenze TAR.

e) In caso di tagli consistenti, secondo quale ordine si procederà al ricollocamento e alla mobilità dei DS? Una mia cara amica, due anni fa, dopo aver ottenuto mobilità in una scuola abbastanza vicina alla sua città, ha vinto la procedura concorsuale per il comando e lavora attualmente all'USR; sulla sua sede di titolarità è stato nominato un neo-immesso in ruolo che, in base all'ultimo CCNL Area V, ha diritto a permanere lui su quella sede avendovi prestato 2 anni di servizio, mentre la collega non vi ha mai messo piede. Che le succederà? Essendo senza sede di titolarità e terminando il comando al 31 agosto 2012 dovrà andarsene magari in Piemonte anche se è DS da tanti anni mentre il collega neo assunto solo da due?

Attendiamo con ansia sua risposta; intere famiglie potrebbero essere stravolte da queste leggi insensate.

Grazie.

 

Risposta

Il MIUR, con Nota 8220 del 7 ottobre 2011, ha fornito indicazioni ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, in merito alla costituzione degli istituti comprensivi ai fini della definizione dei piani di dimensionamento relativi all’anno scolastico 2012/2013.

Com'è noto, l'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto: "Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".

La suddetta disposizione, modifica sia l'assetto organizzativo che i parametri previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giungo 1998, n. 233 con evidenti riflessi sull'attribuzione dell'autonomia agli istituti comprensivi.

L'adempimento conseguente all'attuazione della norma sopracitata, si rivela particolarmente delicato perché va ad incidere sulla sfera delle attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle rete scolastica, come ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009. Tra l'altro, sulla base delle procedure previste dal DPR n. 233/98 tutt'ora vigente (in assenza dell'intesa prevista dal DPR n. 81/20099), ai fini dell'adozione da parte delle Regioni dei piani di dimensionamento della rete scolastica, spetta agli Enti locali formulare le proposte di aggregazione in istituti comprensivi, le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado, con contestuale cessazione delle scuole autonome costituite separatamente da circoli di didattici e scuole di I grado.

Con la nota citata il MIUR ha invitato i Direttori Generali degli USR, ai fini della definizione dei piani di dimensionamento relativi all'anno scolastico 2012/2013, ad assumere immediati contatti (qualora non ancora posti in essere) con competenti Uffici regionali affinché venga data sollecita applicazione alla richiamata disposizione.

Per facilitare l'intervento di dimensionamento, che deve peraltro coinvolgere anche degli istituti comprensivi già in funzione, è stato predisposto il prospetto allegato alla nota che, tenendo conto del numero degli alunni attualmente frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado a livello provinciale, degli istituti autonomi attualmente presenti (circoli didattici scuole di I grado e istituti comprensivi), dei comuni siti nelle piccole isole, nelle zone di montagna, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, ha individuato il numero ottimale di istituti comprensivi da istituire a livello provinciale e regionale (sia con 500 che con 1000 alunni); sono possibili limitate deroghe al numero complessivo degli alunni per istituto comprensivo qualora i piani di dimensionamento realizzino il numero ideale di istituti comprensivi riportati nella tabella allegata.

Per quanto concerne i dirigenti scolastici va detto preliminarmente che tutti i dirigenti delle scuole comunque coinvolte nella procedura entrano in gioco, esclusi solo quelli che non vedano mutare la struttura ed i plessi della istituzione da loro diretta. Quindi ad entrare nel movimento potrebbero essere non solo i dirigenti dei circoli didattici chiamati a confluire nei comprensivi, ma anche quelli dei comprensivi esistenti che aggregassero altre scuole.

Nel merito, fino al 2009, la questione era regolata con sufficiente chiarezza dai vari contratti integrativi sulla mobilità dei dirigenti, siglati con cadenza quasi annuale. L’ultima intesa, raggiunta in data 15 aprile 2009, prevedeva all’art. 4:

“1. Il conferimento del nuovo incarico, nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’art. 11, comma 5 - lettera b), del C.C.N.L., è effettuato, senza distinzione di settori formativi, nell’ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene conto di norma:

a) dell’accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;

b) delle preferenze espresse dai dirigenti;

c) dell’esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;

d) della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;

e) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;

f) dell’impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 - commi 2 e 3 del C.C.N.L..

2. Il conferimento di nuovo incarico al dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, qualora non sia possibile per mancanza di sedi vacanti e disponibili nell’ambito della regione di appartenenza, è attribuito anche in altra regione a domanda del dirigente scolastico. L’incarico è conferito per un periodo limitato di un anno scolastico, rinnovabile, con diritto di precedenza al rientro nella regione di provenienza in presenza di disponibilità di sedi e al di fuori dell’aliquota del 15% di cui all’Art. 6, comma 1 (Mobilità interregionale), del presente C.I.N..

3. Qualora il dirigente scolastico, individuato come soprannumerario, non presenti domanda, ai sensi del succitato comma 2, l’Amministrazione attribuisce altro incarico ai sensi dell’art. 11, comma 4, del C.C.N.L. 11.4.2006 - area V - dirigenza scolastica nell’ambito della regione di appartenenza”.

Pochi mesi dopo, è stato emanato il DLgs. 150/09, che ha ricondotto la materia degli incarichi alla competenza esclusiva dell’Amministrazione. Non sono stati quindi sottoscritti ulteriori contratti integrativi ed ogni Direzione regionale si è regolata secondo propri criteri, con il solo obbligo dell’informazione preventiva ai sindacati. Per quanto finora osservato, l’Amministrazione si è in genere attenuta all’ultima previsione contrattuale, pur provvedendo con atti dirigenziali.

Non vi sono al momento elementi per dire come si regoleranno le singole Regioni nello stilare il proprio piano di dimensionamento e neppure per dire se l’Amministrazione continuerà a seguire le prassi precedenti. In via del tutto ipotetica, stante il numero di dirigenti interessati, si può considerare probabile che i Direttori regionali continuino ad attenersi alle previsioni dell’ultimo contratto, per avere un punto di riferimento il meno controverso possibile. Si tratta di una ipotesi ragionevole, ma non di una certezza.

 

Il docente trasferito tra due scuole può occupare una cattedra interna solo se priva di titolare

 

Quesito del 14/01/2012

Sono stata trasferita nell’a.s. 2011/12 a richiesta in quanto sovrannumeraria, presso un isis con cattedra orario di 12 ore e completamento presso altro istituto. Di fatto tale completamento non era disponibile per cui sono rimasta a disposizione dell’istituto di titolarità per le 6 ore necessarie a raggiungere le 18.

Il D.S. dell’isis mi ha assicurato per il prossimo anno e successivi la sua intenzione di “spalmare” le 6 ore (o più in caso di contrazione di classi) mancanti al completamento delle 18 ore cattedra tra i colleghi della disciplina sconsigliandomi di presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2012/13, in quanto essere certo che potrò rimanere, per i prossimi anni (presumibilmente 4 per la pensione) titolare senza completamenti esterni.

Le domande sono:

a) la discrezionalità del D.S., nel rispetto della normativa, può essere tale da garantirmi che quanto promesso avverrà?

b) i colleghi della disciplina (di cui 2 titolari L. 104 personale) possono opporsi a una eventuale delibera del D.S. nel senso sovraesposto, avendone chiaramente un danno (a nessuno sono gradite ore a disposizione = tappabuchi)?

c) entrando nella graduatoria di istituto per l’a.s. 2012/13 e rilevando che non sono ultima, nell’ipotesi in cui la soluzione prospettata dal D.S. non fosse attuabile, potrei chiedere che mi siano assegnate 18 ore e all’ultimo in graduatoria (oggi titolare di cattedra) lo spezzone?

Mi scuso per le molte domande ma dovendo decidere per la presentazione di domanda di trasferimento (che pare possa esserci fra poco) ho bisogno di risposte certe che Lei sicuramente saprà darmi fornendomi possibilmente i riferimenti normativi che mi consentono di avvalermi dei miei diritti.

Grazie.

 

Risposta

L’assicurazione del DS pare priva di fondamento giuridico: le ore o ci sono oppure non è possibile crearle sottraendole alle cattedre dei colleghi.

Si esclude inoltre che un docente titolare su cattedra esterna possa occupare una delle cattedre interne se le stesse non sono prive di titolare.

Infatti l’art. 18 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità del comparto scuola per l’a.sc. 2012/2013 sottoscritta il 15/12/2011 disciplina le modalità di assegnazione delle cattedre e posti. Al comma 1 è previsto che il docente trasferito su cattedra tra scuole diverse sia tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola, così come indicato negli elenchi del personale trasferito. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola. Parimenti si opererà il riassorbimento del docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune. Il comma 3 però precisa che i riassorbimenti avvengano a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare.

Nel caso del quesito, le cattedre interne non si sono liberate e la cattedra orario esterna non si è trasformata in interna per aumento delle ore, pertanto il docente trasferito su cattedra orario esterna non può essere riassorbito totalmente sulla prima scuola.

D'altra parte la disposizione del comma 18 dello stesso art. 18 che fa riferimento alla graduatoria di istituto per l'assegnazione della cattedra esterna, riguarda il caso di trasformazione di cattedre interne in esterne per contrazione delle ore, caso differente da quello in esame.

 

La supplenza sul sostegno va conferita prioritariamente al docente specializzato

 

Quesito del 12/01/2012

Dovendo procedere all'individuazione di un supplente di sostegno Scuola Primaria (supplenza breve), essendo esaurite le graduatorie provinciali e d'Istituto e risultata vana la ricerca anche nelle graduatorie degli Istituti vicini, è possibile assegnare la supplenza anziché al docente della graduatoria comune, sprovvisto di titolo, come previsto dalla circolare MIUR AOODGPER 6635 10.08.2011, ad un docente con titolo di specializzazione conseguito dopo agosto e pertanto non inserito in alcuna graduatoria? Quest'ultimo a sostegno della sua tesi cita il c. 6, art.14 della L.104/92 che recita: "L'utilizzazione in posto di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati"... senza fare alcun riferimento all'inserimento in graduatoria.

 

Risposta

Si conferma che la normativa vigente in ordine all’utilizzazione dei docenti di sostegno si caratterizza per un particolare “favor” nei confronti di quelli specializzati, di cui l’art. 14/6 della legge 104/1992 è un caso esemplare (“L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”).

Questo per quanto riguarda fonti normative di rango primario. A livello secondario si ricorda che l’art. 6, comma 2 del DM 131/2007 dispone che nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.

La nota MIUR 6635 del 10.08.2011, nel dare attuazione a quest’ultima disposizione, prescrive che, in relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2, A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Il caso proposto concerne un docente che ha conseguito il titolo di specializzazione dopo il 26 agosto 2011 e che pertanto non ha potuto essere inserito nella graduatoria. La sua domanda è stata tuttavia prodotta alla scuola che non può ignorarne i titoli poziori nei confronti dei docenti non specializzati e pertanto non assegnargli la supplenza.

In caso di avvio, da parte di qualche docente non specializzato inserito nelle graduatorie di istituto, della proceduta di conciliazione obbligatoria, il dirigente, proprio in riferimento alla legge e alla “ratio” delle disposizioni di rango secondario qui citate, avrà validi argomenti per sostenere la fondatezza della sua posizione.

 

Concorso DS: l’incarico di responsabile di plesso di un istituto comprensivo non è valutabile

 

Quesito del 9/01/2012

Dovendo indicare i titoli posseduti relativamente al concorso DS, chiedo cortesemente se l'incarico di responsabile di plesso di un Istituto Comprensivo (incarico da me svolto per 4 anni) è paragonabile a quello di "collaboratore del Capo di Istituto" indicato al punto 4 dell'allegato al bando di concorso.

 

Risposta

I titoli di servizio professionali indicati nella tabella relativa allegata al bando di concorso indetto con DDG del 13/07/2011 vanno presi alla lettera e non sono estensibili in analogia ad altre funzioni. Pertanto sono valutati soltanto quelli espressamente lì indicati.

Al punto 4 viene valutato il “servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001”.

Deve trattarsi pertanto di un insegnante che un tempo veniva eletto dal collegio docenti a svolgere l’incarico di collaborare col direttore didattico o col preside (art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994) o di uno dei due collaboratori nominati dal dirigente ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001.

L’incarico di responsabile di plesso di un istituto comprensivo non vi è ricompreso.

 

Cambio di cognome di un alunno

 

Quesito del 9/01/2012

Vorrei chiedere il tuo consiglio su un singolare caso avvenuto nel Liceo che dirigo.

La famiglia di un alunno dell'ultimo anno mi scrive comunicando che a seguito d'una complessa vicenda legale riguardante il padre dell'allievo, il cognome fin ad ora utilizzato dal medesimo viene modificato con l'aggiunta di uno nuovo (ad es. l'alunno frequentante da sempre come Bianchi, si chiamerà da ora Rossi Bianchi); la famiglia che non dispera, tramite ricorso, di veder ripristinata la situazione originaria, mi prega di non procedere almeno sui registri di classe e dei docenti di far apportare la modifica. Naturalmente, nelle more della sistemazione della vicenda, obiettivamente abbastanza paradossale, e in vista dell'imminente Esame di Stato ritengo di essere tenuto a modificare il nominativo all'anagrafe degli alunni.

Quali altri adempimenti a tuo avviso sono comunque obbligatori? Anche per tranquillizzare la famiglia e l'alunno, comprensibilmente in imbarazzo, a chi chiedere ulteriori eventuali chiarimenti in merito?

 

Risposta

Dal testo del quesito non si evince nell'ambito di quale procedimento si sia giunti alla variazione del cognome dell’alunno in questione. Il cognome potrebbe essere stato modificato sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 396/2000, o per una decisione correlata ad un procedimento di separazione o divorzio o ancora l'esito di un procedimento di riconoscimento di un figlio naturale o di paternità.

Ad ogni modo, possiamo, almeno per analogia, ragionare prendendo come base il D.P.R. 396 del 3/11/2000, che tratta di questioni analoghe dall'articolo 89 all'articolo 94, prendendo in considerazione la procedura amministrativa di cambiamento del cognome.

Proprio quest'ultimo articolo dispone che "I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione".

Pertanto la scuola ha il dovere di procedere alla modifica del cognome soltanto qualora la circostanza venga documentata con l’esibizione di un atto di nascita di recente rilascio che la certifichi. In assenza di tale documento il cognome non va variato. Stante la prospettiva del ripristino della situazione originaria è forse opportuno soprassedere. La modifica del cognome potrà anche essere annotata sul diploma di maturità dopo il suo conseguimento.

Circa le modalità con cui la pratica andrà svolta si richiama il DPR 445/2000 che all'articolo 7 dispone che “Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile".

E’ buona norma apporre timbro e firma in calce alle correzioni. Gli ufficiali dello Stato civile dei comuni usano la formula: "Si annota nell'atto controscritto...".

 

La docente dichiarata inidonea al servizio ma non inabile

 

Quesito dell’8/01/2012

Ho una docente che è stata dichiarata inidonea al servizio ma non inabile e che non vuole essere riutilizzata. Ha fatto richiesta di riconoscimento delle cause di servizio. La comunicazione dell'inabilità le è stata da me notificata il 22 dicembre. Ho inoltrato la pratica con la relazione all'USP. In attesa della risposta devo:

- mettere in assenza per malattia la docente a titolo cautelativo?

oppure

- risolvere con lei il rapporto di lavoro (art. 512 DL 297/94)?

 

Risposta

Per rispondere adeguatamente al quesito occorrerebbe conoscere il verbale della Commissione medica contenente precisazioni più specifiche circa l’inidoneità riconosciuta alla docente che non viene dichiarata inabile. Pare di capire trattarsi di inidoneità permanente allo svolgimento della funzione docente e non a qualsiasi attività di lavoro.

La legge 111/2011 ha ridefinito le modalità del collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni. Il comma 12 dell'articolo 19 prevede, infatti, che tale personale possa, a domanda, essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale ATA.

Il MIUR, con nota prot. 7121 del 12 settembre 2011, ha trasmesso il decreto ministeriale n. 79, di pari data, avente per oggetto: “Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti”. Nel D.M. viene previsto che, in applicazione di quanto specificatamente prescritto dall'articolo 19, comma 12, della legge 111 del 2011, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007. Il personale che non presenti l'istanza di cui sopra ovvero che pur avendola presentata non abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza per partecipare alla mobilità intercompartimentale, secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 19 legge 111/2011, alle Amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 111 del 1 luglio 2011. La nuova disciplina normativa si applica al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.

Poiché la pratica della docente in questione è stata trasmessa all’USP, in attesa che venga disposto in merito, si ritiene che l’insegnante vada collocata in assenza per malattia d’ufficio.

 

L’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA conserva la seconda posizione economica in godimento

 

Quesito del 7/01/2012

Un assistente amministrativo, già titolare della seconda posizione economica, ottiene una supplenza in sostituzione di DSGA, fino ad avente diritto (da ottobre 2011 a tutt'oggi, l'avente diritto non è stato individuato) presso altra scuola. Ci si chiede se l'aumento stipendiale, previsto in forza della seconda posizione economica, possa, in qualche modo, confliggere con lo svolgimento dell'attuale supplenza, non presso la Scuola di titolarità. In caso affermativo, a chi segnalare l'eventuale incompatibilità sul piano "economico".

 

Risposta

L’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica che sostituisca un DSGA anche di altra scuola, come nel caso proposto, conserva il diritto al compenso della seconda posizione economica di cui è titolare. Tale assunto si basa sia in analogia con quanto esplicitamente previsto per il titolare della prima posizione economica dall’art. 9 comma 8 dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008 (trattandosi pur sempre di posizione economica individuale) sia alla luce del fatto che nessuna norma prevede la perdita della posizione economica per tutto il periodo in cui l’assistente beneficiario di detto trattamento economico sostituisce il DSGA titolare.

 

Graduatorie supplenza ATA: riconoscimento servizi

 

Quesito del 7/01/2012

Il D.M.104 del 2011 prevede nella tabella A/5, lettera B, punto 2, che venga riconosciuto il servizio prestato nelle scuole dell’Infanzia “non statali autorizzate” .

Un Collaboratore Scolastico chiede nella sua domanda di inserimento nella graduatoria per le supplenze ATA di III fascia che gli venga riconosciuto quale servizio quello effettuato per ben 20 anni in una scuola materna/primaria autorizzata con un Decreto della Regione.

Chiederei conferma del fatto che tale servizio non possa essere valutato in quanto per scuole non statali autorizzate debbono intendersi solo le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.

 

Risposta

Si condivide l’interpretazione che per scuole dell’infanzia “non statali autorizzate” di cui alla Tabella A/5 del DM 104/2011 vadano intese le scuole materne non statali autorizzate ai sensi dell’art. 333 del D.Lgs. 297/94. Infatti le regioni che possono autorizzarle sono soltanto quelle a statuto speciale appositamente indicate nella tabella stessa (Regioni Sicilia e Val d’Aosta, province autonome di Trento e Bolzano).

Pertanto il servizio prestato dal collaboratore scolastico in questione in una scuola materna/primaria autorizzata con un decreto della regione non a statuto speciale non si ritiene riconoscibile.

 

Le assenze per infortunio, anche in itinere, non sono soggette a decurtazioni economiche

 

Quesito del 7/01/2012

1) Una Docente di scuola Primaria, durante un’uscita didattica, a causa della brusca fermata dell’autobus che trasportava lei e la sua classe, è caduta malamente infortunandosi: è assente da scuola dall’8/3/2011 (vale a dire da più di 9 mesi). Naturalmente l’incidente è stato a suo tempo denunciato all’INAIL e l’Insegnante, entro i 6 mesi, ha richiesto, tramite la scuola, i controlli medici di legge per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

L’art. 20 del CCNL prevede: “...non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art.17, comma 8 lettera a”.

L’art. 17, comma 8 lettera a recita: “Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale Docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza”.

Questa la domanda: il riferimento all’art.17 è relativo solo al tipo di retribuzione da erogare senza riferimento al limite dei 9 mesi, cui pur è fatto riferimento?

In altre parole il periodo di assenza dovuto ad infortunio sul lavoro (che non si computa ai fini della conservazione del posto) va retribuito al 100% per tutta la sua durata?

2) Una Docente si assenta da scuola per 15 giorni, denunciando un incidente in itinere.

La scuola inoltra la documentazione all’INAIL, che solo dopo diversi mesi comunicherà se l’incidente è riconosciuto o meno quale incidente in itinere.

Nel frattempo è corretto che la scuola non effettui le detrazioni relative ai primi 10 giorni di assenza per malattia (come previsto dall’art. 71 della legge 133/2008) o deve comunque effettuarle per poi procedere, in caso di riconoscimento dell’infortunio quale infortunio in itinere, ad una restituzione delle trattenute effettuate?

 

Risposta

1) L’art. 20, comma 1 del CCNL/2007 prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a), cioè intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.

Pertanto, il periodo di assenza dovuto ad infortunio sul lavoro va retribuito al 100% per tutta la sua durata.

2) L’infortunio sul lavoro è caratterizzato dal fatto che la causa della malattia è ricollegabile all’accadimento in servizio di un evento specifico traumatico che abbia provocato una lesione al dipendente, costretto pertanto ad assentarsi per malattia. Deve trattarsi cioè di infortunio accaduto durante la prestazione lavorativa e/o in connessione con essa o anche in itinere come precisato dalla nota INAIL 31 marzo 2003 e dalla circolare INAIL 23 aprile 2003.

L’art. 71 del decreto n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008 prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Pertanto, le assenze per infortunio sul lavoro non sono soggette alle decurtazioni economiche previste dall’art. 71 citato per le assenze per malattia.

Il dipendente infortunato, appena subito l’infortunio, deve recarsi o essere trasportato in un pronto soccorso o ambulatorio medico, anche privato ma convenzionato con il SSN ed autorizzato dall’INAIL per le cure del caso e per la determinazione della prognosi di inabilità dal lavoro.

Nel caso di infortunio di un dipendente la scuola deve osservare le seguenti procedure:

1) annotazione nel registro degli infortuni;

2) denuncia all’INAIL territorialmente competente se l’infortunio è pronosticato superiore a tre giorni compreso quello dell’evento. La denuncia deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si è avuta notizia dell’infortunio e il termine decorre dal momento della ricezione del certificato medico;

3) denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio, nei casi indicati al punto 2).

Per quanto concerne la questione “Inail e riconoscimento infortunio”, la scuola deve limitarsi ad acquisire la documentazione necessaria e trasmettere la denuncia all’Inail; la valutazione circa la rilevanza assicurativa del fatto non spetta al datore di lavoro, ma all’istituto che deve gestire la pratica.

L'infortunio è qualificabile come tale, in modo oggettivo, una volta che il dirigente abbia acquisito tutta la documentazione e che abbia valutato che rientra tra gli infortuni che in linea astratta possono essere ricompresi tra quelli legati all'attività lavorativa.

L'Inail fa un'attività diversa; valuta cioè se un infortunio possa essere qualificato come infortunio indennizzabile, secondo una serie di parametri determinati.

Qualora l’Inail non consideri l’accaduto come infortunio sul lavoro in sede di richiesta di indennizzo, ovvero non riconosca che l’evento infortunistico occorso ad un dipendente rientri nella tutela indennitaria, ciò non interessa l’istituto scolastico che deve invece considerarlo infortunio, non potendo sussistere una trasformazione in assenza per malattia, attesa la diversità dei due concetti di “malattia” ed “infortunio”, che sono disciplinati diversamente dal CCNL.

Pertanto le assenze della docente infortunatasi in itinere non sono soggette alle decurtazioni economiche previste dall’art. 71 citato per le assenze per malattia.

 

Diritto alla continuità didattica del supplente in caso di decesso del titolare

 

Quesito del 6/01/2012

Docente assente, senza soluzione di continuità, con più certificati da settembre 2011 fino al 2/1/2012 (data ultimo certificato dal 2/12/2011 al 2/1/2012). Il supplente era stato però nominato fino al 22/12 (ultima proroga 2/12-22/12), ultimo giorno prima delle festività e cioè fino alle esigenze di servizio. Apprendiamo in data 3/1 che purtroppo il docente è deceduto (decesso avvenuto il 3/1).

Data la continuità dell’assenza del titolare si chiede se, come abbiamo letto su un sito che si occupa di materia scolastica, al supplente spetta, vista la continuità dell’assenza del titolare, il pagamento delle vacanze (art 40, comma 3 CCNL del 2007) e la proroga del contratto fino al termine delle lezioni (art 7, comma 4 del dm 131 del 2007). Il decesso va dunque considerato come una supplenza temporanea senza riscorrere alcuna graduatoria?

Come bisogna procedere?

 

Risposta

L’art. 40/3 del CCNL/2007 prescrive che “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

E’ il caso rappresentato nel quesito: il titolare è assente per un periodo non inferiore a 7 giorni prima e 7 giorni dopo le vacanze natalizie, indipendentemente dalle ragioni che ne giustificano l’assenza.

Al supplente spetta la proroga del contratto fino al termine delle lezioni per ragioni di continuità sull’assenza del titolare anche se è venuta a cambiare la situazione che ha legittimato e originato la sua nomina, essendosi passati da supplenza su assenza per malattia del titolare a supplenza su posto vacante per decesso del titolare medesimo.

Il diritto alla continuità didattica del supplente sancito dall’art. 7/4 del DM 131/2007 esclude anche che si debba scorrere la graduatoria.

 

 

Scuola primaria: utilizzazione ore eccedenti

 

Quesito del 6/01/2012

Si deve sempre scorrere le graduatorie d’istituto per la sostituzione di una docente in riduzione d'orario, anche se nel plesso sono presenti insegnanti con ore eccedenti non vincolate da progetti elaborati dal Collegio dei Docenti?

Nella mia scuola - primaria- vi sono 5 ore di supplenza di posto comune da assegnare in quanto la titolare è rientrata all'astensione facoltativa per maternità ed ora ha diritto ad una riduzione d'orario di 1 ora il giorno per allattamento (orario inferiore a 6 ore). Nello stesso plesso sono in servizio docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato con ore a disposizione (una docente ne ha 5 ore).

Domanda: posso assegnare a questa docente le 5 ore oppure devo per forza scorrere le graduatorie di Istituto?

N.B. difficile trovare un’insegnante che sia disponibile 3 o 4 giorni per sole 5 ore!

 

Risposta

Il caso rappresentato è regolato dall’art. 28, comma 5 del CCNL/2007, relativo all’orario di insegnamento dei vari ordini e gradi di scuole. Per la scuola primaria vi si specifica che nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

Si ritiene pertanto che le 5 ore in questione vadano assegnate prioritariamente ai docenti con ore a disposizione non vincolate da progetti elaborati dal collegio dei docenti.

 

I permessi retribuiti possono essere documentati con autocertificazione

 

Quesito del 6/01/2012

Trovo puntuali le sue risposte ai quesiti che le vengono posti sul sito Anp Piemonte.

Provo a porle una domanda per la quale non ho ottenuto risposta nemmeno dall'ARAN.

In caso di domanda di permesso retribuito il CCNL specifica che la richiesta va documentata anche mediante "autocertificazione".

Tale termine si riferisce a quanto previsto dalla norma sull'autocertificazione oppure può essere interpretato come una dichiarazione non verificabile amministrativamente del dipendente (tipo si è rotta la macchina, mio figlio ha l'influenza, partecipazione al funerale di un amico)?

Viste le numerose richieste e l'obbligo di controllo sulle assenze richiesta al dirigente scolastico, questo tema è fortemente dibattuto nella mia scuola.

La ringrazio per l'attenzione.

 

Risposta

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, può fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Sul tema si è espresso autorevolmente l'Aran in un Orientamento applicativo pubblicato sul sito istituzionale il 17/10/2011 che riportiamo integralmente di seguito:

Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ?

E la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica ?

Si precisa che quest’Agenzia può esprimere pareri, peraltro non vincolanti, nell’ambito di un’assistenza collaborativa con le Amministrazioni (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001) ma, qualora insorgano controversie interpretative su una o più norme contrattuali, le parti firmatarie del contratto possono attivare la procedura di interpretazione autentica ai sensi dell’ art. 2 del CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola.

Ciò premesso, a parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinata ad una richiesta (...a domanda...) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

Pare altrettanto chiaro il secondo periodo dello stesso comma. Esso consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica stabilendo, però, che se richiesti ai sensi dell’ art.13, comma 9 (ferie), sono concessi in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

In precedenza l’Aran, in risposta a un quesito inoltrato da una scuola, aveva inviato all'USR per la Puglia la nota prot. 2898/2011 del 2/02/2011, nella quale, a parere dell'Agenzia, l'art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari è subordinato ad una richiesta (... a domanda...) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione di sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste all'art. 13, comma 9 (ferie).

La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell'Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell'ambito della propria funzione – ai sensi dell'art. 1 del CCNL/11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell'Area V della dirigenza e ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell'istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.

Il permesso in argomento concerne in sostanza un diritto del lavoratore che copre eventi particolari di matura personale o familiare. All'interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quando di riferisce a motivi “personali” non specificando altro dato o contenuto.

Quanto alla rilevanza oggettiva dei motivi personali o familiari addotti è stato precisato che le esigenze personali o familiari possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro (cfr in tal senso la delibera della Corte dei Conti n. 1415 del 3/02/1984).

Pertanto, da quanto sopra, si evince che per motivi personali possano essere intesi tutti quelli che attengono alla sfera relazionale della persona.

Una recente sentenza del Tribunale di Monza (Sent. 288/11, R.G. 595/10 del 12/05/2011) ha riconosciuto ad una docente della scuola il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari previsti all'art. 15 c. 2 del CCNL/07 e dei 6 giorni di ferie se richiesti a tale scopo. Tale richiesta, se motivata con documentazione o anche con puntuale autocertificazione da parte del docente, non è soggetta a valutazione discrezionale da parte del dirigente scolastico.

In particolare la sentenza precisa che nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.

Si ritiene che l’autodichiarazione in questione vada fatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e qualora esistano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato non si esclude che la scuola possa far ricorso ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR medesimo.

 

Il dirigente che ha in reggenza due scuole ha titolo a due indennità

 

Quesito del 4/01/2012

Sono un Dirigente scolastico iscritto all'ANP.

Quest'anno oltre alla sede di titolarità mi sono state assegnate 2 reggenze.

Dal mese di settembre percepisco l'indennità di reggenza solo per una delle due istituzioni scolastiche. Ho interpellato l'ufficio di ragioneria dello Stato e mi è stato risposto che il sistema non mi "prende".

Ho segnalato la spiacevole situazione anche all'USR.

Ma finora nessuna novità.

Che cosa mi consiglia di fare?

Ringrazio e saluto cordialmente.

 

Riposta

Si premette che, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Area V sottoscritto l’11/04/2006, la reggenza di altra istituzione scolastica è un incarico che il dirigente è tenuto ad accettare e che i compensi relativi a detto incarico, in quanto di natura obbligatoria e non declinabile sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

Per l’art. 2 comma 2 del CCNI Area V sottoscritto il 22/02/2007, al Dirigente cui è affidata una reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, comma 1, lettera i) [art. 69, comma 2, del CCNL comparto scuola 4.08.95] e in applicazione dell’art. 57, comma 3 del C.C.N.L., viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.

L’importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, viene corrisposto in un’unica soluzione annuale da imputare all’esercizio finanziario dell’anno di liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.

Con Circ. 363 del 23.7.1996, concordata con la Ragioneria Generale dello Stato, il M.P.I. aveva fornito indicazioni operative per l'applicazione dell’art. 69 del CCNL/95, che possono così sintetizzarsi:

1) Il compenso in parola non è compreso fra quelli accessori di cui al Capo II del Tit. I della parte seconda del CCNL/95: ne consegue che detta indennità conferita al Dirigente incaricato di reggenza, va considerata quale emolumento fondamentale fisso e continuativo; segue le sorti dello stipendio, ed è pertanto ridotta negli stessi casi. Essa spetta per tutta la durata della reggenza

2) L'indennità di reggenza viene liquidata mensilmente agli aventi diritto, anche se il criterio per la sua determinazione è stabilito su base annua

3) Stante la natura di emolumento fisso e continuativo dell'indennità di cui trattasi, essa deve essere liquidata dalla competente D.P.T. (oggi DPSV) ai dirigenti scolastici cui risulta affidata la reggenza di una istituzione scolastica diversa da quella di titolarità, e ciò a prescindere che la reggenza venga conferita per l'intero anno scolastico o per periodo di tempo inferiore

A seguito dell’introduzione del cedolino unico, a qualsiasi compenso/emolumento corrisponde un preciso codice. Quello dell’indennità di reggenza è il 622/002 (presente anche nel proprio cedolino). Con l’inserimento di questo codice il sistema effettua il corrispondente calcolo, ma non è possibile inserirlo due volte poiché l’uno annullerebbe l’altro. E quindi non è possibile pagare con il cedolino unico due reggenze.

Tuttavia il dirigente cui sono state affidate due scuole in reggenza ha titolo a una doppia corresponsione dell’indennità relativa, della cui soluzione dovrebbe farsi carico l’USR coinvolgendo chi di dovere.

Si suggerisce anche di interessare il proprio sindacato a livello nazionale affinché interponga i suoi uffici presso il MIUR per la risoluzione efficace del problema che interesserà certamente più di un dirigente in Italia.

 

L’assegnazione di un ITP all’ufficio tecnico è di competenza esclusiva del DS

 

Quesito del 2/01/2012

In caso di contestazioni o malumori relativi alla nomina (con relativo esonero totale dall’insegnamento) del Docente incaricato dell’Ufficio Tecnico in un ITIS, quali sono le norme e i criteri cui attenersi? Possono interferire con le scelte del DS i vari Organi collegiali o le RSU?

 

Risposta

L’ufficio tecnico viene assegnato dal DS alla responsabilità di un insegnante tecnico pratico tra quelli in servizio nell’istituzione scolastica.

La figura del responsabile dell’ufficio tecnico trova il riferimento normativo nella legge 3/11/1964 n. 1122 (“Norme sull’orario d’obbligo degli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale”).

In applicazione dell’articolo 1 detta legge 1122 fu diramata la C.M. del 7/01/1965 n. 7. Essa disciplinava:

- l’orario d’obbligo degli ITP (che, dal 1/10/1964, “è di 18 ore settimanali d’insegnamento fermo restando l’obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 7/5/1948 n. 1277”);

- la retribuzione delle ore eccedenti degli ITP (per le quali si applicano le norme della Legge 14/11/1962 n. 1617).

Poiché l’ITP addetto all’ufficio tecnico riveste la figura giuridica del docente, a lui si applicano le disposizioni contrattuali relative: gli ITP sono insegnanti di scuole secondarie di secondo grado, per i quali vige in via generale l'obbligo di prestare 18 ore di servizio di insegnamento.

Il docente assegnato all’ufficio tecnico non perde per tale ragione la sua qualifica giuridica di insegnante tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che ne conseguono.

Il suo orario resta quindi quello previsto dagli artt. 27 e 28 del CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali di lezione, passate però nella conduzione dell'ufficio tecnico.

I compiti dell'ufficio tecnico sono quelli sintetizzati nell’art. 4/3 del DPR 87/2010: “sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all’Allegato D)”.

Come per le assegnazioni dei docenti alle classi, la procedura dell'assegnazione di un docente all’ufficio tecnico si fonda sulle disposizioni contenute nell’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297/94, sovrascritte dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/09 e cioè l'organizzazione della scuola e tutti gli atti gestionali che la realizzano appartengono alla sfera di competenza esclusiva del dirigente. Tra questi rientrano anche l’assegnazione dei docenti alle classi e all’ufficio tecnico.

In questa incombenza è tuttavia opportuno che il dirigente definisca i criteri che orientano le sue scelte, cioè che espliciti le motivazioni di carattere generale che giustificano l'adozione di un provvedimento.

Anche l'assegnazione di un docente all’ufficio tecnico deve avere quindi tutte la caratteristiche della massima trasparenza, proprio per evitare ogni dubbio circa l'obiettività e l'opportunità delle decisioni adottate.

 

La rideterminazione del punteggio può anche comportare l’annullamento di una supplenza

 

Quesito del 2/01/2012

Abbiamo formato un contratto con un avente diritto alla fine di novembre.

Poi abbiamo chiesto alla scuola capofila la convalida del punteggio.

Stamattina è arrivato a scuola un decreto di rideterminazione del punteggio per cui la docente "crolla" in graduatoria di una decina di posti, quindi io dovrei annullare il contratto e contattare il docente che realmente aveva diritto al posto (docente che, tra l'altro, ha ottenuto una supplenza nella mia stessa scuola per alcune ore).

In pratica, la scuola aveva conteggiato le supplenze svolte dall'insegnante quando non aveva ancora conseguito la laurea.

La docente sostiene di aver correttamente segnalato - all'atto della domanda - di aver inserito anche quelle supplenze e di lasciare alla scuola di capire se erano da conteggiare oppure no. L'errore, pertanto, sarebbe della scuola e non dell'insegnante.

Se "carta canta" e non considero le informazioni avute dalla docente, dovrei annullare subito il contratto.

Ma, poi, cosa succede?

E se non annullo il contratto, il docente controinteressato mi farà ricorso...

Come mi devo muovere?

 

Risposta

L’art. 7 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle disposizioni sulla costituzione delle graduatorie del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014 prevede che da parte degli aspiranti è ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.

I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, salvo alcuni casi espressamente indicati.

In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.

I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

Pertanto, ammessa anche la buona fede dell’interessata, la nuova posizione nella graduatoria degli istituti in cui la docente è stata inclusa è quella risultante dalla rideterminazione del punteggio attribuito all’insegnante medesima.

Il suo contratto va pertanto annullato con riferimento a tale nuova rideterminazione del punteggio e la supplenza conferita all’avente titolo poziore.

 

 

 

Vuoi porre un quesito o fare un commento? Invia una mail a: colombanoc@hotmail.com

Il tuo quesito e la relativa risposta o il tuo commento saranno presto pubblicati su questa pagina.

Ogni dato comunicato verrà trattato ai sensi della normativa vigente.

:: forum ANP Piemonte :: archivio dei quesiti precedenti :..

Clicca qui per accedere

Sito realizzato e gestito da Giovanna Taverna